Art. 13 ter 
 
 
Disposizioni in materia di pagamento o deposito dei diritti doganali 
 
  1. L'articolo 77 del testo unico delle disposizioni legislative  in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 77.  --  (Modalita'  di  pagamento  o  deposito  dei  diritti
doganali) - 1. Presso gli uffici doganali, il pagamento  dei  diritti
doganali e di ogni altro diritto che la dogana e' tenuta a riscuotere
in forza di una legge, nonche' delle  relative  sanzioni,  ovvero  il
deposito cauzionale  di  somme  a  garanzia  del  pagamento  di  tali
diritti, puo' essere eseguito nei modi seguenti: 
  a) mediante carte di debito, di credito o prepagate  e  ogni  altro
strumento di pagamento elettronico disponibile, in  conformita'  alle
disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  b) mediante bonifico bancario; 
  c) mediante accreditamento sul  conto  corrente  postale  intestato
all'ufficio; 
  d) in contanti per un importo non superiore a euro 300. E' facolta'
del  direttore   dell'ufficio   delle   dogane   consentire,   quando
particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di
piu'  elevati  importi,  fino  al  limite  massimo  consentito  dalla
normativa vigente sull'utilizzo del contante; 
  e)  mediante  assegni  circolari  non   trasferibili,   quando   lo
giustificano  particolari  circostanze  di  necessita'   o   urgenza,
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli. 
  2. Le modalita' per il successivo versamento delle  somme  riscosse
alla  Tesoreria  sono  stabilite  con  provvedimento  del   direttore
dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  di  concerto  con  la
Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia».