Art. 13 
 
 
            Vendita di beni tramite piattaforme digitali 
 
  1.  Il  soggetto   passivo   che   facilita,   tramite   l'uso   di
un'interfaccia   elettronica   quale   un   mercato   virtuale,   una
piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite  a  distanza  di
beni  importati  o  le  vendite  a  distanza  di   beni   all'interno
dell'Unione europea e' tenuto a trasmettere entro il mese  successivo
a ciascun  trimestre,  secondo  termini  e  modalita'  stabiliti  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  per  ciascun
fornitore i seguenti dati: 
  a) la denominazione o i dati anagrafici completi, la residenza o il
domicilio,  il   codice   identificativo   fiscale   ove   esistente,
l'indirizzo di posta elettronica; 
  b) il numero totale delle unita' vendute in Italia; 
  c) a scelta del soggetto passivo, per le unita' vendute  in  Italia
l'ammontare totale dei  prezzi  di  vendita  o  il  prezzo  medio  di
vendita. 
  2. (Soppresso). 
  3. Il soggetto passivo di cui al comma 1  e'  considerato  debitore
d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso,  o
ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma  1,  presenti
sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta e' stata assolta dal
fornitore. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da  11  a  15,
del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.  12,  acquistano
efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il soggetto passivo che ha
facilitato tramite l'uso  di  un'interfaccia  elettronica,  quale  un
mercato virtuale, una piattaforma, un portale o  mezzi  analoghi,  le
vendite a distanza di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15,  del
decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.  12,  nel  periodo
compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in  vigore  del
presente decreto, invia i dati relativi a  dette  operazioni  secondo
termini e modalita' determinati  con  il  provvedimento  dell'Agenzia
delle entrate di cui al comma 1. 
  5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e  3  si  applicano  fino  al  31
dicembre 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dei  commi  da  11  a  15
          dell'art. 11-bis del decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.
          135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
          2019, n. 12 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno  e
          semplificazione  per  le  imprese   e   per   la   pubblica
          amministrazione): 
                «Art. 11-bis (Misure di  semplificazione  in  materia
          contabile in favore degli enti locali). - (Omissis). 
                11. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di
          un'interfaccia elettronica quale un mercato  virtuale,  una
          piattaforma, un portale o  mezzi  analoghi,  le  vendite  a
          distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC
          e laptop, importati da territori terzi o  Paesi  terzi,  di
          valore intrinseco non superiore a euro  150,  si  considera
          che lo stesso soggetto  passivo  abbia  ricevuto  e  ceduto
          detti beni. 
                12. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di
          un'interfaccia elettronica quale un mercato  virtuale,  una
          piattaforma, un portale o mezzi analoghi,  le  cessioni  di
          telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC  e  laptop,
          effettuate nell'Unione europea da un soggetto  passivo  non
          stabilito nell'Unione europea a una persona che non  e'  un
          soggetto passivo,  si  considera  che  lo  stesso  soggetto
          passivo che facilita la cessione abbia  ricevuto  e  ceduto
          detti beni. 
                13. Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e  12,  si
          presume  che  la  persona  che   vende   i   beni   tramite
          l'interfaccia elettronica sia  un  soggetto  passivo  e  la
          persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo. 
                14. Il soggetto passivo che  facilita  le  vendite  a
          distanza ai sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto a  conservare
          la   documentazione   relativa   a   tali   vendite.   Tale
          documentazione deve essere dettagliata in modo  sufficiente
          da consentire  alle  amministrazioni  fiscali  degli  Stati
          membri  dell'Unione  europea  in  cui  tali  cessioni  sono
          imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata
          in modo  corretto,  deve,  su  richiesta,  essere  messa  a
          disposizione  per  via  elettronica  degli   Stati   membri
          interessati e deve essere  conservata  per  un  periodo  di
          dieci anni a partire  dal  31  dicembre  dell'anno  in  cui
          l'operazione e' stata effettuata. 
                15. Il soggetto passivo che  facilita  le  vendite  a
          distanza ai sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto  a  designare
          un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se
          stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso
          un accordo di assistenza reciproca. 
                (Omissis).».