Art. 16 ter Norme di interpretazione autentica in materia di IMU sulle societa' agricole 1. Le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell'imposta municipale propria, alle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono applicabili anche alle societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Riferimenti normativi - Il testo del comma 2 dell'art. 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e' riportato nelle Note all'art. 3-ter. - Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38): «Art. 1 (Imprenditore agricolo professionale). - (Omissis). 3. Le societa' di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all' art. 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di societa' di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le societa' in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; b) ; c) nel caso di societa' di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le societa' cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. (Omissis).». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 212 del 2000: «Art. 1 (Principi generali). - 1. (Omissis). 2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria puo' essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica. (Omissis).».