Art. 14 
 
 
                   Enti associativi assistenziali 
 
  1. All'articolo 148, comma 3, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le parole:  «Per  le  associazioni  politiche,
sindacali  e  di  categoria,  religiose,  sportive  dilettantistiche,
nonche'  per  le  strutture  periferiche   di   natura   privatistica
necessarie agli enti pubblici non economici per attuare  la  funzione
di preposto a servizi  di  pubblico  interesse,  non  si  considerano
commerciali» sono sostituite dalle  seguenti:  «Per  le  associazioni
politiche,  sindacali  e  di  categoria,  religiose,   assistenziali,
culturali, sportive dilettantistiche,  di  promozione  sociale  e  di
formazione extra-scolastica della persona, nonche' per  le  strutture
periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici  non
economici per attuare la funzione di preposto a servizi  di  pubblico
interesse, non si considerano commerciali». 
  2. Il comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  « 4. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, le parole:  "Per  le  associazioni  politiche,
sindacali  e  di  categoria,  religiose,  assistenziali,   culturali,
sportive dilettantistiche, di  promozione  sociale  e  di  formazione
extra-scolastica della persona, nonche' per le strutture  periferiche
di natura privatistica necessarie agli enti  pubblici  non  economici
per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico  interesse"
sono sostituite  dalle  seguenti:  "Per  le  associazioni  politiche,
sindacali  e  di  categoria,   religiose,   assistenziali,   sportive
dilettantistiche, nonche' per  le  strutture  periferiche  di  natura
privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per  attuare
la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse"». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma  3  dell'art.  148  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 148 (Enti di tipo associativo). - (Omissis). 
                3. Per le  associazioni  politiche,  sindacali  e  di
          categoria, religiose,  assistenziali,  culturali,  sportive
          dilettantistiche, di promozione  sociale  e  di  formazione
          extrascolastica della persona,  nonche'  per  le  strutture
          periferiche di natura  privatistica  necessarie  agli  enti
          pubblici non economici per attuare la funzione di  preposto
          a  servizi  di  pubblico  interesse,  non  si   considerano
          commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli
          scopi  istituzionali,   effettuate   verso   pagamento   di
          corrispettivi  specifici  nei  confronti  degli   iscritti,
          associati  o  partecipanti,  di  altre   associazioni   che
          svolgono  la  medesima   attivita'   e   che   per   legge,
          regolamento, atto costitutivo  o  statuto  fanno  parte  di
          un'unica organizzazione locale o nazionale, dei  rispettivi
          associati o partecipanti e dei tesserati  dalle  rispettive
          organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi
          di  proprie  pubblicazioni  cedute   prevalentemente   agli
          associati. 
                (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  89  del   decreto
          legislativo  3  luglio  2017,  n.  117  (Codice  del  Terzo
          settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
          legge  6  giugno  2016,  n.  106),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 89 (Coordinamento normativo). -  1.  Agli  enti
          del Terzo settore di cui  all'art.  79,  comma  1,  non  si
          applicano le seguenti disposizioni: 
                  a) l'art. 143, comma 3, l'art. 144, commi 2, 5 e  6
          e gli articoli 148 e 149 del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  b) l'art. 3, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo
          31 ottobre 1990, n. 346 e gli articoli 1,  comma  2  e  10,
          comma 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347; 
                  c) la legge 16 dicembre 1991, n. 398. 
                2. Le norme di cui al comma 1, lettera b)  continuano
          ad applicarsi  ai  trasferimenti  a  titolo  gratuito,  non
          relativi alle attivita'  di  cui  all'art.  5,  eseguiti  a
          favore dei soggetti di cui all'art. 4,  comma  3,  iscritti
          nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. 
                3. Ai soggetti di cui all'art. 4, comma  3,  iscritti
          nel Registro unico nazionale del Terzo settore gli articoli
          da 143 a 148 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n.  917,  si  applicano  limitatamente  alle
          attivita' diverse da quelle elencate  all'art.  5,  purche'
          siano in possesso dei requisiti qualificanti ivi previsti. 
                4. All'art. 148,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  le  parole:  "Per  le
          associazioni   politiche,   sindacali   e   di   categoria,
          religiose,     assistenziali,      culturali,      sportive
          dilettantistiche, di promozione  sociale  e  di  formazione
          extra-scolastica della persona, nonche'  per  le  strutture
          periferiche di natura  privatistica  necessarie  agli  enti
          pubblici non economici per attuare la funzione di  preposto
          a servizi di  pubblico  interesse"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "Per le associazioni politiche,  sindacali  e  di
          categoria,     religiose,      assistenziali,      sportive
          dilettantistiche, nonche' per le strutture  periferiche  di
          natura  privatistica  necessarie  agli  enti  pubblici  non
          economici per attuare la funzione di preposto a servizi  di
          pubblico interesse". 
                5. All'art.  6,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e' aggiunto, in fine,
          il seguente comma: "La riduzione non si applica  agli  enti
          iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai
          soggetti di cui all'art.  4,  comma  3,  codice  del  Terzo
          settore di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge
          6  giugno  2016,  n.  106,  iscritti  nel  Registro   unico
          nazionale  del  Terzo  settore,  la  riduzione  si  applica
          limitatamente alle attivita'  diverse  da  quelle  elencate
          all'art. 5 del medesimo decreto legislativo". 
                6. All'art. 52, comma 1, del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  le  parole:  "al
          decreto  legislativo  4  dicembre  1997,   n.   460"   sono
          sostituite dalle seguenti: "al codice del Terzo settore  di
          cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge  6  giugno
          2016, n. 106". 
                7. Si intendono riferite agli  enti  non  commerciali
          del  Terzo  settore  di  cui  all'art.  82,  comma  1,   le
          disposizioni  normative  vigenti  riferite  alle  ONLUS  in
          quanto  compatibili  con  le  disposizioni   del   presente
          decreto. Al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) all'art.  3,  terzo  comma,  primo  periodo,  le
          parole "di enti e associazioni che  senza  scopo  di  lucro
          perseguono  finalita'   educative,   culturali,   sportive,
          religiose e di assistenza e solidarieta'  sociale,  nonche'
          delle organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale
          (ONLUS)" sono sostituite dalle seguenti: "di enti del Terzo
          settore di natura non commerciale"; 
                  b) all'art. 10, primo comma, ai  numeri  15),  19),
          20) e  27-ter),  la  parola  «ONLUS»  e'  sostituita  dalle
          seguenti:  "enti  del   Terzo   settore   di   natura   non
          commerciale" 
                8. All'art. 1, comma 3, della legge 22  giugno  2016,
          n.  112,  le  parole:  "organizzazioni  non  lucrative   di
          utilita' sociale di cui all'art. 10, comma 1,  del  decreto
          legislativo 4 dicembre  1997,  n.  460,  riconosciute  come
          persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore
          della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3),
          dell'art. 10 del decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.
          460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso  articolo"
          sono sostituite dalle seguenti: "enti del Terzo settore non
          commerciali, che operano prevalentemente nel settore  della
          beneficenza di cui all'art. 5, comma 1, lettera u)". 
                9. All'art. 32, comma 7, della legge 11  agosto  2014
          n. 125  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  "Le
          Organizzazioni non governative di  cui  al  presente  comma
          sono  iscritte  nel  Registro  unico  nazionale  del  Terzo
          settore". 
                10. All'art. 6, comma 9, della legge 22 giugno  2016,
          n. 112 le parole «le agevolazioni di cui all'art. 14, comma
          1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14  maggio  2005,  n.  80,  e  i
          limiti ivi indicati sono elevati,  rispettivamente,  al  20
          per cento del reddito complessivo dichiarato  e  a  100.000
          euro» sono  sostituite  dalle  seguenti:  "le  agevolazioni
          previste per le organizzazioni  di  volontariato  ai  sensi
          dell'art. 83, commi 1 e 2, del codice del Terzo settore  di
          cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge  6  giugno
          2016, n. 106". 
                11. Ai soggetti che  effettuano  erogazioni  liberali
          agli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art.
          79, comma 5,  nonche'  alle  cooperative  sociali,  non  si
          applicano,  per  le  medesime   erogazioni   liberali,   le
          disposizioni di cui all'art. 15, comma 1.1. e all'art. 100,
          comma 2, lettera h), del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                12. La deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle
          erogazioni liberali prevista dall'art. 10, comma 1, lettera
          g), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n.  917,  e'  consentita  a  condizione  che  per  le
          medesime erogazioni il  soggetto  erogante  non  usufruisca
          delle detrazioni d'imposta di cui all'art. 15,  comma  1.1,
          del medesimo testo unico. 
                13. La deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle
          erogazioni  liberali  previste  dall'art.  100,  comma   2,
          lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione  che  per
          le medesime erogazioni liberali il  soggetto  erogante  non
          usufruisca delle deduzioni previste dalla  lettera  h)  del
          medesimo art. 100, comma 2. 
                14. La deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle
          erogazioni liberali previste all'art. 153, comma 6, lettere
          a) e  b),  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione  che  per
          le medesime erogazioni liberali il  soggetto  erogante  non
          usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma  3
          del medesimo art. 153. 
                15.  Alle  Fondazioni  lirico-sinfoniche  di  cui  al
          decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e  di  cui  alla
          legge 11 novembre 2003, n. 310, e successive modificazioni,
          iscritte nel Registro unico nazionale  del  Terzo  settore,
          non si applica l'art. 25,  comma  5  del  suddetto  decreto
          legislativo. 
                16. Alle associazioni che operano o che partecipano a
          manifestazioni di particolare interesse storico,  artistico
          e culturale, legate  agli  usi  ed  alle  tradizioni  delle
          comunita' locali, iscritte nel Registro unico nazionale del
          Terzo settore, non si applica l'art. 1, commi  185,  186  e
          187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                17.  In  attuazione   dell'art.   115   del   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e
          delle attivita' culturali e del turismo,  le  regioni,  gli
          enti locali e gli  altri  enti  pubblici  possono  attivare
          forme speciali di partenariato con enti del  Terzo  settore
          che svolgono le attivita' indicate  all'art.  5,  comma  1,
          lettere  f),  i),  k)  o  z),  individuati  attraverso   le
          procedure semplificate di cui all'art. 151,  comma  3,  del
          decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  dirette  alla
          prestazione  di  attivita'  di   valorizzazione   di   beni
          culturali immobili di appartenenza pubblica. 
                18. Le attivita' indicate all'art. 79, comma 4, lett.
          a), fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul
          valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo. 
                19. Alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate
          le seguenti modificazioni: 
                  a) all'art. 2, comma 1, lettera b),  le  parole  «i
          soggetti di cui  all'art.  10  del  decreto  legislativo  4
          dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: "gli
          enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art.  79,
          comma 5, del codice del Terzo settore di  cui  all'art.  1,
          comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"; 
                  b) all'art. 16, comma 5, lettera a), numero  2,  le
          parole "agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti  privati
          costituiti per il perseguimento, senza scopo di  lucro,  di
          finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del
          principio di sussidiarieta' e in coerenza con i  rispettivi
          statuti  o  atti  costitutivi,  promuovono   e   realizzano
          attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione
          e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale  nonche'
          attraverso  forme  di  mutualita'"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1,  lettera
          b), della legge 19 agosto 2016, n. 166. 
                20. All'art. 15  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 luglio 1982 n. 571, comma  6,  le  parole  "i
          soggetti di cui  all'art.  10  del  decreto  legislativo  4
          dicembre 1997, n. 460» sono sostituite dalle seguenti: «gli
          enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art.  79,
          comma 5, del codice del Terzo settore di  cui  all'art.  1,
          comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106". 
                21. All'art. 1, comma 236, della  legge  27  dicembre
          2013, n. 147 le parole "i soggetti di cui all'art.  10  del
          decreto  legislativo  4  dicembre  1997,   n.   460"   sono
          sostituite dalle seguenti: "gli enti del Terzo settore  non
          commerciali di cui all'art. 79, comma  5,  del  codice  del
          Terzo settore di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della
          legge 6 giugno 2016, n. 106". 
                22. All'art. 1, comma 1 della legge 25  giugno  2003,
          n. 155 le parole "i soggetti di cui all'art. 10 del decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460" sono sostituite  dalle
          seguenti: "gli enti del Terzo settore  non  commerciali  di
          cui all'art. 79, comma 5, del codice del Terzo  settore  di
          cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge  6  giugno
          2016, n. 106". 
                23.  All'art.   157,   comma   1-bis,   del   decreto
          legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  sono  apportate  le
          seguenti modifiche: 
                  a)  le  parole  "organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita' sociale (ONLUS)" sono sostituite  dalle  seguenti:
          "enti del Terzo settore non commerciali di cui all'art. 79,
          comma 5, del codice del Terzo settore di  cui  all'art.  1,
          comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"; 
                  b) le parole "Alle  ONLUS"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "Agli enti del Terzo settore non  commerciali  di
          cui all'art. 79, comma 5, del codice del Terzo  settore  di
          cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge  6  giugno
          2016, n. 106".».