Art. 16 
 
 
Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici
               da parte di distributori di carburante 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27
dicembre 2017, n.  205  valgono  con  riferimento  alle  cessioni  di
carburanti  effettuate  nei  confronti  sia  di  esercenti  attivita'
d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso  in
cui gli esercenti di impianti  di  distribuzione  di  carburante  non
contabilizzino  separatamente  le  commissioni  addebitate   per   le
transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di  carburante,
il credito d'imposta di cui al citato articolo 1,  comma  924,  della
legge n. 205 del 2017, spetta per la quota  parte  delle  commissioni
calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo  derivante
da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 924 dell'art. 1
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020): 
                «924. Agli esercenti di impianti di distribuzione  di
          carburante spetta un credito d'imposta pari al 50 per cento
          del totale delle commissioni addebitate per le  transazioni
          effettuate, a partire dal 1° luglio 2018,  tramite  sistemi
          di pagamento elettronico mediante carte di credito,  emesse
          da   operatori   finanziari   soggetti    all'obbligo    di
          comunicazione  previsto  dall'art.  7,  sesto  comma,   del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel
          rispetto  delle  condizioni  e  dei  limiti   di   cui   al
          regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti " de minimis ".».