Art. 13 bis 
 
 
                Reintroduzione della denuncia fiscale 
                     per la vendita di alcolici 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  le  parole:  «,  ad  esclusione
degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento  pubblico,
degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini,» sono soppresse. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  29  del
          decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
          produzione e sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e
          amministrative), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 29 (Deposito di prodotti alcolici  assoggettati
          ad accisa). - (Omissis). 
                2. Sono soggetti alla denuncia  di  cui  al  comma  1
          anche gli esercizi di  vendita  ed  i  depositi  di  alcole
          denaturato con denaturante generale in quantita'  superiore
          a 300 litri. 
                (Omissis).».