Art. 16 quinquies
Disposizioni in materia previdenziale
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 185 e' inserito il seguente:
«185-bis. Le disposizioni del comma 185 si applicano ai debiti
derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti
alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere
delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei
rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e
comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione
mediante posta elettronica certificata»;
b) al comma 192, dopo le parole: «e 188» sono inserite le seguenti:
«o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis».
2. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
«Giovanni Amendola» (INPGI), nell'esercizio dell'autonomia di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti
soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma
2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, e' tenuto ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, misure di riforma del
proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della
gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria che
intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in
subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad
assicurare la sostenibilita' economico-finanziaria nel medio e lungo
periodo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, l'INPGI trasmette ai
Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in
conformita' a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti
derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del
presente comma. Qualora il bilancio tecnico non evidenzi la
sostenibilita' economico-finanziaria di medio e lungo periodo della
gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, al
fine di ottemperare alla necessita' di tutelare la posizione
previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione e di
riequilibrare la sostenibilita' economico-finanziaria della gestione
previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta
uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare, senza nuovi o
maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le
modalita' di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le
finalita' di cui al terzo periodo del presente comma e per evitare
effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, a seguito
dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS all'INPGI,
ferma restando comunque la necessita' di invarianza del gettito
contributivo e degli oneri per prestazioni per il comparto delle
pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la neutralita' in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono accantonati e
resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159
milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024,
167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno
2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per
l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro
per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2031. All'onere di cui al quarto periodo del presente comma si
provvede a valere sui minori oneri, in termini di saldo netto da
finanziare, derivanti dal presente decreto. Per il predetto Istituto
l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del
citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e' sospesa fino al 31
ottobre 2019.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 192 dell'art. 1 della
citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla
presente legge:
«192. Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della
riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare complessivo
delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonche' quello
delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di
ciascuna di esse. Entro la stessa data, l'agente della
riscossione comunica altresi', ove sussistenti, il difetto
dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o l'esistenza
della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis o la
presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi da
quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la conseguente
impossibilita' di estinguere il debito ai sensi degli
stessi commi 184 e 185.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante
«Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
196.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3, comma 2, e
dell'art. 2, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n.
509 del 1994:
«Art. 3 (Vigilanza). - 1. (Omissis).
2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:
a) lo statuto e i regolamenti, nonche' le relative
integrazioni o modificazioni;
b) le delibere in materia di contributi e
prestazioni, sempre che la relativa potesta' sia prevista
dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza
sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le
delibere sono adottate sulla base delle determinazioni
definite dalla contrattazione collettiva nazionale.
(Omissis).»
«Art. 2 (Gestione). - (Omissis).
2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare
l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di
provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal
bilancio tecnico da redigersi con periodicita' almeno
triennale.
3. (Omissis).
4. In caso di disavanzo economico-finanziario,
rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal
bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla
nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i
provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.
Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono
sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione
delle associazioni e delle fondazioni. Ai fini dei
provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione
parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo
economico-finanziario di cui e' venuta a conoscenza
nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei
bilanci di tali enti ai sensi dell'art. 56 della legge 9
marzo 1989, n. 88.
(Omissis).».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi 2 e
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis).».