Art. 12 septies 
 
Semplificazioni in  materia  di  dichiarazioni  di  intento  relative
  all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.  746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  1984,  n.17,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
      «c) che l'intento di avvalersi  della  facolta'  di  effettuare
acquisti o importazioni senza applicazione  dell'imposta  risulti  da
apposita dichiarazione, redatta in conformita' al  modello  approvato
con  prov-vedimento  del  direttore   dell'Agenzia   delle   entrate,
trasmessa per  via  telematica  all'Agenzia  medesima,  che  rilascia
apposita  ricevuta  telematica  con  indicazione  del  protocollo  di
ricezione. La dichiarazione puo' riguardare  anche  piu'  operazioni.
Gli estremi del protocollo di ricezione  della  dichiarazione  devono
essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa,  ovvero  devono
essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la
verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione,  l'Agenzia
delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per  dispensare
l'operatore  dalla  consegna  in  dogana  di  copia  cartacea   delle
dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  2. Il comma  4-bis  dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente: 
    «4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma 3 il  cedente
o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo
8,  primo  comma,  lettera  c),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per
via telematica l'avvenuta  presentazione  all'Agenzia  delle  entrate
della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  c),  del
decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17». 
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
operative per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  29
          dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 1984,  n.  17  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di imposta sul valore  aggiunto),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 1. - 1. Le disposizioni di cui alla lettera  c)
          del primo comma e al secondo comma dell'art. 8  del  D.P.R.
          26 ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  si
          applicano a condizione: 
                  a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni
          all'esportazione di cui alle lettere a) e b)  dello  stesso
          articolo effettuate, registrate  nell'anno  precedente  sia
          superiore  al  dieci  per   cento   del   volume   d'affari
          determinato a norma dell'art. 20 dello  stesso  decreto  ma
          senza tenere conto delle cessioni di  beni  in  transito  o
          depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle
          operazioni di cui all'art. 21, comma 6-bis, del decreto del
          Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633.  I
          contribuenti, ad eccezione di  quelli  che  hanno  iniziato
          l'attivita' da un periodo inferiore a  dodici  mesi,  hanno
          facolta' di assumere  come  ammontare  di  riferimento,  in
          ciascun mese, quello dei corrispettivi  delle  esportazioni
          fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo  ammontare
          superi la predetta percentuale del volume di  affari,  come
          sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento; 
                  b); 
                  c) che l'intento di  avvalersi  della  facolta'  di
          effettuare  acquisti  o  importazioni  senza   applicazione
          dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta  in
          conformita' al  modello  approvato  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle  entrate,  trasmessa  per  via
          telematica  all'Agenzia  medesima,  che  rilascia  apposita
          ricevuta  telematica  con  indicazione  del  protocollo  di
          ricezione. La  dichiarazione  puo'  riguardare  anche  piu'
          operazioni. Gli estremi del protocollo di  ricezione  della
          dichiarazione devono essere indicati nelle  fatture  emesse
          in  base   ad   essa,   ovvero   devono   essere   indicati
          dall'importatore  nella  dichiarazione  doganale.  Per   la
          verifica di tali indicazioni al momento  dell'importazione,
          l'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  dell'Agenzia
          delle  dogane  e  dei  monopoli   la   banca   dati   delle
          dichiarazioni d'intento per  dispensare  l'operatore  dalla
          consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di
          intento e delle ricevute di presentazione. 
                2. (Abrogato). 
                3. 
                4.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 7  del  citato  decreto
          legislativo n. 471 del 1997, come modificato dalla presente
          legge: 
                «Art. 7 (Violazioni relative alle esportazioni). - 1.
          Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta,  ai
          sensi dell'art. 8, primo comma, lettere b)  e  b-bis),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, relativo alle cessioni all'esportazione, e' punito con
          la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
          del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del
          territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine  ivi
          prescritto. La sanzione  non  si  applica  se,  nei  trenta
          giorni successivi, viene eseguito, previa  regolarizzazione
          della fattura, il versamento dell'imposta. 
                2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a  chi
          effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti  fuori
          della Unione europea senza  addebito  d'imposta,  ai  sensi
          dell'art. 38-quater, comma 1, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se  non  provvede
          alla  regolarizzazione  dell'operazione  nel  termine   ivi
          previsto. 
                3. Chi effettua operazioni senza addebito  d'imposta,
          in mancanza della dichiarazione d'intento di  cui  all'art.
          1, primo comma, lettera c), del decreto-legge  29  dicembre
          1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio  1984,  n.  17,  e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa   dal   cento   al   duecento   per    cento
          dell'imposta, fermo l'obbligo del  pagamento  del  tributo.
          Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata  in  mancanza
          dei  presupposti   richiesti   dalla   legge,   dell'omesso
          pagamento   del   tributo   rispondono   esclusivamente   i
          cessionari, i  committenti  e  gli  importatori  che  hanno
          rilasciato la dichiarazione stessa. 
                4. E' punito con la sanzione  prevista  nel  comma  3
          chi, in mancanza dei  presupposti  richiesti  dalla  legge,
          dichiara  all'altro  contraente  o  in  dogana  di  volersi
          avvalere della facolta' di acquistare o di importare  merci
          e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi  dell'art.
          2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero  ne
          beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del
          limite consegue a mancata esportazione, nei  casi  previsti
          dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario,
          la sanzione e' ridotta alla  meta'  e  non  si  applica  se
          l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta
          giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  l'esportazione,
          previa regolarizzazione della fattura. 
                4-bis. E' punito con la sanzione prevista al comma  3
          il  cedente  o   prestatore   che   effettua   cessioni   o
          prestazioni, di cui all'art. 8, primo  comma,  lettera  c),
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972,  n.  633,  senza  avere  prima  riscontrato  per  via
          telematica  l'avvenuta  presentazione   all'Agenzia   delle
          entrate della dichiarazione di cui  all'art.  1,  comma  1,
          lettera c), del decreto-legge 29  dicembre  1983,  n.  746,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          1984, n. 17. 
                5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana
          relative a  cessioni  all'esportazione,  indica  quantita',
          qualita' o corrispettivi diversi da quelli reali, e' punito
          con la sanzione amministrativa dal cento  al  duecento  per
          cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni  presentati
          in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello  Stato,
          calcolata sulle differenze dei corrispettivi o  dei  valori
          normali dei  beni.  La  sanzione  non  si  applica  per  le
          differenze  quantitative  non  superiori  al   cinque   per
          cento.».