Art. 15 bis 
 
 
Efficacia delle deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative
              alle entrate tributarie degli enti locali 
 
  1. All'articolo 13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 15 e' sostituito dal seguente: 
  «15. A decorrere dall'anno  di  imposta  2020,  tutte  le  delibere
regolamentari e  tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  dei
comuni sono inviate al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  delle  finanze,  esclusivamente  per  via   telematica,
mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del
portale del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del  decreto  legislativo
28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie
relative alle  entrate  tributarie  delle  province  e  delle  citta'
metropolitane,  la  disposizione  del  primo  periodo  si  applica  a
decorrere dall'anno di imposta 2021»; 
  b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: 
  «15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia
digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  stabilite  le
specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio
telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo
automatizzato  delle  informazioni  utili  per   l'esecuzione   degli
adempimenti relativi al pagamento dei  tributi,  e  sono  fissate  le
modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo  di  effettuare
il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. 
  15-ter. A decorrere dall'anno di imposta  2020,  le  delibere  e  i
regolamenti concernenti i tributi comunali  diversi  dall'imposta  di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e  dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia  dalla
data  della  pubblicazione  effettuata  ai  sensi  del  comma  15,  a
condizione che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  28  ottobre
dell'anno a cui la delibera o il  regolamento  si  riferisce;  a  tal
fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di  cui  al
comma 15 entro il termine perentorio  del  14  ottobre  dello  stesso
anno. I versamenti dei tributi  diversi  dall'imposta  di  soggiorno,
dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e  dalla  TASI  la  cui
scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun  anno
devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno
precedente. I versamenti dei medesimi  tributi  la  cui  scadenza  e'
fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun  anno
devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28
ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio su quanto gia' versato. In caso di  mancata  pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  adottati  per
l'anno precedente. 
  15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i  regolamenti  e
le delibere di approvazione delle  tariffe  relativi  all'imposta  di
soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno  di  cui
all'articolo 14, comma 16, lettera e), del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, nonche' al contributo  di  cui  all'articolo  1,  comma
1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto  dal  primo
giorno del secondo mese successivo a quello della loro  pubblicazione
effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e  delle
finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle  delibere
di cui al periodo  precedente  entro  i  quindici  giorni  lavorativi
successivi alla data  di  inserimento  nel  portale  del  federalismo
fiscale. 
  15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui  all'articolo  17,
comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le delibere di
variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni  contro  la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore sono trasmesse con le modalita' di cui al comma 15». 
  2.  Il  comma  2  dell'articolo  52  del  decreto  legislativo   15
dicembre1997, n. 446, e' abrogato. 
  3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  modificato  dell'art.   13   del   citato
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214  e'
          riportato nelle Note all'art. 3-ter. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  52  del   decreto
          legislativo  15  dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'    produttive,
          revisione  degli  scaglioni,   delle   aliquote   e   delle
          detrazioni dell'Irpef  e  istituzione  di  una  addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  52  (Potesta'  regolamentare  generale   delle
          province e dei comuni).  -  1.  Le  province  ed  i  comuni
          possono disciplinare con regolamento  le  proprie  entrate,
          anche   tributarie,   salvo   per   quanto   attiene   alla
          individuazione e definizione delle fattispecie  imponibili,
          dei soggetti passivi e della aliquota massima  dei  singoli
          tributi, nel rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione
          degli  adempimenti  dei  contribuenti.   Per   quanto   non
          regolamentato  si  applicano  le  disposizioni   di   legge
          vigenti. 
                2. (Abrogato). 
                3. Nelle province autonome di  Trento  e  Bolzano,  i
          regolamenti sono adottati in conformita' alle  disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione. 
                4.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'  impugnare  i
          regolamenti  sulle   entrate   tributarie   per   vizi   di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 
                5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento
          e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate,  sono
          informati ai seguenti criteri: 
                  a)   l'accertamento   dei   tributi   puo'   essere
          effettuato dall'ente locale  anche  nelle  forme  associate
          previste negli articoli 24, 25,  26  e  28  della  legge  8
          giugno 1990, n. 142; 
                b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,  anche
          disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
          e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
          nel rispetto della normativa dell'Unione  europea  e  delle
          procedure vigenti in materia di affidamento della  gestione
          dei servizi pubblici locali, a: 
                    1) i soggetti iscritti nell'albo di cui  all'art.
          53, comma 1; 
                    2) gli operatori degli Stati membri stabiliti  in
          un Paese dell'Unione europea che esercitano  le  menzionate
          attivita', i quali  devono  presentare  una  certificazione
          rilasciata dalla competente autorita'  del  loro  Stato  di
          stabilimento dalla quale deve risultare la  sussistenza  di
          requisiti equivalenti a  quelli  previsti  dalla  normativa
          italiana di settore; 
                    3) la societa' a capitale  interamente  pubblico,
          di cui all'art. 113, comma 5, lettera c), del  testo  unico
          di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
          successive   modificazioni,   mediante    convenzione,    a
          condizione:  che  l'ente  titolare  del  capitale   sociale
          eserciti sulla  societa'  un  controllo  analogo  a  quello
          esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi  la
          parte piu' importante della propria  attivita'  con  l'ente
          che la controlla; che  svolga  la  propria  attivita'  solo
          nell'ambito territoriale di  pertinenza  dell'ente  che  la
          controlla; 
                    4) le societa' di  cui  all'art.  113,  comma  5,
          lettera b), del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del  2000,  iscritte  nell'albo  di  cui
          all'art. 53, comma 1, del  presente  decreto,  i  cui  soci
          privati siano scelti, nel rispetto della disciplina  e  dei
          principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri  1)  e
          2) della presente lettera, a condizione  che  l'affidamento
          dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi  e
          delle entrate avvenga sulla base di procedure  ad  evidenza
          pubblica; 
                c) l'affidamento di cui alla  precedente  lettera  b)
          non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
                d)  il  visto  di  esecutivita'  sui  ruoli  per   la
          riscossione dei tributi e delle altre entrate  e'  apposto,
          in ogni caso, dal funzionario designato quale  responsabile
          della relativa gestione. 
                6. 
                7.».