Art. 15 
 
 
Estensione della definizione  agevolata  delle  entrate  regionali  e
                          degli enti locali 
 
  1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie,  delle  regioni,
delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse
a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del  testo
unico delle disposizioni di legge  relative  alla  riscossione  delle
entrate patrimoniali dello Stato,  approvato  con  Regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al  2017,  dagli
enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i predetti  enti
territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, con le forme  previste  dalla
legislazione vigente per  l'adozione  dei  propri  atti  destinati  a
disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni  relative
alle predette entrate. Gli enti territoriali,  entro  trenta  giorni,
danno  notizia  dell'adozione  dell'atto  di  cui  al  primo  periodo
mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. 
  2. Con il provvedimento di cui al comma  1  gli  enti  territoriali
stabiliscono anche: 
  a) il numero di rate in cui puo' essere ripartito il pagamento e la
relativa scadenza, che non puo' superare il 30 settembre 2021; 
  b) le modalita' con cui il debitore manifesta la  sua  volonta'  di
avvalersi della definizione agevolata; 
  c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui  il  debitore
indica  il  numero  di  rate  con  il  quale  intende  effettuare  il
pagamento, nonche' la pendenza di giudizi aventi a oggetto  i  debiti
cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno  a  rinunciare
agli stessi giudizi; 
  d)  il  termine  entro  il   quale   l'ente   territoriale   o   il
concessionario   della   riscossione   trasmette   ai   debitori   la
comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle
somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole  rate
e la scadenza delle stesse. 
  3. A  seguito  della  presentazione  dell'istanza  sono  sospesi  i
termini di prescrizione e di decadenza per il  recupero  delle  somme
oggetto di tale istanza. 
  4.  In  caso  di  mancato,  insufficiente  o   tardivo   versamento
dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato  dilazionato
il pagamento delle  somme,  la  definizione  non  produce  effetti  e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di  decadenza  per
il recupero  delle  somme  oggetto  dell'istanza.  In  tale  caso,  i
versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto. 
  5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3  del  decreto-legge
23 ottobre 2018, n.119 convertito, con modificazioni, dalla legge  17
dicembre 2018, n. 136. 
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome  di
Trento e di Bolzano  l'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e  con
le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regio decreto  14  aprile  1910,  n.  639  recante
          «Approvazione del testo unico delle disposizioni  di  legge
          relative alla riscossione delle entrate patrimoniali  dello
          Stato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30  settembre
          1910, n. 227. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 53 del  decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali): 
                «Art. 53 (Albo per l'accertamento e riscossione delle
          entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero  delle
          finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati  abilitati
          ad effettuare attivita' di liquidazione e  di  accertamento
          dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di  altre
          entrate delle province e dei comuni. 
                2. L'esame delle domande di iscrizione, la  revisione
          periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,  la
          revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
          apposita commissione  in  cui  sia  prevista  una  adeguata
          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 
                3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, tenuto conto delle esigenze  di  trasparenza  e  di
          tutela  del  pubblico  interesse,  sentita  la   conferenza
          Stato-citta', sono definiti le condizioni  ed  i  requisiti
          per  l'iscrizione  nell'albo,  al  fine  di  assicurare  il
          possesso di adeguati requisiti  tecnici  e  finanziari,  la
          sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza  di
          cause di  incompatibilita'  da  parte  degli  iscritti,  ed
          emanate  disposizioni  in  ordine  alla  composizione,   al
          funzionamento e alla durata in carica dei componenti  della
          commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo,  alle
          modalita' per l'iscrizione e la  verifica  dei  presupposti
          per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche'  ai
          casi di revoca e decadenza della gestione . Per i  soggetti
          affidatari  di  servizi  di  liquidazione,  accertamento  e
          riscossione di tributi e altre entrate degli  enti  locali,
          che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
          puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
          a  due  anni,  per  l'adeguamento  alle  condizioni  e   ai
          requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 
                4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del  decreto
          legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  concernenti  la
          gestione  del  servizio  di  accertamento   e   riscossione
          dell'imposta comunale sulla pubblicita'.». 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  16  e  17
          dell'art. 3 del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018, n. 136 (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e
          finanziaria): 
                «Art. 3 (Definizione agevolata dei  carichi  affidati
          all'agente della riscossione). - (Omissis). 
                16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma  1
          i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti  della
          riscossione recanti: 
                  a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
          Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE)  2015/1589
          del Consiglio, del 13 luglio 2015; 
                  b) i crediti  derivanti  da  pronunce  di  condanna
          della Corte dei conti; 
                  c) le multe, le ammende e  le  sanzioni  pecuniarie
          dovute a seguito di  provvedimenti  e  sentenze  penali  di
          condanna; 
                  d) le  sanzioni  diverse  da  quelle  irrogate  per
          violazioni  tributarie  o  per  violazione  degli  obblighi
          relativi  ai  contributi  e  ai  premi  dovuti  agli   enti
          previdenziali. 
                17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente  articolo
          si applicano limitatamente agli interessi, compresi  quelli
          di cui all'art. 27, sesto comma, della  legge  24  novembre
          1981, n. 689. 
                (Omissis).».