Art. 12 octies 
 
 
           Tenuta della contabilita' in forma meccanizzata 
 
  1. Al comma 4-quater dell'articolo 7 del  decreto-legge  10  giugno
1994, n. 357, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1994, n. 489, le parole: «la tenuta dei registri di cui agli articoli
23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 633, con sistemi elettronici» sono sostituite dalle seguenti:  «la
tenuta di qualsiasi registro contabile  con  sistemi  elettronici  su
qualsiasi supporto». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma  4-quater  dell'art.  7
          del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  8   agosto   1994,   n.   489
          (Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la  ripresa
          dell'economia e dell'occupazione, nonche' per  ridurre  gli
          adempimenti a carico  del  contribuente),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 7 (Semplificazione di adempimenti  e  riduzione
          di sanzioni per irregolarita' formali). - (Omissis). 
                4-quater. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma
          4-ter,  la  tenuta  di  qualsiasi  registro  contabile  con
          sistemi elettronici su qualsiasi supporto e', in ogni caso,
          considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti
          cartacei nei termini di  legge,  se  in  sede  di  accesso,
          ispezione o verifica gli stessi  risultano  aggiornati  sui
          predetti sistemi elettronici e vengono stampati  a  seguito
          della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro
          presenza.».