Art. 12 novies 
 
 
        Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche 
 
  1. Ai fini del  calcolo  dell'imposta  di  bollo  dovuta  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
146 del 26 giugno 2014,  in  base  ai  dati  indicati  nelle  fatture
elettroniche inviate attraverso il sistema  di  interscambio  di  cui
all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, l'Agenzia delle  entrate  integra  le  fatture  che  non  recano
l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo
periodo del citato articolo 6,  comma  2,  avvalendosi  di  procedure
automatizzate.  Nei  casi  in  cui  i  dati  indicati  nelle  fatture
elettroniche non siano sufficienti per  i  fini  di  cui  al  periodo
precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642.  In  caso  di
mancato, insufficiente o tardivo  pagamento  dell'imposta  resa  nota
dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo  6,  comma  2,  del
citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  17  giugno
2014, si applica la sanzione di cui all'articolo  13,  comma  1,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di  cui
al primo  periodo,  salvo  quanto  previsto  dal  terzo  periodo,  si
applicano alle fatture inviate dal  1°  gennaio  2020  attraverso  il
sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212,
della legge n.244 del 2007. Con decreto del Ministro dell'economia  e
delle  finanze  sono  adottate  le  disposizioni  di  attuazione  del
presente  comma,  ivi  comprese  le   procedure   per   il   recupero
dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle  sanzioni  di
cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono  alle
attivita' relative  all'attuazione  del  presente  comma  nell'ambito
delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  vigente  dei  commi  211  e  212
          dell'art.  1  della  legge  24  dicembre   2007,   n.   244
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008): 
                «211.  La  trasmissione  delle  fatture  elettroniche
          avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal
          Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito
          anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. 
                212. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 e' individuato il
          gestore del Sistema di  interscambio  e  ne  sono  definite
          competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative: 
                  a)  al  presidio  del  processo  di   ricezione   e
          successivo  inoltro   delle   fatture   elettroniche   alle
          amministrazioni destinatarie; 
                  b) alla gestione dei dati in forma aggregata e  dei
          flussi informativi anche ai fini  della  loro  integrazione
          nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 642 recante «Disciplina dell'imposta di bollo»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  novembre  1972,  n.
          292, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  13
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471  (Riforma
          delle sanzioni tributarie non penali in materia di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'art. 3, comma  133,  lettera  q),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
                «Art. 13 (Ritardati od omessi  versamenti  diretti  e
          altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
          esegue, in tutto o in parte, alle  prescritte  scadenze,  i
          versamenti  in  acconto,   i   versamenti   periodici,   il
          versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta  risultante
          dalla dichiarazione, detratto in  questi  casi  l'ammontare
          dei  versamenti  periodici  e  in  acconto,  ancorche'  non
          effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa  pari  al
          trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando,
          in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo
          rilevati in sede di controllo della dichiarazione  annuale,
          risulti  una  maggiore  imposta  o  una  minore   eccedenza
          detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo  non
          superiore a novanta giorni, la sanzione  di  cui  al  primo
          periodo  e'  ridotta  alla  meta'.   Salva   l'applicazione
          dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
          472,  per  i  versamenti  effettuati  con  un  ritardo  non
          superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al  secondo
          periodo e' ulteriormente ridotta a un  importo  pari  a  un
          quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 
                (Omissis).».