Art. 16 ter
Norme di interpretazione autentica in materia di IMU sulle societa'
agricole
1. Le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell'imposta
municipale propria, alle condizioni previste dal comma 2
dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
si intendono applicabili anche alle societa' agricole di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Riferimenti normativi
- Il testo del comma 2 dell'art. 13 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e'
riportato nelle Note all'art. 3-ter.
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni
in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L.
7 marzo 2003, n. 38):
«Art. 1 (Imprenditore agricolo professionale). -
(Omissis).
3. Le societa' di persone, cooperative e di capitali,
anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori
agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale
oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita'
agricole di cui all' art. 2135 del codice civile e siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di societa' di persone qualora almeno
un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale. Per le societa' in accomandita la
qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) ;
c) nel caso di societa' di capitali o cooperative,
quando almeno un amministratore che sia anche socio per le
societa' cooperative sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
citata legge n. 212 del 2000:
«Art. 1 (Principi generali). - 1. (Omissis).
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
(Omissis).».