Art. 15 quater
Modifica all'articolo 232 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilita'
economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti
1. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione
degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilita'
economico-patrimoniale e di formulazione della situazione
patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «fino all'esercizio
2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'esercizio 2019. Gli
enti che rinviano la contabilita' economico-patrimoniale con
riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una
situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema
di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e con modalita' semplificate individuate con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il
31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla
Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita
ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n.118 del
2011».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 232 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 232 (Contabilita' economico-patrimoniale). -
(Omissis).
2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000
abitanti possono non tenere la contabilita'
economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. Gli enti
che rinviano la contabilita' economico-patrimoniale con
riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019
una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta
secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalita'
semplificate individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro
il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte
formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali, istituita ai sensi dell'art. 3-bis del citato
decreto legislativo n. 118 del 2011.»