Art. 16 bis 
 
 
Riapertura dei termini  per  gli  istituti  agevolativi  relativi  ai
           carichi affidati agli agenti della riscossione 
 
  1. Salvo che  per  i  debiti  gia'  compresi  in  dichiarazioni  di
adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n.  136,  presentate  entro  il  30  aprile  2019,  il
debitore puo' esercitare la facolta'  ivi  riconosciuta  rendendo  la
dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il  31
luglio 2019, con le modalita' e in conformita' alla  modulistica  che
l'agente della riscossione pubblica nel  proprio  sito  internet  nel
termine massimo di cinque giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto.  In  tal  caso,  si
applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni  dell'articolo  3
del citato decreto-legge n.119 del 2018, ad eccezione dei  commi  21,
22, 24 e 24-bis: 
  a) in caso di esercizio della predetta facolta',  la  dichiarazione
resa puo' essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019; 
  b) il pagamento delle somme di cui al comma 1 dell'articolo  3  del
citato decreto-legge n. 119 del 2018 e' effettuato alternativamente: 
  1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019; 
  2) nel numero massimo di diciassette  rate  consecutive,  la  prima
delle  quali,  di  importo  pari  al  20  per   cento   delle   somme
complessivamente dovute ai fini della  definizione,  scadente  il  30
novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il
28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun
anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma
3 dell'articolo 3 del citato  decreto-legge  n.  119  del  2018  sono
dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019; 
  c)  l'ammontare  complessivo  delle  somme  dovute  ai  fini  della
definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno e il mese
di scadenza di ciascuna di esse, sono  comunicati  dall'agente  della
riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019; 
  d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo  3
del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si determinano alla data del
30 novembre 2019; 
  e) i  debiti  di  cui  al  comma  23  dell'articolo  3  del  citato
decreto-legge n. 119 del 2018 possono  essere  definiti  versando  le
somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel
numero massimo di nove rate consecutive, la  prima  delle  quali,  di
importo pari al 20 per cento, scadente il  30  novembre  2019,  e  le
restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il  31
maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso
di pagamento rateale, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3
del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere  dal
1° dicembre 2019. 
  2. Salvo che  per  i  debiti  gia'  compresi  in  dichiarazioni  di
adesione alle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n.136, e ai commi da 184 a 198 dell'articolo  1  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate entro il 30  aprile  2019,
il debitore puo' rendere la dichiarazione prevista dal comma 189  del
citato articolo 1 della legge n. 145 del  2018  entro  il  31  luglio
2019, con le modalita' e in conformita' alla modulistica che l'agente
della riscossione pubblica nel  proprio  sito  internet  nel  termine
massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto. In tal  caso,  si  applicano  le
disposizioni dei commi da 184 a  198  dell'articolo  1  della  citata
legge n. 145 del 2018, nonche' quelle del comma 1, lettere a)  e  d),
del presente articolo. 
  3. Le disposizioni del presente articolo: 
  a)  si  applicano  anche  alle  dichiarazioni  di   adesione   alle
definizioni ivi indicate presentate successivamente al 30 aprile 2019
e anteriormente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto; 
  b) non si applicano alla definizione  di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   3   del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.   136
          (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria): 
                «Art. 3 (Definizione agevolata dei  carichi  affidati
          all'agente della riscossione). - 1. I  debiti,  diversi  da
          quelli di cui all'art. 5  risultanti  dai  singoli  carichi
          affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio  2000
          al  31  dicembre  2017,  possono  essere   estinti,   senza
          corrispondere le sanzioni comprese  in  tali  carichi,  gli
          interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive  di  cui  all'art.
          27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio  1999,  n.
          46, versando integralmente le somme: 
                  a) affidate all'agente della riscossione  a  titolo
          di capitale e interessi; 
                  b) maturate a favore dell'agente della riscossione,
          ai sensi dell'art. 17 del  decreto  legislativo  13  aprile
          1999, n. 112, a titolo di aggio sulle  somme  di  cui  alla
          lettera a) e di  rimborso  delle  spese  per  le  procedure
          esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 
                2. Il pagamento delle somme di  cui  al  comma  1  e'
          effettuato: 
                  a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019; 
                  b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive,
          la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari
          al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini
          della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio  e
          il 30  novembre  2019;  le  restanti,  di  pari  ammontare,
          scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30
          novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. 
                3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1,
          sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli  interessi
          al tasso del 2 per  cento  annuo  e  non  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 19 del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
                4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori  i
          dati necessari a individuare i carichi definibili presso  i
          propri sportelli  e  in  apposita  area  del  proprio  sito
          internet. 
                5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione
          la sua volonta' di procedere alla  definizione  di  cui  al
          comma  1  rendendo,  entro  il  30  aprile  2019,  apposita
          dichiarazione, con  le  modalita'  e  in  conformita'  alla
          modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio  sito
          internet nel termine massimo di venti giorni dalla data  di
          entrata  in  vigore   del   presente   decreto;   in   tale
          dichiarazione il debitore sceglie  altresi'  il  numero  di
          rate nel quale intende effettuare il  pagamento,  entro  il
          limite massimo previsto dal comma 1. 
                6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il  debitore
          indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto  i
          carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a  rinunciare
          agli stessi giudizi, che,  dietro  presentazione  di  copia
          della dichiarazione e nelle more del pagamento delle  somme
          dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio
          e'   subordinata   all'effettivo   perfezionamento    della
          definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della
          documentazione attestante i pagamenti effettuati;  in  caso
          contrario, il giudice revoca la sospensione su  istanza  di
          una delle parti. 
                7.  Entro  il  30  aprile  2019  il   debitore   puo'
          integrare, con  le  modalita'  previste  dal  comma  5,  la
          dichiarazione presentata anteriormente a tale data. 
                8. Ai fini della determinazione dell'ammontare  delle
          somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b),  si
          tiene conto esclusivamente degli  importi  gia'  versati  a
          titolo  di  capitale  e  interessi  compresi  nei   carichi
          affidati,  nonche',  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di  rimborso
          delle spese per le procedure esecutive e di notifica  della
          cartella di pagamento. Il  debitore,  se,  per  effetto  di
          precedenti  pagamenti  parziali,  ha   gia'   integralmente
          corrisposto  quanto  dovuto  ai  sensi  del  comma  1,  per
          beneficiare degli effetti della definizione  deve  comunque
          manifestare la sua volonta' di aderirvi  con  le  modalita'
          previste dal comma 5. 
                9. Le somme relative ai debiti definibili, versate  a
          qualsiasi titolo,  anche  anteriormente  alla  definizione,
          restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 
                10.   A    seguito    della    presentazione    della
          dichiarazione, relativamente ai carichi definibili  che  ne
          costituiscono oggetto: 
                  a)  sono  sospesi  i  termini  di  prescrizione   e
          decadenza; 
                  b) sono sospesi, fino alla scadenza della  prima  o
          unica rata delle somme dovute a titolo di definizione,  gli
          obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni  in
          essere alla data di presentazione; 
                  c)  non  possono  essere   iscritti   nuovi   fermi
          amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
          alla data di presentazione; 
                  d)  non  possono  essere  avviate  nuove  procedure
          esecutive; 
                  e)  non  possono  essere  proseguite  le  procedure
          esecutive precedentemente avviate, salvo  che  non  si  sia
          tenuto il primo incanto con esito positivo; 
                  f) il debitore non e' considerato  inadempiente  ai
          fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
                  f-bis) si applica la disposizione di  cui  all'art.
          54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  ai  fini
          del   rilascio   del   documento   unico   di   regolarita'
          contributiva (DURC), di cui al  decreto  del  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali   30   gennaio   2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125  del  1°  giugno
          2015. 
                11.  Entro  il  30  giugno   2019,   l'agente   della
          riscossione comunica ai debitori che  hanno  presentato  la
          dichiarazione di cui al  comma  5  l'ammontare  complessivo
          delle somme  dovute  ai  fini  della  definizione,  nonche'
          quello delle singole  rate,  e  il  giorno  e  il  mese  di
          scadenza di ciascuna di esse. 
                12.  Il  pagamento  delle   somme   dovute   per   la
          definizione puo' essere effettuato: 
                  a)  mediante  domiciliazione  sul  conto   corrente
          eventualmente indicato  dal  debitore  nella  dichiarazione
          resa ai sensi del comma 5; 
                  b) mediante bollettini precompilati,  che  l'agente
          della riscossione e' tenuto ad allegare alla  comunicazione
          di cui al comma 11, se il  debitore  non  ha  richiesto  di
          eseguire il versamento  con  le  modalita'  previste  dalla
          lettera a) del presente comma; 
                  c)   presso   gli   sportelli   dell'agente   della
          riscossione. In tal caso, si applicano le  disposizioni  di
          cui all'art. 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre
          2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
          febbraio 2014, n. 9, con le modalita' previste dal  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze  24  settembre
          2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  236  del  10
          ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti. 
                13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali e'
          stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5: 
                  a) alla  data  del  31  luglio  2019  le  dilazioni
          sospese  ai  sensi  del  comma   10,   lettera   b),   sono
          automaticamente revocate e  non  possono  essere  accordate
          nuove dilazioni ai  sensi  dell'art.  19  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
                  b) il pagamento della  prima  o  unica  rata  delle
          somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione
          delle procedure esecutive  precedentemente  avviate,  salvo
          che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. 
                14. In caso di  mancato  ovvero  di  insufficiente  o
          tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di  quelle
          in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui
          al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono
          a decorrere i termini di prescrizione e  decadenza  per  il
          recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso,
          relativamente ai debiti per i quali la definizione  non  ha
          prodotto effetti: 
                  a) i versamenti effettuati sono acquisiti a  titolo
          di acconto dell'importo complessivamente dovuto  a  seguito
          dell'affidamento del carico e non determinano  l'estinzione
          del debito  residuo,  di  cui  l'agente  della  riscossione
          prosegue l'attivita' di recupero; 
                  b) il pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi
          dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 602. 
                14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative
          rate  non  superiore  a   cinque   giorni,   l'effetto   di
          inefficacia della definizione, previsto dal comma  14,  non
          si produce e non sono dovuti interessi. 
                15.  Possono  essere  ricompresi  nella   definizione
          agevolata di cui al comma 1 anche i debiti  risultanti  dai
          carichi  affidati  agli  agenti   della   riscossione   che
          rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di  istanza
          presentata dai debitori  ai  sensi  del  capo  II,  sezione
          prima,  della  legge  27  gennaio  2012,  n.  3,   con   la
          possibilita' di effettuare il pagamento del  debito,  anche
          falcidiato, con le  modalita'  e  nei  tempi  eventualmente
          previsti nel decreto di  omologazione  dell'accordo  o  del
          piano del consumatore. 
                16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma  1
          i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti  della
          riscossione recanti: 
                  a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di
          Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE)  2015/1589
          del Consiglio, del 13 luglio 2015; 
                  b) i crediti  derivanti  da  pronunce  di  condanna
          della Corte dei conti; 
                  c) le multe, le ammende e  le  sanzioni  pecuniarie
          dovute a seguito di  provvedimenti  e  sentenze  penali  di
          condanna; 
                  d) le  sanzioni  diverse  da  quelle  irrogate  per
          violazioni  tributarie  o  per  violazione  degli  obblighi
          relativi  ai  contributi  e  ai  premi  dovuti  agli   enti
          previdenziali. 
                17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del
          codice della strada,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente  articolo
          si applicano limitatamente agli interessi, compresi  quelli
          di cui all'art. 27, sesto comma, della  legge  24  novembre
          1981, n. 689. 
                18.  Alle   somme   occorrenti   per   aderire   alla
          definizione  di  cui  al  comma  1,  che  sono  oggetto  di
          procedura concorsuale, nonche' in  tutte  le  procedure  di
          composizione negoziale della crisi d'impresa  previste  dal
          regio  decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  si  applica  la
          disciplina dei crediti prededucibili di cui  agli  articoli
          111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
                19. A seguito del pagamento delle  somme  di  cui  ai
          commi 1,  21,  22  e  24,  l'agente  della  riscossione  e'
          automaticamente discaricato dell'importo residuo.  Al  fine
          di  consentire  agli  enti  creditori  di  eliminare  dalle
          proprie scritture  patrimoniali  i  crediti  corrispondenti
          alle quote discaricate, lo stesso agente della  riscossione
          trasmette,  anche  in  via  telematica,  a   ciascun   ente
          interessato,  entro  il  31  dicembre  2024,  l'elenco  dei
          debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di  cui  al
          presente articolo e dei codici tributo per i quali e' stato
          effettuato  il  versamento.  All'art.  6,  comma  12,   del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016,  n.  225,  le
          parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
          dicembre 2024". 
                20. All'art. 1, comma 684, della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:
          "Le comunicazioni di  inesigibilita'  relative  alle  quote
          affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio  2000
          al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che  hanno
          cessato o cessano di avvalersi delle  societa'  del  Gruppo
          Equitalia ovvero  dell'Agenzia  delle  entrate-Riscossione,
          sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni  2016  e
          2017, entro il 31 dicembre 2026 e,  per  quelli  consegnati
          fino  al  31  dicembre  2015,  per  singole  annualita'  di
          consegna partendo dalla piu' recente, entro il 31  dicembre
          di ciascun anno successivo al 2026.". 
                21.  Fatto  salvo  quanto   previsto   dall'art.   4,
          l'integrale pagamento, entro  il  termine  differito  al  7
          dicembre  2018,  delle  residue  somme  dovute   ai   sensi
          dell'art. 1, commi 6  e  8,  lettera  b),  numero  2),  del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2017,  n.  172,  in
          scadenza nei mesi di  luglio,  settembre  e  ottobre  2018,
          determina,  per  i   debitori   che   vi   provvedono,   il
          differimento  automatico  del  versamento  delle   restanti
          somme, che e' effettuato in dieci rate consecutive di  pari
          importo, con scadenza il 31 luglio  e  il  30  novembre  di
          ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
          dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso  dello  0,3  per
          cento annuo. A tal fine, entro il  30  giugno  2019,  senza
          alcun  adempimento  a  carico  dei  debitori   interessati,
          l'agente della riscossione invia a questi  ultimi  apposita
          comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
          pagamento delle somme dovute  alle  nuove  scadenze,  anche
          tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'art. 4. Si
          applicano le disposizioni di cui al comma 12,  lettera  c);
          si applicano altresi', a seguito del pagamento della  prima
          delle predette rate differite, le disposizioni  di  cui  al
          comma 13, lettera b). 
                22. Resta salva la  facolta',  per  il  debitore,  di
          effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il
          pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21. 
                23. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, i debiti
          relativi ai carichi per i quali  non  e'  stato  effettuato
          l'integrale pagamento, entro  il  7  dicembre  2018,  delle
          somme da versare nello stesso termine in  conformita'  alle
          previsioni del comma 21 possono essere definiti secondo  le
          disposizioni del presente articolo versando le somme di cui
          al comma 1 in unica soluzione  entro  il  31  luglio  2019,
          ovvero, in deroga  al  comma  2,  lettera  b),  nel  numero
          massimo  di  dieci  rate  consecutive,  ciascuna  di   pari
          importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il
          30 novembre 2019 e  le  restanti  il  28  febbraio,  il  31
          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  degli  anni  2020  e
          2021. 
                24. Relativamente ai debiti  risultanti  dai  singoli
          carichi affidati  agli  agenti  della  riscossione  dal  1°
          gennaio 2000 al  30  settembre  2017,  i  soggetti  di  cui
          all'art. 6, comma  13-ter,  del  decreto-legge  22  ottobre
          2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
          dicembre  2016,  n.  225,  effettuano  il  pagamento  delle
          residue somme dovute ai fini  delle  definizioni  agevolate
          previste dallo stesso art. 6 del decreto-legge n.  193  del
          2016 e dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge  16  ottobre
          2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 2017, n. 172, in dieci rate  consecutive  di  pari
          importo, con scadenza il 31 luglio  e  il  30  novembre  di
          ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,
          dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso  dello  0,3  per
          cento annuo. A tal fine, entro il  30  giugno  2019,  senza
          alcun  adempimento  a  carico  dei  debitori   interessati,
          l'agente della riscossione invia a questi  ultimi  apposita
          comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il
          pagamento  delle  somme  dovute  alle  nuove  scadenze.  Si
          applicano le disposizioni di cui al comma 12,  lettera  c);
          si applicano altresi', a seguito del pagamento della  prima
          delle predette rate, le disposizioni di cui  al  comma  13,
          lettera b). Resta salva la facolta', per  il  debitore,  di
          effettuare il pagamento di tali  rate  in  unica  soluzione
          entro il 31 luglio 2019. 
                24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano
          anche nel caso  di  tardivo  versamento,  non  superiore  a
          cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e
          24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019. 
                25. Possono essere definiti, secondo le  disposizioni
          del presente articolo, anche i debiti relativi  ai  carichi
          gia' oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi: 
                  a) dell'art.  6,  comma  2,  del  decreto-legge  22
          ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le  quali  il  debitore
          non  ha  perfezionato  la  definizione   con   l'integrale,
          tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine; 
                  b) dell'art.  1,  comma  5,  del  decreto-legge  16
          ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non
          ha provveduto  all'integrale,  tempestivo  pagamento  delle
          somme dovute in conformita' al comma 8, lettera b),  numero
          1), dello stesso  art.  1  del  decreto-legge  n.  148  del
          2017.». 
              - Si riporta il testo vigente dei commi da  184  a  198
          dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145  (Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021): 
                «184. I debiti  delle  persone  fisiche,  diversi  da
          quelli di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018,
          n. 119,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          dicembre 2018, n. 136, e  risultanti  dai  singoli  carichi
          affidati all'agente della riscossione dal 1°  gennaio  2000
          alla data  del  31  dicembre  2017,  derivanti  dall'omesso
          versamento  di  imposte  risultanti   dalle   dichiarazioni
          annuali e  dalle  attivita'  di  cui  all'art.  36-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e all'art. 54-bis del decreto del Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di  tributi  e
          relativi interessi e sanzioni, possono essere  estinti  dai
          debitori che versano in una grave e  comprovata  situazione
          di difficolta' economica  versando  una  somma  determinata
          secondo le modalita' indicate dal comma  187  o  dal  comma
          188. 
                185.  Possono  altresi'  essere  estinti   i   debiti
          risultanti dai singoli carichi  affidati  all'agente  della
          riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del  31  dicembre
          2017,  derivanti  dall'omesso  versamento  dei   contributi
          dovuti   dagli   iscritti    alle    casse    previdenziali
          professionali o alle gestioni previdenziali dei  lavoratori
          autonomi dell'INPS, con esclusione di  quelli  richiesti  a
          seguito  di  accertamento,  che  versano  in  una  grave  e
          comprovata situazione di  difficolta'  economica,  versando
          una somma determinata secondo  le  modalita'  indicate  dal
          comma  187  o  dal  comma  188,  da  utilizzare   ai   fini
          assicurativi secondo le  norme  che  regolano  la  gestione
          previdenziale interessata. 
                186. Ai fini del comma 184 e del comma 185,  sussiste
          una grave e comprovata situazione di difficolta'  economica
          qualora l'indicatore della situazione economica equivalente
          (ISEE)  del  nucleo  familiare,  stabilito  ai  sensi   del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non sia superiore  ad
          euro 20.000. 
                187. Per i soggetti che si trovano  nella  situazione
          di cui al comma 186, i debiti di cui  al  comma  184  e  al
          comma 185 possono essere  estinti  senza  corrispondere  le
          sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di
          cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni  e
          le somme aggiuntive  di  cui  all'art.  27,  comma  1,  del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando: 
                  a) le somme affidate all'agente della riscossione a
          titolo di capitale e interessi, in misura pari: 
                    1) al 16 per cento,  qualora  l'ISEE  del  nucleo
          familiare risulti non superiore a euro 8.500; 
                    2) al 20 per cento,  qualora  l'ISEE  del  nucleo
          familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore  a
          euro 12.500; 
                    3) al 35 per cento,  qualora  l'ISEE  del  nucleo
          familiare risulti superiore a euro 12.500; 
                  b) le somme maturate  a  favore  dell'agente  della
          riscossione, ai sensi dell'art. 17 del decreto  legislativo
          13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio  sulle  somme  di
          cui alla lettera a)  e  di  rimborso  delle  spese  per  le
          procedure  esecutive  e  di  notifica  della  cartella   di
          pagamento. 
                188. Indipendentemente da quanto stabilito dal  comma
          186, ai fini del comma 184 e del comma 185, versano in  una
          grave e comprovata situazione di  difficolta'  economica  i
          soggetti per cui e' stata aperta alla data di presentazione
          della dichiarazione di cui al comma  189  la  procedura  di
          liquidazione di cui all'art. 14-ter della legge 27  gennaio
          2012, n. 3. I debiti di cui al comma 184 e al comma 185  di
          tali soggetti possono essere estinti versando le  somme  di
          cui alla lettera a) del comma 187, in misura pari al 10 per
          cento e quelle di cui alla lettera b)  dello  stesso  comma
          187. A tal fine, alla dichiarazione di cui al comma 189  e'
          allegata copia  conforme  del  decreto  di  apertura  della
          liquidazione previsto dall'art. 14-quinquies della medesima
          legge 27 gennaio 2012, n. 3. 
                189.   Il   debitore   manifesta   all'agente   della
          riscossione la sua volonta' di procedere  alla  definizione
          di cui al comma 184 e al comma 185 rendendo,  entro  il  30
          aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalita' e  in
          conformita' alla modulistica che lo stesso agente  pubblica
          nel proprio sito internet  nel  termine  massimo  di  venti
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  17
          dicembre 2018, n. 136, di conversione del decreto-legge  23
          ottobre 2018, n. 119; in  tale  dichiarazione  il  debitore
          attesta la presenza dei requisiti di cui al comma 186 o  al
          comma 188 e indica i debiti  che  intende  definire  ed  il
          numero di rate nel quale intende effettuare  il  pagamento,
          entro il limite massimo previsto dal comma 190. 
                190. Il versamento delle somme di cui al  comma  187,
          lettere a) e b), puo' essere effettuato in unica  soluzione
          entro il 30 novembre 2019, o in rate  pari  a:  il  35  per
          cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con
          scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza  il
          31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza  il  31  marzo
          2021 e il restante 15 per cento con scadenza il  31  luglio
          2021. 
                191. In caso di pagamento rateale ai sensi del  comma
          190, si applicano, a decorrere dal 1°  dicembre  2019,  gli
          interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano
          le disposizioni dell'art. 19  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
                192.  Entro  il  31  ottobre  2019,  l'agente   della
          riscossione comunica ai debitori che  hanno  presentato  la
          dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare  complessivo
          delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonche'  quello
          delle singole rate, il giorno e  il  mese  di  scadenza  di
          ciascuna di esse. Entro  la  stessa  data,  l'agente  della
          riscossione comunica altresi', ove sussistenti, il  difetto
          dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o la  presenza
          nella predetta dichiarazione di debiti diversi da quelli di
          cui  al  comma  184  e  al  comma  185  e  la   conseguente
          impossibilita' di  estinguere  il  debito  ai  sensi  degli
          stessi commi 184 e 185. 
                193. Nei casi previsti dal secondo periodo del  comma
          192, l'agente della riscossione avverte il debitore  che  i
          debiti delle persone fisiche inseriti  nella  dichiarazione
          presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai  sensi
          dell'art. 3 del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018,  n.   136,   sono   automaticamente   inclusi   nella
          definizione disciplinata  dallo  stesso  art.  3  e  indica
          l'ammontare complessivo delle  somme  dovute  a  tal  fine,
          ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di
          esse. La prima di tali rate, di ammontare pari  al  30  per
          cento delle predette somme, scade il 30 novembre  2019;  il
          restante 70 per cento e' ripartito nelle  rate  successive,
          ciascuna di pari importo, scadenti il 28  febbraio,  il  31
          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun  anno  a
          decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal  secondo
          periodo del comma  192,  limitatamente  ai  debiti  di  cui
          all'art. 3, comma 23, del citato decreto-legge n.  119  del
          2018,  l'ammontare  complessivo  delle  somme   dovute   e'
          ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare  pari
          al 30  per  cento,  scadente  il  30  novembre  2019  e  le
          restanti,  ciascuna  di  pari  importo,  scadenti   il   28
          febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli
          anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre
          2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo. 
                194. I debiti relativi ai carichi di cui al comma 184
          e al  comma  185  possono  essere  estinti  anche  se  gia'
          ricompresi in dichiarazioni  rese  ai  sensi  dell'art.  6,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre
          2016, n. 225, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge  16
          ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non
          ha perfezionato la relativa definizione con  l'integrale  e
          tempestivo  pagamento  delle  somme  dovute.  I  versamenti
          eventualmente   effettuati   a   seguito   delle   predette
          dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne e'
          ammessa  la  restituzione;  gli  stessi   versamenti   sono
          comunque computati ai fini  della  definizione  di  cui  ai
          commi 184 e 185. 
                195. Ai  fini  di  cui  all'art.  11,  comma  6,  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  l'agente  della
          riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle  entrate
          e con la Guardia di finanza,  procede  al  controllo  sulla
          veridicita'   dei   dati   dichiarati   ai    fini    della
          certificazione di cui al comma 186 del  presente  articolo,
          nei  soli  casi  in  cui  sorgano   fondati   dubbi   sulla
          veridicita'  dei  medesimi.  Tale  controllo  puo'   essere
          effettuato fino alla  trasmissione  degli  elenchi  di  cui
          all'art. 3, comma 19, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
          119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2018, n. 136. 
                196. All'esito del controllo previsto dal  comma  195
          del presente  articolo,  in  presenza  di  irregolarita'  o
          omissioni non costituenti falsita', il debitore e'  tenuto,
          anche nei casi di cui all'art. 11, comma 5, del regolamento
          di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          5 dicembre 2013, n. 159, a fornire,  entro  un  termine  di
          decadenza non  inferiore  a  venti  giorni  dalla  relativa
          comunicazione,  la  documentazione  atta  a  dimostrare  la
          completezza  e  veridicita'   dei   dati   indicati   nella
          dichiarazione. 
                197. Nell'ipotesi di  mancata  tempestiva  produzione
          della documentazione a seguito della comunicazione  di  cui
          al comma 196, ovvero nei casi di irregolarita' o  omissioni
          costituenti falsita', non si determinano gli effetti di cui
          al comma 184 e al comma 185 e l'ente creditore, qualora sia
          gia' intervenuto il discarico automatico di cui all'art. 3,
          comma 19,  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018,  n.  136,  procede,   a   seguito   di   segnalazione
          dell'agente della riscossione, nel termine di  prescrizione
          decennale, a riaffidare in riscossione il  debito  residuo.
          Restano fermi gli  adempimenti  conseguenti  alle  falsita'
          rilevate. 
                198. Per tutto quanto non previsto dai commi da 184 a
          197 si applicano, in quanto compatibili, i commi 6,  7,  8,
          9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19  e  20  dell'art.  3  del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  5  del  citato
          decreto-legge   n.   119   del   2018,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136: 
                «Art. 5 (Definizione agevolata dei  carichi  affidati
          all'agente della riscossione a titolo  di  risorse  proprie
          dell'Unione europea). - 1. I  debiti  relativi  ai  carichi
          affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio  2000
          al  31  dicembre  2017  a   titolo   di   risorse   proprie
          tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a),
          delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio,  del  7
          giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio,  del  26
          maggio 2014, e di  imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa
          all'importazione possono essere estinti con  le  modalita',
          alle condizioni e nei termini di cui  all'art.  3,  con  le
          seguenti deroghe: 
                  a) limitatamente ai debiti  relativi  alle  risorse
          proprie tradizionali previste  dall'art.  2,  paragrafo  1,
          lettera  a),  della  decisione  2014/335/UE,  Euratom   del
          Consiglio, del 26 maggio 2014,  il  debitore  e'  tenuto  a
          corrispondere, in aggiunta alle somme di  cui  all'art.  3,
          comma 1, lettere a) e b): 
                    1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e  fino  al  31
          luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall'art.  114,
          paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)   n.   952/2013   del
          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  9  ottobre  2013,
          fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso
          art. 114; 
                    2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del
          2 per cento annuo; 
                  b)  entro  il  31  maggio   2019   l'agente   della
          riscossione trasmette, anche in  via  telematica,  l'elenco
          dei  singoli  carichi  compresi  nelle   dichiarazioni   di
          adesione alla definizione all'Agenzia delle  dogane  e  dei
          monopoli, che, determinato  l'importo  degli  interessi  di
          mora di cui alla lettera a),  numero  1),  lo  comunica  al
          medesimo agente, entro il 15 giugno  2019,  con  le  stesse
          modalita'; 
                  c)  entro  il  31  luglio   2019   l'agente   della
          riscossione comunica ai debitori che  hanno  presentato  la
          dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai
          fini della definizione, nonche' quello delle singole  rate,
          e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; 
                  d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle
          somme dovute a titolo di definizione scade il 30  settembre
          2019; la seconda rata  scade  il  30  novembre  2019  e  le
          restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio  e
          il 30 novembre di ciascun anno successivo; 
                  e) limitatamente ai debiti  relativi  alle  risorse
          proprie tradizionali previste  dall'art.  2,  paragrafo  1,
          lettera  a),  della  decisione  2014/335/UE,  Euratom   del
          Consiglio,  del  26  maggio  2014,  non  si  applicano   le
          disposizioni di cui  all'art.  3,  comma  12,  lettera  c),
          relative al pagamento mediante compensazione; 
                  f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  al  fine
          di  poter  correttamente  valutare  lo  stato  dei  crediti
          inerenti alle somme di competenza del  bilancio  della  UE,
          trasmette,  anche  in   via   telematica,   alle   scadenze
          determinate  in  base  all'art.  13  del  regolamento  (UE,
          Euratom) n. 609/2014 del Consiglio,  del  26  maggio  2014,
          specifica  richiesta  all'agente  della  riscossione,  che,
          entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse
          modalita', se i debitori che hanno aderito alla definizione
          hanno effettuato il pagamento delle  rate  previste  e,  in
          caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per  i
          quali e' stato effettuato il versamento.».