Art. 16 quinquies 
 
 
                Disposizioni in materia previdenziale 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 185 e' inserito il seguente: 
  «185-bis. Le disposizioni del comma  185  si  applicano  ai  debiti
derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti
alle casse  previdenziali  professionali,  previe  apposite  delibere
delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo  3
del decreto legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  pubblicate  nei
rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre  2019  e
comunicate,  entro  la  stessa  data,  all'agente  della  riscossione
mediante posta elettronica certificata»; 
  b) al comma 192, dopo le parole: «e 188» sono inserite le seguenti:
«o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis». 
  2. L'Istituto nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti  italiani
«Giovanni Amendola» (INPGI), nell'esercizio dell'autonomia di cui  al
decreto  legislativo  30  giugno  1994,  n.  509,  con  provvedimenti
soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma
2, del citato decreto legislativo n.  509  del  1994,  e'  tenuto  ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto,  misure  di  riforma  del
proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario  della
gestione sostitutiva  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  che
intervengano in via prioritaria sul contenimento della  spesa  e,  in
subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad
assicurare la sostenibilita' economico-finanziaria nel medio e  lungo
periodo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  l'INPGI  trasmette  ai
Ministeri  vigilanti  un  bilancio  tecnico  attuariale,  redatto  in
conformita' a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del  citato
decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga  conto  degli  effetti
derivanti dall'attuazione delle disposizioni del  primo  periodo  del
presente  comma.  Qualora  il  bilancio  tecnico  non   evidenzi   la
sostenibilita' economico-finanziaria di medio e lungo  periodo  della
gestione sostitutiva  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  al
fine  di  ottemperare  alla  necessita'  di  tutelare  la   posizione
previdenziale  dei  lavoratori  del  mondo  dell'informazione  e   di
riequilibrare la sostenibilita' economico-finanziaria della  gestione
previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta
uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare, senza  nuovi  o
maggiori oneri ovvero minori entrate  per  la  finanza  pubblica,  le
modalita' di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le
finalita' di cui al terzo periodo del presente comma  e  per  evitare
effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare,  a  seguito
dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS  all'INPGI,
ferma restando comunque  la  necessita'  di  invarianza  del  gettito
contributivo e degli oneri per  prestazioni  per  il  comparto  delle
pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la  neutralita'  in
termini di indebitamento netto e di fabbisogno,  sono  accantonati  e
resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti  importi:  159
milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024,
167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro  per  l'anno
2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro
per l'anno 2030 e 191 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2031. All'onere di cui  al  quarto  periodo  del  presente  comma  si
provvede a valere sui minori oneri, in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare, derivanti dal presente decreto. Per il predetto  Istituto
l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2  del
citato decreto legislativo n. 509 del 1994  e'  sospesa  fino  al  31
ottobre 2019. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 192 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  145  del  2018,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «192.  Entro  il  31  ottobre  2019,  l'agente  della
          riscossione comunica ai debitori che  hanno  presentato  la
          dichiarazione di cui al comma 189, l'ammontare  complessivo
          delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonche'  quello
          delle singole rate, il giorno e  il  mese  di  scadenza  di
          ciascuna di esse. Entro  la  stessa  data,  l'agente  della
          riscossione comunica altresi', ove sussistenti, il  difetto
          dei requisiti prescritti dai commi 186 e 188 o  l'esistenza
          della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis  o  la
          presenza nella predetta dichiarazione di debiti diversi  da
          quelli di cui al comma 184 e al comma 185 e la  conseguente
          impossibilita' di  estinguere  il  debito  ai  sensi  degli
          stessi commi 184 e 185.». 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante
          «Attuazione della delega conferita dall'art. 1,  comma  32,
          della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  in  materia  di
          trasformazione  in  persone  giuridiche  private  di   enti
          gestori di forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto  1994,  n.
          196. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 3, comma  2,  e
          dell'art. 2, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n.
          509 del 1994: 
                «Art. 3 (Vigilanza). - 1. (Omissis). 
                2. Nell'esercizio della vigilanza  il  Ministero  del
          lavoro e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  i
          Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti: 
                  a) lo statuto e i regolamenti, nonche' le  relative
          integrazioni o modificazioni; 
                  b)  le  delibere  in  materia   di   contributi   e
          prestazioni, sempre che la relativa potesta'  sia  prevista
          dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza
          sostitutive  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  le
          delibere sono  adottate  sulla  base  delle  determinazioni
          definite dalla contrattazione collettiva nazionale. 
                  (Omissis).» 
                  «Art. 2 (Gestione). - (Omissis). 
                2. La gestione economico-finanziaria deve  assicurare
          l'equilibrio   di   bilancio   mediante    l'adozione    di
          provvedimenti  coerenti  alle  indicazioni  risultanti  dal
          bilancio  tecnico  da  redigersi  con  periodicita'  almeno
          triennale. 
                3. (Omissis). 
                4.  In  caso  di   disavanzo   economico-finanziario,
          rilevato dai rendiconti  annuali  e  confermato  anche  dal
          bilancio tecnico  di  cui  al  comma  2,  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
          con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla
          nomina di un commissario straordinario, il quale  adotta  i
          provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.
          Sino al  ristabilimento  dell'equilibrio  finanziario  sono
          sospesi tutti i  poteri  degli  organi  di  amministrazione
          delle  associazioni  e  delle  fondazioni.  Ai   fini   dei
          provvedimenti di cui ai periodi precedenti  la  Commissione
          parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti gestori
          di forme obbligatorie di previdenza  e  assistenza  sociale
          segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni  di  disavanzo
          economico-finanziario  di  cui  e'  venuta   a   conoscenza
          nell'esercizio delle  proprie  funzioni  di  controllo  dei
          bilanci di tali enti ai sensi dell'art. 56  della  legge  9
          marzo 1989, n. 88. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi  2  e
          3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                Omissis).».