Art. 12 septies
Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative
all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) che l'intento di avvalersi della facolta' di effettuare
acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da
apposita dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato
con prov-vedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia
apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di
ricezione. La dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni.
Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono
essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono
essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la
verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia
delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare
l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle
dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione»;
b) il comma 2 e' abrogato.
2. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente:
«4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente
o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo
8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per
via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate
della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17».
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1984, n. 17 (Disposizioni urgenti in
materia di imposta sul valore aggiunto), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Le disposizioni di cui alla lettera c)
del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si
applicano a condizione:
a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni
all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso
articolo effettuate, registrate nell'anno precedente sia
superiore al dieci per cento del volume d'affari
determinato a norma dell'art. 20 dello stesso decreto ma
senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o
depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle
operazioni di cui all'art. 21, comma 6-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I
contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato
l'attivita' da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno
facolta' di assumere come ammontare di riferimento, in
ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni
fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare
superi la predetta percentuale del volume di affari, come
sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;
b);
c) che l'intento di avvalersi della facolta' di
effettuare acquisti o importazioni senza applicazione
dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in
conformita' al modello approvato con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via
telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita
ricevuta telematica con indicazione del protocollo di
ricezione. La dichiarazione puo' riguardare anche piu'
operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della
dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse
in base ad essa, ovvero devono essere indicati
dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la
verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione,
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli la banca dati delle
dichiarazioni d'intento per dispensare l'operatore dalla
consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di
intento e delle ricevute di presentazione.
2. (Abrogato).
3.
4.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 471 del 1997, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Violazioni relative alle esportazioni). - 1.
Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai
sensi dell'art. 8, primo comma, lettere b) e b-bis), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, relativo alle cessioni all'esportazione, e' punito con
la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del
territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi
prescritto. La sanzione non si applica se, nei trenta
giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione
della fattura, il versamento dell'imposta.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi
effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori
della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi
dell'art. 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se non provvede
alla regolarizzazione dell'operazione nel termine ivi
previsto.
3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta,
in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'art.
1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17, e' punito con la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento
dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo.
Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza
dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso
pagamento del tributo rispondono esclusivamente i
cessionari, i committenti e gli importatori che hanno
rilasciato la dichiarazione stessa.
4. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3
chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge,
dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi
avvalere della facolta' di acquistare o di importare merci
e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'art.
2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero ne
beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del
limite consegue a mancata esportazione, nei casi previsti
dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario,
la sanzione e' ridotta alla meta' e non si applica se
l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione,
previa regolarizzazione della fattura.
4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma 3
il cedente o prestatore che effettua cessioni o
prestazioni, di cui all'art. 8, primo comma, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via
telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle
entrate della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17.
5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana
relative a cessioni all'esportazione, indica quantita',
qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e' punito
con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per
cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati
in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato,
calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori
normali dei beni. La sanzione non si applica per le
differenze quantitative non superiori al cinque per
cento.».