Art. 13 quater 
 
 
  Disposizioni in materia di locazioni brevi e attivita' ricettive 
 
  1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24  aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In assenza di  nomina
del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello
Stato che appartengono allo stesso gruppo  dei  soggetti  di  cui  al
periodo precedente sono solidalmente responsabili con  questi  ultimi
per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei
canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3». 
  2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui  all'articolo  109,
comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  sono  forniti  dal  Ministero
dell'interno, in forma anonima e aggregata per  struttura  ricettiva,
all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini  di
monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta  di  soggiorno,
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o
il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera
e),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122.  Tali  dati  sono
utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli  trasmessi
dai soggetti che esercitano attivita' di intermediazione  immobiliare
ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, ai fini  dell'analisi  del  rischio  relativamente  alla
correttezza degli adempimenti fiscali. 
  3. I criteri, i termini  e  le  modalita'  per  l'attuazione  delle
disposizioni del comma 2 sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si  pronuncia  entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il  termine
di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato. 
  4. Al  fine  di  migliorare  la  qualita'  dell'offerta  turistica,
assicurare la tutela del turista e contrastare  forme  irregolari  di
ospitalita',  anche  ai  fini  fiscali,  presso  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  e'  istituita
una apposita banca  dati  delle  strutture  ricettive  nonche'  degli
immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale,
identificati mediante un codice alfanumerico, di  seguito  denominato
«codice identificativo», da utilizzare in ogni comunicazione inerente
all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. 
  5. Con decreto del Ministero delle politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti: 
  a) le norme per la realizzazione e la gestione  della  banca  dati,
compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati; 
  b) le modalita' di accesso alle informazioni contenute nella  banca
dati; 
  c) le modalita' con cui le informazioni contenute nella banca  dati
sono messe a disposizione degli utenti e delle autorita' preposte  ai
controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet
istituzionale del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo; 
  d)  i  criteri  che  determinano   la   composizione   del   codice
identificativo, sulla base della tipologia  e  delle  caratteristiche
della struttura ricettiva nonche' della sua ubicazione nel territorio
comunale. 
  6. Con decreto del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il
direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per  la  protezione
dei dati  personali,  sono  definite  le  modalita'  applicative  per
l'accesso  ai  dati  relativi  al  codice  identificativo  da   parte
dell'Agenzia delle entrate. 
  7. I soggetti titolari delle strutture ricettive,  i  soggetti  che
esercitano attivita' di intermediazione immobiliare e i soggetti  che
gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in  cerca
di un immobile o porzioni di  esso  con  persone  che  dispongono  di
unita' immobiliari o porzioni  di  esse  da  locare,  sono  tenuti  a
pubblicare il  codice  identificativo  nelle  comunicazioni  inerenti
all'offerta e alla promozione. 
  8. L'inosservanza delle disposizioni di cui  al  comma  7  comporta
l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In
caso di reiterazione della violazione, la sanzione e' maggiorata  del
doppio. 
  9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma
4, pari a 1 milione di euro per l'anno  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al  comma
5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto
nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   4   del   citato
          decreto-legge   n.   50   del   2017,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). -  1.
          Ai fini del presente articolo, si intendono  per  locazioni
          brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
          di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che
          prevedono  la  prestazione  dei  servizi  di  fornitura  di
          biancheria e di pulizia dei locali,  stipulati  da  persone
          fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa,
          direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di
          intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono
          portali telematici, mettendo in contatto persone  in  cerca
          di  un  immobile  con  persone  che  dispongono  di  unita'
          immobiliari da locare. 
                2.  A  decorrere  dal  1°  giugno  2017,  ai  redditi
          derivanti dai contratti  di  locazione  breve  stipulati  a
          partire da tale data si applicano le disposizioni dell'art.
          3 del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  con
          l'aliquota  del  21  per  cento  in  caso  di  opzione  per
          l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. 
                3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche  ai
          corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione
          e dai contratti a titolo oneroso conclusi  dal  comodatario
          aventi ad oggetto il godimento dell'immobile  da  parte  di
          terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1. 
                3-bis.  Con  regolamento  da  emanare  entro  novanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto, ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, possono  essere
          definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in  base
          ai quali l'attivita' di locazione di cui  al  comma  1  del
          presente   articolo   si   presume    svolta    in    forma
          imprenditoriale, in coerenza con  l'art.  2082  del  codice
          civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          avuto anche riguardo al  numero  delle  unita'  immobiliari
          locate e alla durata delle locazioni in un anno solare. 
                4.   I   soggetti   che   esercitano   attivita'   di
          intermediazione immobiliare, nonche' quelli che  gestiscono
          portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca
          di  un  immobile  con  persone  che  dispongono  di  unita'
          immobiliari da  locare,  trasmettono  i  dati  relativi  ai
          contratti di cui ai commi  1  e  3  conclusi  per  il  loro
          tramite entro il 30  giugno  (30)  dell'anno  successivo  a
          quello a cui si  riferiscono  i  predetti  dati.  L'omessa,
          incompleta o infedele comunicazione dei  dati  relativi  ai
          contratti di cui al comma 1 e 3 e' punita con  la  sanzione
          di cui all'art. 11, comma  1  del  decreto  legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se
          la trasmissione  e'  effettuata  entro  i  quindici  giorni
          successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo  termine,
          e' effettuata la trasmissione corretta dei dati. 
                5. I soggetti residenti nel  territorio  dello  Stato
          che esercitano attivita'  di  intermediazione  immobiliare,
          nonche' quelli che gestiscono portali telematici,  mettendo
          in contatto persone in ricerca di un immobile  con  persone
          che dispongono di unita'  immobiliari  da  locare,  qualora
          incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai  contratti
          di cui ai commi 1 e  3,  ovvero  qualora  intervengano  nel
          pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano,  in
          qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta  del  21  per
          cento sull'ammontare dei canoni  e  corrispettivi  all'atto
          del pagamento al  beneficiario  e  provvedono  al  relativo
          versamento con le modalita' di cui all'art. 17 del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  alla   relativa
          certificazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,
          n. 322. Nel caso in cui non sia  esercitata  l'opzione  per
          l'applicazione del regime di cui al comma 2, la ritenuta si
          considera operata a titolo di acconto. 
                5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti  in
          possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai  sensi
          dell'art. 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i  corrispettivi
          relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora
          intervengano  nel   pagamento   dei   predetti   canoni   o
          corrispettivi,  adempiono  agli  obblighi   derivanti   dal
          presente articolo  tramite  la  stabile  organizzazione.  I
          soggetti  non  residenti  riconosciuti  privi  di   stabile
          organizzazione in Italia, ai  fini  dell'adempimento  degli
          obblighi derivanti dal presente articolo,  in  qualita'  di
          responsabili d'imposta, nominano un rappresentante  fiscale
          individuato  tra  i  soggetti  indicati  nell'art.  23  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale,  i
          soggetti  residenti  nel   territorio   dello   Stato   che
          appartengono allo stesso gruppo  dei  soggetti  di  cui  al
          periodo  precedente  sono  solidalmente  responsabili   con
          questi ultimi per l'effettuazione  e  il  versamento  della
          ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi
          ai contratti di cui ai commi 1 e 3. 
                5-ter.  Il  soggetto  che  incassa  il  canone  o  il
          corrispettivo, ovvero  che  interviene  nel  pagamento  dei
          predetti  canoni  o  corrispettivi,  e'  responsabile   del
          pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art.  4  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del  contributo
          di soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera e),  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  nonche'
          degli ulteriori adempimenti  previsti  dalla  legge  e  dal
          regolamento comunale. 
                6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
          entrate, da emanarsi entro novanta giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
          di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo,
          incluse quelle relative alla trasmissione  e  conservazione
          dei dati da parte dell'intermediario. 
                7. A decorrere dall'anno  2017  gli  enti  che  hanno
          facolta' di  applicare  l'imposta  di  soggiorno  ai  sensi
          dell'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e
          il contributo di soggiorno di cui all'art.  14,  comma  16,
          lettera e),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, possono, in deroga  all'art.  1,  comma  26,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'art.  1,  comma  169,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,   istituire   o
          rimodulare  l'imposta  di  soggiorno  e  il  contributo  di
          soggiorno medesimi. 
                7-bis.  Il  comma  4   dell'art.   16   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147,  si  interpreta  nel
          senso che  i  soggetti  che  hanno  optato,  ai  sensi  del
          predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per  i
          lavoratori impatriati dal comma 1  del  medesimo  articolo,
          decadono dal beneficio  fiscale  laddove  la  residenza  in
          Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal  caso,
          si provvede al  recupero  dei  benefici  gia'  fruiti,  con
          applicazione delle relative sanzioni e interessi.» 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 109
          del citato regio decreto n. 773 del 1931: 
                «3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i
          soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano  alle  questure
          territorialmente   competenti,   avvalendosi    di    mezzi
          informatici o telematici o  mediante  fax,  le  generalita'
          delle persone alloggiate, secondo modalita'  stabilite  con
          decreto del Ministro dell'interno, sentito il  Garante  per
          la protezione dei dati personali.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  4  del  citato
          decreto legislativo n. 23 del 2011: 
                «Art.  4  (Imposta  di  soggiorno).  -  1.  I  comuni
          capoluogo di provincia,  le  unioni  di  comuni  nonche'  i
          comuni inclusi  negli  elenchi  regionali  delle  localita'
          turistiche  o  citta'   d'arte   possono   istituire,   con
          deliberazione del  consiglio,  un'imposta  di  soggiorno  a
          carico di coloro che alloggiano nelle  strutture  ricettive
          situate  sul  proprio  territorio,  da  applicare,  secondo
          criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino  a  5
          euro  per  notte  di  soggiorno.  Il  relativo  gettito  e'
          destinato a finanziare interventi in  materia  di  turismo,
          ivi compresi quelli a sostegno delle  strutture  ricettive,
          nonche' interventi di manutenzione,  fruizione  e  recupero
          dei  beni  culturali  ed  ambientali  locali,  nonche'  dei
          relativi servizi pubblici locali. 
                2. Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni
          alla circolazione nei centri abitati ai sensi  dell'art.  7
          del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  l'imposta
          di soggiorno puo' sostituire, in  tutto  o  in  parte,  gli
          eventuali oneri  imposti  agli  autobus  turistici  per  la
          circolazione  e  la  sosta   nell'ambito   del   territorio
          comunale. 
                3. Con regolamento da adottare entro sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  ai
          sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, e' dettata la  disciplina  generale  di  attuazione
          dell'imposta  di  soggiorno.  In  conformita'  con   quanto
          stabilito nel predetto regolamento, i comuni,  con  proprio
          regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52  del  decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,   n.   446,   sentite   le
          associazioni  maggiormente  rappresentative  dei   titolari
          delle strutture ricettive, hanno la  facolta'  di  disporre
          ulteriori modalita' applicative  del  tributo,  nonche'  di
          prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
          o per determinati periodi di tempo.  Nel  caso  di  mancata
          emanazione del regolamento previsto nel primo  periodo  del
          presente comma nel termine ivi indicato, i  comuni  possono
          comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo. 
                3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle  isole
          minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori
          possono istituire, con regolamento  da  adottare  ai  sensi
          dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
          446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta
          di soggiorno di cui al comma 1 del  presente  articolo,  un
          contributo di sbarco, da applicare fino ad  un  massimo  di
          euro  2,50,  ai  passeggeri  che  sbarcano  sul  territorio
          dell'isola  minore,  utilizzando  vettori  che   forniscono
          collegamenti di linea o  vettori  aeronavali  che  svolgono
          servizio  di  trasporto  di  persone  a  fini  commerciali,
          abilitati e autorizzati ad  effettuare  collegamenti  verso
          l'isola. Il  comune  che  ha  sede  giuridica  in  un'isola
          minore, e nel cui territorio insistono altre  isole  minori
          con centri abitati, destina il gettito del  contributo  per
          interventi nelle singole isole  minori  dell'arcipelago  in
          proporzione agli  sbarchi  effettuati  nelle  medesime.  Il
          contributo di sbarco e' riscosso, unitamente al prezzo  del
          biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e  aeree
          o dei  soggetti  che  svolgono  servizio  di  trasporto  di
          persone a  fini  commerciali,  che  sono  responsabili  del
          pagamento  del  contributo,  con  diritto  di  rivalsa  sui
          soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e
          degli ulteriori adempimenti  previsti  dalla  legge  e  dal
          regolamento  comunale,  ovvero  con  le  diverse  modalita'
          stabilite dal medesimo regolamento comunale,  in  relazione
          alle particolari  modalita'  di  accesso  alle  isole.  Per
          l'omessa o infedele presentazione  della  dichiarazione  da
          parte   del   responsabile   si   applica    la    sanzione
          amministrativa  dal  100  al  200  per  cento  dell'importo
          dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale  versamento  del
          contributo si applica la  sanzione  amministrativa  di  cui
          all'art. 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
          471, e  successive  modificazioni.  Per  tutto  quanto  non
          previsto  dalle  disposizioni  del  presente  articolo   si
          applica l'art. 1, commi  da  158  a  170,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296.  Il  contributo  di  sbarco  non  e'
          dovuto dai soggetti residenti nel comune,  dai  lavoratori,
          dagli studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei
          familiari dei soggetti che risultino aver pagato  l'imposta
          municipale  propria  nel  medesimo  comune   e   che   sono
          parificati ai residenti. I  comuni  possono  prevedere  nel
          regolamento modalita' applicative  del  contributo  nonche'
          eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie
          o  per  determinati  periodi  di  tempo;  possono  altresi'
          prevedere un aumento del contributo fino ad un  massimo  di
          euro 5 in relazione  a  determinati  periodi  di  tempo.  I
          comuni possono altresi' prevedere un contributo fino ad  un
          massimo  di  euro  5  in  relazione  all'accesso   a   zone
          disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in
          prossimita' di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal
          caso il contributo puo' essere riscosso dalle locali  guide
          vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti
          individuati  dall'amministrazione  comunale  con   apposito
          avviso pubblico. Il gettito del contributo e'  destinato  a
          finanziare interventi di  raccolta  e  di  smaltimento  dei
          rifiuti,  gli  interventi  di   recupero   e   salvaguardia
          ambientale  nonche'  interventi  in  materia  di   turismo,
          cultura, polizia locale e mobilita' nelle isole minori.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 16 dell'art. 14
          del citato decreto-legge n. 78 del  2010,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
                «Art.  14  (Patto  di  stabilita'  interno  ed  altre
          disposizioni sugli enti territoriali). - (Omissis). 
                16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa
          previste  dal  presente  provvedimento,  in  considerazione
          della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica,
          e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
          dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comune di
          Roma  concorda  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalita'
          e l'entita' del proprio concorso alla  realizzazione  degli
          obiettivi di finanza pubblica; a  tal  fine,  entro  il  31
          ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette  la  proposta
          di accordo  al  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          evidenziando,  tra  l'altro,  l'equilibrio  della  gestione
          ordinaria.  L'entita'  del  concorso  e'   determinata   in
          coerenza  con  gli   obiettivi   fissati   per   gli   enti
          territoriali. In caso di mancato accordo  si  applicano  le
          disposizioni  che  disciplinano  il  patto  di   stabilita'
          interno per gli enti  locali.  Per  garantire  l'equilibrio
          economico-finanziario della gestione ordinaria,  il  Comune
          di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure: 
                  a) conformazione dei  servizi  resi  dal  Comune  a
          costi standard unitari di maggiore efficienza; 
                  b) adozione di pratiche di  centralizzazione  degli
          acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale  e  delle
          societa' partecipate dal  Comune  di  Roma,  anche  con  la
          possibilita' di adesione a convenzioni stipulate  ai  sensi
          dell'art. 26  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488  e
          dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
                  c)    razionalizzazione    delle     partecipazioni
          societarie detenute dal Comune di  Roma  con  lo  scopo  di
          pervenire,  con  esclusione  delle  societa'  quotate   nei
          mercati regolamentati, ad una riduzione delle  societa'  in
          essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione
          dei componenti degli organi di amministrazione e controllo; 
                  d) riduzione, anche in  deroga  a  quanto  previsto
          dall'art. 80 del testo unico degli enti  locali,  approvato
          con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a
          carico del Comune per il funzionamento dei  propri  organi,
          compresi i rimborsi dei  permessi  retribuiti  riconosciuti
          per gli amministratori; 
                  e) introduzione di un  contributo  di  soggiorno  a
          carico di coloro che alloggiano nelle  strutture  ricettive
          della citta', da applicare secondo criteri  di  gradualita'
          in proporzione alla loro classificazione  fino  all'importo
          massimo di 10 euro per notte di soggiorno; 
                  f) contributo straordinario  nella  misura  massima
          del  66  per   cento   del   maggior   valore   immobiliare
          conseguibile,  a   fronte   di   rilevanti   valorizzazioni
          immobiliari generate dallo strumento urbanistico  generale,
          in  via  diretta  o  indiretta,  rispetto  alla  disciplina
          previgente per la realizzazione di finalita' pubbliche o di
          interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione
          urbana, di tutela ambientale,  edilizia  e  sociale.  Detto
          contributo deve  essere  destinato  alla  realizzazione  di
          opere  pubbliche  o   di   interesse   generale   ricadenti
          nell'ambito di intervento cui  accede,  e  puo'  essere  in
          parte volto  anche  a  finanziare  la  spesa  corrente,  da
          destinare  a  progettazioni  ed  esecuzioni  di  opere   di
          interesse generale, nonche' alle attivita'  urbanistiche  e
          servizio del territorio. Sono fatti salvi,  in  ogni  caso,
          gli impegni di corresponsione di  contributo  straordinario
          gia' assunti dal privato operatore in sede di accordo o  di
          atto d'obbligo a far  data  dall'entrata  in  vigore  dello
          strumento urbanistico generale vigente; 
                  f-bis) maggiorazione della tariffa di cui  all'art.
          62,  comma  2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il  limite  del  25
          per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50  per
          cento; 
                  g) maggiorazione, fino al  3  per  mille,  dell'ICI
          sulle  abitazioni  diverse  dalla  prima  casa,  tenute   a
          disposizione; 
                  h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione
          anche  per  le  spese  di  manutenzione  ordinaria  nonche'
          utilizzo   dei   proventi   derivanti   dalle   concessioni
          cimiteriali anche per la gestione e manutenzione  ordinaria
          dei cimiteri. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente  del  comma  5  dell'art.
          34-ter della legge 31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica): 
                «Art. 34-ter (Accertamento e  riaccertamento  annuale
          dei residui passivi). - (Omissis). 
                5. In esito al riaccertamento di cui al comma  4,  in
          apposito allegato al Rendiconto  generale  dello  Stato  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei  residui
          passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente  al
          giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
          bilancio, le somme corrispondenti agli importi  di  cui  al
          periodo precedente possono essere reiscritte, del  tutto  o
          in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza  con
          gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su  appositi
          Fondi da istituire con la medesima legge,  negli  stati  di
          previsione delle amministrazioni interessate.».