Art. 12 novies
Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche
1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture
elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui
all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano
l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo
periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure
automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture
elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo
precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. In caso di
mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota
dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno
2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui
al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo periodo, si
applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il
sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212,
della legge n.244 del 2007. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del
presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero
dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di
cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' relative all'attuazione del presente comma nell'ambito
delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dei commi 211 e 212
dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
«211. La trasmissione delle fatture elettroniche
avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal
Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito
anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il
gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite
competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:
a) al presidio del processo di ricezione e
successivo inoltro delle fatture elettroniche alle
amministrazioni destinatarie;
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei
flussi informativi anche ai fini della loro integrazione
nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 recante «Disciplina dell'imposta di bollo» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n.
292, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma
delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione
dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante
dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare
dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al
trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando,
in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo
rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale,
risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza
detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo
periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione
dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo
periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
(Omissis).».