Art. 16 ter 
 
 
Norme di interpretazione autentica in materia di IMU  sulle  societa'
                              agricole 
 
  1. Le agevolazioni tributarie  riconosciute  ai  fini  dell'imposta
municipale  propria,   alle   condizioni   previste   dal   comma   2
dell'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
si  intendono  applicabili  anche  alle  societa'  agricole  di   cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
99. La presente disposizione ha  carattere  interpretativo  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  13  del  citato
          decreto-legge   n.   201   del   2011,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214  e'
          riportato nelle Note all'art. 3-ter. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 3  dell'art.  1
          del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99  (Disposizioni
          in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale  e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L.
          7 marzo 2003, n. 38): 
                «Art.  1  (Imprenditore  agricolo  professionale).  -
          (Omissis). 
                3. Le societa' di persone, cooperative e di capitali,
          anche a scopo  consortile,  sono  considerate  imprenditori
          agricoli professionali qualora  lo  statuto  preveda  quale
          oggetto  sociale  l'esercizio  esclusivo  delle   attivita'
          agricole di cui all' art. 2135 del codice civile e siano in
          possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) nel caso di societa' di persone  qualora  almeno
          un socio sia in possesso della  qualifica  di  imprenditore
          agricolo professionale. Per le societa' in  accomandita  la
          qualifica si riferisce ai soci accomandatari; 
                  b) ; 
                  c) nel caso di societa' di capitali o  cooperative,
          quando almeno un amministratore che sia anche socio per  le
          societa' cooperative sia in  possesso  della  qualifica  di
          imprenditore agricolo professionale. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  1  della
          citata legge n. 212 del 2000: 
                «Art. 1 (Principi generali). - 1. (Omissis). 
                2. L'adozione  di  norme  interpretative  in  materia
          tributaria  puo'   essere   disposta   soltanto   in   casi
          eccezionali e con legge ordinaria, qualificando  come  tali
          le disposizioni di interpretazione autentica. 
                (Omissis).».