Art. 14 Enti associativi assistenziali 1. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche, nonche' per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonche' per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali». 2. Il comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' sostituito dal seguente: « 4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonche' per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse" sono sostituite dalle seguenti: "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonche' per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse"».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 148 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dalla presente legge: «Art. 148 (Enti di tipo associativo). - (Omissis). 3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, nonche' per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 89 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), come modificato dalla presente legge: «Art. 89 (Coordinamento normativo). - 1. Agli enti del Terzo settore di cui all'art. 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni: a) l'art. 143, comma 3, l'art. 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) l'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398. 2. Le norme di cui al comma 1, lettera b) continuano ad applicarsi ai trasferimenti a titolo gratuito, non relativi alle attivita' di cui all'art. 5, eseguiti a favore dei soggetti di cui all'art. 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. 3. Ai soggetti di cui all'art. 4, comma 3, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli da 143 a 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano limitatamente alle attivita' diverse da quelle elencate all'art. 5, purche' siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti. 4. All'art. 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonche' per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse" sono sostituite dalle seguenti: "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonche' per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse". 5. All'art. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'art. 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attivita' diverse da quelle elencate all'art. 5 del medesimo decreto legislativo". 6. All'art. 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460" sono sostituite dalle seguenti: "al codice del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106". 7. Si intendono riferite agli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'art. 82, comma 1, le disposizioni normative vigenti riferite alle ONLUS in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 3, terzo comma, primo periodo, le parole "di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalita' educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale, nonche' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)" sono sostituite dalle seguenti: "di enti del Terzo settore di natura non commerciale"; b) all'art. 10, primo comma, ai numeri 15), 19), 20) e 27-ter), la parola «ONLUS» e' sostituita dalle seguenti: "enti del Terzo settore di natura non commerciale" 8. All'art. 1, comma 3, della legge 22 giugno 2016, n. 112, le parole: "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore non commerciali, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui all'art. 5, comma 1, lettera u)". 9. All'art. 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014 n. 125 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore". 10. All'art. 6, comma 9, della legge 22 giugno 2016, n. 112 le parole «le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: "le agevolazioni previste per le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106". 11. Ai soggetti che effettuano erogazioni liberali agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, nonche' alle cooperative sociali, non si applicano, per le medesime erogazioni liberali, le disposizioni di cui all'art. 15, comma 1.1. e all'art. 100, comma 2, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 12. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali prevista dall'art. 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'art. 15, comma 1.1, del medesimo testo unico. 13. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste dall'art. 100, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera h) del medesimo art. 100, comma 2. 14. La deducibilita' dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'art. 153, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 3 del medesimo art. 153. 15. Alle Fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l'art. 25, comma 5 del suddetto decreto legislativo. 16. Alle associazioni che operano o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunita' locali, iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, non si applica l'art. 1, commi 185, 186 e 187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 17. In attuazione dell'art. 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attivita' indicate all'art. 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure semplificate di cui all'art. 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attivita' di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica. 18. Le attivita' indicate all'art. 79, comma 4, lett. a), fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo. 19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, comma 1, lettera b), le parole «i soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"; b) all'art. 16, comma 5, lettera a), numero 2, le parole "agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita'" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166. 20. All'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma 6, le parole "i soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106". 21. All'art. 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole "i soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106". 22. All'art. 1, comma 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155 le parole "i soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106". 23. All'art. 157, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)" sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"; b) le parole "Alle ONLUS" sono sostituite dalle seguenti: "Agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".».