Art. 15 quater 
 
Modifica  all'articolo  232  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
  legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  in  materia  di  contabilita'
  economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000
  abitanti 
 
  1. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti  di  semplificazione
degli   adempimenti   connessi   alla   tenuta   della   contabilita'
economico-patrimoniale   e   di   formulazione    della    situazione
patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione  inferiore  a
5.000 abitanti, all'articolo 232, comma  2,  del  testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le  parole:  «fino  all'esercizio
2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio  2019.  Gli
enti  che  rinviano  la   contabilita'   economico-patrimoniale   con
riferimento  all'esercizio  2019  allegano  al  rendiconto  2019  una
situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema
di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.
118,  e  con  modalita'  semplificate  individuate  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno   e   con    la    Presidenza    del    Consiglio    dei
ministri-Dipartimento per gli affari regionali, da emanare  entro  il
31 ottobre 2019, anche sulla  base  delle  proposte  formulate  dalla
Commissione per l'armonizzazione degli enti  territoriali,  istituita
ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n.118 del
2011». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  232  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 232  (Contabilita'  economico-patrimoniale).  -
          (Omissis). 
                2. Gli enti locali con popolazione inferiore a  5.000
          abitanti    possono    non    tenere    la     contabilita'
          economico-patrimoniale fino all'esercizio  2019.  Gli  enti
          che rinviano  la  contabilita'  economico-patrimoniale  con
          riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto  2019
          una situazione patrimoniale al  31  dicembre  2019  redatta
          secondo lo schema di cui  all'allegato  n.  10  al  decreto
          legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  con  modalita'
          semplificate  individuate   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri
          - Dipartimento per gli affari regionali, da  emanare  entro
          il  31  ottobre  2019,  anche  sulla  base  delle  proposte
          formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti
          territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis del citato
          decreto legislativo n. 118 del 2011.»