Art. 16 quater 
 
 
Stralcio dei debiti fino a mille  euro  affidati  agli  agenti  della
                    riscossione dal 2000 al 2010 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.
136, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti  creditori,
sulla  base  dell'elenco  trasmesso  dall'agente  della  riscossione,
adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre
2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi gia'  nel  corso
della  gestione  e  vincolando  allo  scopo  le   eventuali   risorse
disponibili alla data della comunicazione». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  4  del
          citato decreto-legge  n.  119  del  2018,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4  (Stralcio  dei  debiti  fino  a  mille  euro
          affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010). -
          1. I debiti di importo residuo, alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo
          di capitale, interessi per ritardata iscrizione a  ruolo  e
          sanzioni, risultanti  dai  singoli  carichi  affidati  agli
          agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre
          2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia'
          intervenuta  la  richiesta  di   cui   all'art.   3,   sono
          automaticamente  annullati.  L'annullamento  e'  effettuato
          alla data del 31 dicembre 2018 per consentire  il  regolare
          svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e  contabili.
          Ai   fini   del   conseguente   discarico,   senza    oneri
          amministrativi   a   carico    dell'ente    creditore,    e
          dell'eliminazione dalle  relative  scritture  patrimoniali,
          l'agente della riscossione trasmette agli enti  interessati
          l'elenco  delle  quote  annullate  su  supporto  magnetico,
          ovvero in via telematica, in  conformita'  alle  specifiche
          tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del
          Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142  del  22  giugno
          2015. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma
          529, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228.  Gli  enti
          creditori, sulla  base  dell'elenco  trasmesso  dall'agente
          della riscossione, adeguano le proprie scritture  contabili
          entro la data del 31 dicembre  2019,  tenendo  conto  degli
          eventuali effetti negativi gia' nel corso della gestione  e
          vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla
          data della comunicazione. 
                (Omissis).».