Art. 2 
 
 
                         Revisione mini-IRES 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
al 31 dicembre 2022, il reddito d'impresa dichiarato dalle societa' e
dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1,  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza  dell'importo
corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve  diverse
da quelle di utili non disponibili,  nei  limiti  dell'incremento  di
patrimonio netto, e' assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77
del predetto testo unico ridotta  di  4  punti  percentuali;  per  il
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018  e
per i tre successivi la stessa aliquota e' ridotta,  rispettivamente,
di 1,5 punti percentuali,  di  2,5  punti  percentuali,  di  3  punti
percentuali e  di  3,5  punti  percentuali.  Alla  quota  di  reddito
assoggettata all'aliquota  ridotta  di  cui  al  periodo  precedente,
l'addizionale di  cui  all'articolo  1,  comma  65,  della  legge  28
dicembre 2015, n.  208,  si  applica  in  misura  corrispondentemente
aumentata. 
  2. Ai fini del comma 1: 
    a) si considerano riserve di utili  non  disponibili  le  riserve
formate con utili diversi da quelli  realmente  conseguiti  ai  sensi
dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da  processi
di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati  a  riserva,  ad
esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; 
    b) l'incremento di patrimonio netto e' dato dalla differenza  tra
il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio  del  periodo
d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo
esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati  nei
periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto  risultante  dal
bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio. 
  3. Per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili  accantonati
a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito  complessivo
netto dichiarato e' computata in aumento degli  utili  accantonati  a
riserva agevolabili dell'esercizio successivo. 
  4. Per le societa' e per gli enti indicati nell'articolo 73,  comma
1, lettere a), b) e d), del testo unico delle  imposte  sui  redditi,
che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da  117
a 129 del medesimo testo unico, l'importo su  cui  spetta  l'aliquota
ridotta, determinato  ai  sensi  del  comma  1  da  ciascun  soggetto
partecipante al consolidato, e'  utilizzato  dalla  societa'  o  ente
controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino  a
concorrenza  del  reddito   eccedente   le   perdite   computate   in
diminuzione. Le disposizioni del presente comma  si  applicano  anche
all'importo  determinato  dalle  societa'  e  dagli   enti   indicati
nell'articolo 73, comma 1, lettere a)  e  b),  del  testo  unico  che
esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui ai successivi
articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico. 
  5.  In  caso  di  opzione  per  la  trasparenza  fiscale   di   cui
all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, l'importo
su  cui  spetta  l'aliquota  ridotta   determinato   dalla   societa'
partecipata ai sensi del comma 1 e' attribuito  a  ciascun  socio  in
misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.  La
quota attribuita non utilizzata dal socio  e'  computata  in  aumento
dell'importo  su  cui  spetta   l'aliquota   ridotta   dell'esercizio
successivo, determinato ai sensi del presente comma. 
  6. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 sono  applicabili  anche
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  al  reddito
d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle  societa'
in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice   in   regime   di
contabilita' ordinaria. 
  7. L'agevolazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5,  6  e'  cumulabile
con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che
prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di  quelli
di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 601. 
  8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  sono  adottate  le  disposizioni  di
attuazione del presente articolo. 
  9. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi  da
28 a 34 sono abrogati. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 73,  comma
          1, e 77 del citato decreto del Presidente della  Repubblica
          n. 917 del 1986: 
                «Art. 73  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa': 
                  a) le societa' per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative e le societa' di mutua  assicurazione,  nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e le societa' cooperative europee  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; 
                  b)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', nonche' i trust, residenti nel  territorio  dello
          Stato,  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o   principale
          l'esercizio di attivita' commerciali; 
                  c)  gli  enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa', i trust che non hanno  per  oggetto  esclusivo  o
          principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
          organismi  di  investimento   collettivo   del   risparmio,
          residenti nel territorio dello Stato; 
                  d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi  i
          trust, con o senza personalita'  giuridica,  non  residenti
          nel territorio dello Stato. 
                (Omissis).» 
              «Art. 77 (Aliquota dell'imposta).  -  1.  L'imposta  e'
          commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del
          24 per cento.» 
              - Il testo vigente  del  comma  65  dell'art.  1  della
          citata legge n.  208  del  2015  e'  riportato  nelle  Note
          all'art. 1. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2433 del codice
          civile: 
                «Art. 2433 (Distribuzione degli utili ai soci). -  La
          deliberazione sulla distribuzione degli utili  e'  adottata
          dall'assemblea che approva il bilancio ovvero,  qualora  il
          bilancio  sia  approvato  dal  consiglio  di  sorveglianza,
          dall'assemblea  convocata  a  norma   dell'art.   2364-bis,
          secondo comma. 
                Non possono essere pagati dividendi sulle azioni,  se
          non  per  utili  realmente  conseguiti  e  risultanti   dal
          bilancio regolarmente approvato. 
                Se si verifica una perdita del capitale sociale,  non
          puo' farsi luogo a ripartizione di  utili  fino  a  che  il
          capitale  non  sia  reintegrato   o   ridotto   in   misura
          corrispondente. 
                I dividendi erogati in violazione delle  disposizioni
          del presente articolo non sono ripetibili,  se  i  soci  li
          hanno  riscossi  in  buona  fede   in   base   a   bilancio
          regolarmente  approvato,  da  cui  risultano  utili   netti
          corrispondenti.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli da  117  a
          142 del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          917 del 1986: 
                «Art. 117 (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
          di imprese controllate  residenti).  -  1.  La  societa'  o
          l'ente  controllante  e   ciascuna   societa'   controllata
          rientranti fra i soggetti di  cui  all'art.  73,  comma  1,
          lettere a) e b),  fra  i  quali  sussiste  il  rapporto  di
          controllo di cui all'art. 2359, comma  1,  numero  1),  del
          codice civile, con i requisiti di cui all'art. 120, possono
          congiuntamente esercitare l'opzione per  la  tassazione  di
          gruppo. 
                2. I soggetti di cui all'art. 73,  comma  1,  lettera
          d), possono esercitare l'opzione  di  cui  al  comma  1  in
          qualita' di controllanti ed a condizione: 
                  a) di essere residenti in Paesi con i quali  e'  in
          vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; 
                  b)  di  esercitare  nel  territorio   dello   Stato
          un'attivita'  d'impresa,  come   definita   dall'art.   55,
          mediante  una   stabile   organizzazione,   come   definita
          dall'art. 162, che assume la qualifica di consolidante. 
                2-bis. I  soggetti  di  cui  all'art.  73,  comma  1,
          lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b)  del
          comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea
          ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
          europeo con il quale l'Italia abbia  stipulato  un  accordo
          che assicuri un  effettivo  scambio  di  informazioni,  che
          rivestono una forma giuridica  analoga  a  quelle  previste
          dall'art. 73, comma 1, lettere a) e b),  possono  designare
          una societa' residente nel territorio  dello  Stato  o  non
          residente di cui  al  comma  2-ter,  controllata  ai  sensi
          dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
          requisiti di cui all'art. 120, ad esercitare l'opzione  per
          la  tassazione  di  gruppo  congiuntamente   con   ciascuna
          societa' residente o non residente di cui al  comma  2-ter,
          su cui parimenti essi  esercitano  il  controllo  ai  sensi
          dell'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
          requisiti di cui all'art. 120. La controllata designata non
          puo'  esercitare  l'opzione  con  le  societa'  da  cui  e'
          partecipata. Agli effetti del presente comma: 
                  a)  la  controllata  designata,  in   qualita'   di
          consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
          previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
          controllanti; 
                  b) i requisiti del controllo  di  cui  al  comma  1
          devono essere verificati in capo al  soggetto  controllante
          non residente; 
                  c) l'efficacia  dell'opzione  e'  subordinata  alla
          condizione  che  il  soggetto  controllante  non  residente
          designi  la  controllata  residente   assumendo,   in   via
          sussidiaria, le responsabilita' previste dall'art. 127  per
          le societa' o enti controllanti; 
                  d) in ipotesi di interruzione della  tassazione  di
          gruppo prima  del  compimento  del  triennio  o  di  revoca
          dell'opzione,   le   perdite   fiscali   risultanti   dalla
          dichiarazione  di  cui   all'art.   122   sono   attribuite
          esclusivamente alle controllate che le hanno  prodotte,  al
          netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene  meno
          il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti  dai
          soggetti interessati; 
                  e) se il  requisito  del  controllo  nei  confronti
          della controllata  designata  cessa  per  qualsiasi  motivo
          prima del compimento del triennio, il soggetto controllante
          non  residente   puo'   designare,   tra   le   controllate
          appartenenti al medesimo consolidato, un'altra  controllata
          residente avente le  caratteristiche  di  cui  al  presente
          comma senza che si interrompa la tassazione di  gruppo.  La
          nuova  controllata  designata  assume  le   responsabilita'
          previste dall'art. 127 per le societa' o enti  controllanti
          relativamente ai precedenti periodi d'imposta di  validita'
          della tassazione di  gruppo,  in  solido  con  la  societa'
          designata  nei  cui  confronti  cessa  il   requisito   del
          controllo. 
                2-ter. I  soggetti  di  cui  all'art.  73,  comma  1,
          lettera d), controllati ai sensi dell'art. 2359,  comma  1,
          numero 1), del codice civile, possono esercitare  l'opzione
          di cui al comma 1 in qualita' di controllata  mediante  una
          stabile  organizzazione  come  definita  dal  comma   1-bis
          dell'art. 120. 
                3. Permanendo il requisito del controllo  di  cui  al
          comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
          irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si  intende
          tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che  non
          sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  al  termine  di   ciascun
          triennio.  In  caso  di  rinnovo  tacito  dell'opzione   la
          societa' o ente controllante puo'  modificare  il  criterio
          utilizzato,  ai  sensi  dell'art.   124,   comma   4,   per
          l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso  di
          interruzione anticipata della tassazione  di  gruppo  o  di
          revoca dell'opzione, alle societa' che le  hanno  prodotte,
          nella dichiarazione  dei  redditi  presentata  nel  periodo
          d'imposta  a  decorrere  dal  quale  si  intende  rinnovare
          l'opzione. Nel caso venga meno il requisito  del  controllo
          di cui al comma 1 si  determinano  le  conseguenze  di  cui
          all'art. 124.» 
                «Art. 118 (Effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1.
          L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui
          all'art. 117  comporta  la  determinazione  di  un  reddito
          complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei
          redditi  complessivi  netti  da  considerare,  quanto  alle
          societa'     controllate,     per     l'intero      importo
          indipendentemente dalla quota di partecipazione  riferibile
          al soggetto controllante. Al soggetto controllante  compete
          il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla
          somma   algebrica   degli   imponibili,   la   liquidazione
          dell'unica   imposta   dovuta   o   dell'unica    eccedenza
          rimborsabile o riportabile a nuovo. 
                1-bis.  Ai  fini  della  determinazione  del  credito
          d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art.
          165: 
                  a)  per  reddito  complessivo  deve  intendersi  il
          reddito complessivo globale; 
                  b) la quota di imposta italiana fino a  concorrenza
          della quale e' accreditabile l'imposta estera e'  calcolata
          separatamente per ciascuno  dei  soggetti  partecipanti  al
          consolidato, e per ciascuno Stato; 
                  c) nelle ipotesi di interruzione  della  tassazione
          di gruppo prima del compimento del  triennio  o  di  revoca
          dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro
          dell'eccedenza di cui all'art. 165,  comma  6,  compete  ai
          soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero. 
                2.  Le  perdite  fiscali   relative   agli   esercizi
          anteriori all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla
          presente  sezione  possono  essere  utilizzate  solo  dalle
          societa'  cui  si  riferiscono.  Le   eccedenze   d'imposta
          riportate a nuovo relative  agli  stessi  esercizi  possono
          essere utilizzate dalla  societa'  o  ente  controllante  o
          alternativamente dalle societa' cui competono. Resta  ferma
          l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art.  43-ter
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 602. 
                3. Gli obblighi di versamento a saldo ed  in  acconto
          competono  esclusivamente  alla   controllante.   L'acconto
          dovuto e' determinato sulla base dell'imposta  relativa  al
          periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti
          d'imposta e delle ritenute d'acconto, come  indicata  nella
          dichiarazione dei redditi, presentata  ai  sensi  dell'art.
          122. Per il primo esercizio la determinazione  dell'acconto
          dovuto  dalla  controllante  e'   effettuata   sulla   base
          dell'imposta,  al  netto  delle  detrazioni,  dei   crediti
          d'imposta e delle ritenute d'acconto,  corrispondente  alla
          somma algebrica dei redditi relativi al periodo  precedente
          come indicati nelle dichiarazioni  dei  redditi  presentate
          per  il  periodo  stesso   dalle   societa'   singolarmente
          considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
          cui all'art. 4 del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,
          n. 154. 
                4.  Non  concorrono  alla  formazione   del   reddito
          imponibile in quanto escluse le somme percepite  o  versate
          tra le societa' di cui al  comma  1  in  contropartita  dei
          vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.» 
                «Art. 119 (Condizioni per l'efficacia  dell'opzione).
          - 1. L'opzione puo' essere esercitata da  ciascuna  entita'
          legale solo in qualita' di controllante o solo in  qualita'
          di  controllata  e  la  sua  efficacia  e'  subordinata  al
          verificarsi delle seguenti condizioni: 
                  a) identita'  dell'esercizio  sociale  di  ciascuna
          societa' controllata  con  quello  della  societa'  o  ente
          controllante; 
                  b) esercizio congiunto  dell'opzione  da  parte  di
          ciascuna controllata e dell'ente o societa' controllante; 
                  c) elezione  di  domicilio  da  parte  di  ciascuna
          controllata presso la societa' o ente controllante ai  fini
          della notifica  degli  atti  e  provvedimenti  relativi  ai
          periodi d'imposta  per  i  quali  e'  esercitata  l'opzione
          prevista  dall'art.  117.  L'elezione   di   domicilio   e'
          irrevocabile fino  al  termine  del  periodo  di  decadenza
          dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni
          relative all'ultimo  esercizio  il  cui  reddito  e'  stato
          incluso nella dichiarazione di cui all'art. 122; 
                  d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve
          essere  comunicato  all'Agenzia  delle   entrate   con   la
          dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a  decorrere
          dal quale si intende esercitare l'opzione.» 
                «Art. 120 (Definizione del requisito di controllo). -
          1. Agli  effetti  della  presente  sezione  si  considerano
          controllate le societa'  per  azioni,  in  accomandita  per
          azioni, a responsabilita' limitata: 
                  a) al cui capitale sociale  la  societa'  o  l'ente
          controllante partecipa direttamente  o  indirettamente  per
          una percentuale superiore al 50 per cento, da  determinarsi
          relativamente  all'ente  o  societa'  controllante  tenendo
          conto  della  eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla
          catena societaria di controllo, senza considerare le azioni
          prive  del  diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea
          generale richiamata dall'art. 2346 del codice civile; 
                  b) al cui utile di bilancio la  societa'  o  l'ente
          controllante partecipa direttamente  o  indirettamente  per
          una percentuale superiore al 50 per cento  da  determinarsi
          relativamente all'ente  o  societa'  controllante,  tenendo
          conto  della  eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla
          catena societaria di controllo e senza considerare la quota
          di utile di competenza delle azioni prive  del  diritto  di
          voto  esercitabile   nell'assemblea   generale   richiamata
          dall'art. 2346 del codice civile. 
                  1-bis.  Si  considerano  altresi'  controllate   le
          stabili organizzazioni nel  territorio  dello  Stato,  come
          definite dall'art. 162, dei soggetti di  cui  all'art.  73,
          comma  1,  lettera  d),  residenti  in  Stati  appartenenti
          all'Unione europea ovvero  in  Stati  aderenti  all'Accordo
          sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia  abbia
          stipulato un accordo che assicuri un effettivo  scambio  di
          informazioni, che rivestono una forma giuridica  analoga  a
          quelle di cui al  comma  1,  con  i  requisiti  di  cui  al
          medesimo comma. 
                  2. Il requisito del controllo di cui all'art.  117,
          comma 1 deve sussistere sin dall'inizio di  ogni  esercizio
          relativamente al quale la societa' o ente controllante e la
          societa'   controllata    si    avvalgono    dell'esercizio
          dell'opzione. 
                  2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso
          in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e
          di liquidazione volontaria si determinano all'interno dello
          stesso esercizio piu' periodi d'imposta. Il decreto di  cui
          all'art. 129 stabilisce  le  modalita'  e  gli  adempimenti
          formali   da   porre   in   essere   per   pervenire   alla
          determinazione del reddito complessivo globale.» 
                «Art. 121 (Obblighi delle societa' controllate). - 1.
          Per effetto dell'esercizio congiunto  dell'opzione  di  cui
          all'art. 117, ciascuna societa' controllata, secondo quanto
          previsto dal decreto di cui all'art. 129, deve: 
                  a) compilare il  modello  della  dichiarazione  dei
          redditi  al  fine  di  comunicare  alla  societa'  o   ente
          controllante  la   determinazione   del   proprio   reddito
          complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni e  dei
          crediti d'imposta spettanti, compresi  quelli  compensabili
          ai sensi dell'art. 17  del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, e degli  acconti  autonomamente  versati.  Al
          modello deve essere allegato il prospetto di  cui  all'art.
          109, comma 4, lettera  b),  con  le  indicazioni  richieste
          relative ai componenti negativi di reddito dedotti; 
                  b)  fornire  alla  societa'  controllante  i   dati
          relativi ai beni ceduti ed acquistati secondo il regime  di
          neutralita' fiscale di cui all'art.  123,  specificando  la
          differenza residua tra valore di  libro  e  valore  fiscale
          riconosciuto; 
                  c)  fornire  ogni  necessaria  collaborazione  alla
          societa'  controllante  per   consentire   a   quest'ultima
          l'adempimento degli obblighi che le competono nei confronti
          dell'Amministrazione finanziaria anche  successivamente  al
          periodo di validita' dell'opzione.» 
                «Art.   122   (Obblighi   della   societa'   o   ente
          controllante).  -  1.  La  societa'  o  ente   controllante
          presenta la  dichiarazione  dei  redditi  del  consolidato,
          calcolando il reddito complessivo globale risultante  dalla
          somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da
          ciascuna  delle  societa'  partecipanti   al   regime   del
          consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta  di
          gruppo secondo  le  disposizioni  attuative  contenute  nel
          decreto ministeriale di cui all'art. 129  e  in  quello  di
          approvazione  del  modello  annuale  di  dichiarazione  dei
          redditi.» 
                «Art. 123 (Regime di neutralita' per i  trasferimenti
          infragruppo). - (Omissis).» 
                «Art. 124 (Interruzione della  tassazione  di  gruppo
          prima del compimento del triennio). - 1.  Se  il  requisito
          del controllo, cosi' come definito dall'art. 117, cessa per
          qualsiasi motivo prima  del  compimento  del  triennio,  il
          reddito della societa' o  dell'ente  controllante,  per  il
          periodo d'imposta in cui viene meno tale  requisito,  viene
          aumentato o diminuito per un importo corrispondente: 
                  a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei
          precedenti esercizi del  triennio  per  effetto  di  quanto
          previsto dall'art. 97, comma 2; 
                  b) alla residua differenza tra il valore di libro e
          quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa
          societa'  o  ente  controllante   o   da   altra   societa'
          controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
          all'art. 123. Il periodo precedente si applica nel caso  in
          cui  il  requisito  del  controllo  venga  meno  anche  nei
          confronti della sola societa' cedente o della sola societa'
          cessionaria. 
                2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal
          venir meno del requisito del controllo: 
                  a) la societa' o l'ente controllante deve integrare
          quanto  versato  a  titolo  d'acconto  se   il   versamento
          complessivamente effettuato e' inferiore  a  quello  dovuto
          relativamente  alle  societa'  per  le  quali  continua  la
          validita' dell'opzione; 
                  b) ciascuna societa'  controllata  deve  effettuare
          l'integrazione di cui alla lettera precedente  riferita  ai
          redditi propri, cosi' come risultanti  dalla  comunicazione
          di cui all'art. 121. 
                3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso  termine  ivi
          previsto, con le modalita' stabilite  dal  decreto  di  cui
          all'art.  129,  la  societa'  o  l'ente  controllante  puo'
          attribuire,  in  tutto  o  in  parte,  i  versamenti   gia'
          effettuati, per quanto eccedente il proprio  obbligo,  alle
          controllate nei cui confronti e' venuto meno  il  requisito
          del controllo. 
                4. Le perdite fiscali risultanti dalla  dichiarazione
          di cui all'art. 12, i crediti chiesti a rimborso  e,  salvo
          quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo
          permangono nell'esclusiva disponibilita' della  societa'  o
          ente controllante. In alternativa  a  quanto  previsto  dal
          primo  periodo,  le  perdite   fiscali   risultanti   dalla
          dichiarazione di cui  all'art.  122  sono  attribuite  alle
          societa'  che  le  hanno  prodotte  al  netto   di   quelle
          utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito  del
          controllo  secondo  i  criteri   stabiliti   dai   soggetti
          interessati.  Il  criterio   utilizzato   per   l'eventuale
          attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione
          anticipata della tassazione di gruppo, alle societa' che le
          hanno prodotte  e'  comunicato  all'Agenzia  delle  entrate
          all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione  o
          in caso di rinnovo tacito della stessa ai  sensi  dell'art.
          117, comma 3. 
                4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma  2,
          la societa' o l'ente controllante e'  tenuto  a  comunicare
          all'Agenzia delle entrate l'importo delle  perdite  residue
          attribuito a ciascun soggetto. 
                5. Le disposizioni dei commi precedenti si  applicano
          anche nel caso di fusione di una  societa'  controllata  in
          altra non inclusa nel  consolidato.  Nel  caso  di  fusione
          della societa' o ente controllante con societa' o enti  non
          appartenenti al consolidato, il consolidato puo' continuare
          ove la  societa'  o  ente  controllante  sia  in  grado  di
          dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali  operazioni,
          la  permanenza  di  tutti  i   requisiti   previsti   dalle
          disposizioni di cui agli articoli 117 e  seguenti  ai  fini
          dell'accesso al regime. Ai  fini  della  continuazione  del
          consolidato,  la  societa'   o   ente   controllante   puo'
          interpellare l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma
          1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n.  212  recante
          lo Statuto dei diritti del contribuente. Con il decreto  di
          cui all'art. 129 sono disciplinati gli eventuali  ulteriori
          casi di interruzione anticipata del consolidato. 
                5-bis. La societa' o ente  controllante  che  intende
          continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo  ma  non
          ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma  5
          ovvero,  avendola  presentata,  non  ha  ricevuto  risposta
          positiva   deve   segnalare   detta    circostanza    nella
          dichiarazione dei redditi. 
                6.  L'art.   118,   comma   4,   si   applica   anche
          relativamente  alle  somme  percepite  o  versate  tra   le
          societa' del comma 1 per compensare gli oneri connessi  con
          l'interruzione  della   tassazione   di   gruppo   relativi
          all'imposta sulle societa'.» 
                «Art. 125 (Revoca dell'opzione). - 1. Le disposizioni
          dell'art. 124, comma 1, lettera b), si  applicano  sia  nel
          caso di revoca dell'opzione di cui all'art.  117,  sia  nel
          caso in cui la revoca riguardi almeno una delle societa' di
          cui alla predetta lettera b). 
                2. Nel caso di revoca dell'opzione, gli  obblighi  di
          acconto si  calcolano  relativamente  a  ciascuna  societa'
          singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri
          cosi' come risultanti dalle comunicazioni di  cui  all'art.
          121. Si applica la disposizione dell'art. 124, comma 4.  La
          societa' o  l'ente  controllante  e'  tenuto  a  comunicare
          all'Agenzia delle entrate l'importo delle  perdite  residue
          attribuite a ciascun soggetto, secondo  le  modalita'  e  i
          termini previsti per la comunicazione della revoca. 
                3.  L'art.   118,   comma   4,   si   applica   anche
          relativamente  alle  somme  percepite  o  versate  tra   le
          societa' di  cui  al  comma  1  per  compensare  gli  oneri
          connessi con la revoca della tassazione di gruppo  relativi
          all'imposta sulle societa'.» 
                «Art.  126  (Limiti  all'efficacia  ed  all'esercizio
          dell'opzione). - 1. Non possono esercitare l'opzione di cui
          all'art.  117  le  societa'  che  fruiscono  di   riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sui redditi delle societa'. 
                2. Nel caso di fallimento e  di  liquidazione  coatta
          amministrativa, l'esercizio dell'opzione non e'  consentito
          e, se gia' avvenuto, cessa  dall'inizio  dell'esercizio  in
          cui  interviene  la  dichiarazione  del  fallimento  o   il
          provvedimento che ordina la liquidazione.» 
                «Art. 127  (Responsabilita').  -  1.  La  societa'  o
          l'ente controllante e' responsabile: 
                  a) per la maggiore  imposta  accertata  e  per  gli
          interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale
          risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122; 
                  b)  per  le  somme  che   risultano   dovute,   con
          riferimento  alla   medesima   dichiarazione,   a   seguito
          dell'attivita' di controllo prevista dall'art.  36-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria  di
          ciascun   soggetto   che   partecipa   al   consolidato   e
          dell'attivita' di liquidazione di cui all'art.  36-bis  del
          medesimo decreto; 
                  c) per l'adempimento degli obblighi  connessi  alla
          determinazione  del  reddito  complessivo  globale  di  cui
          all'art. 122; 
                  d) solidalmente per il pagamento di una somma  pari
          alla sanzione di cui alla lettera b) del comma  2  irrogata
          al soggetto che ha commesso la violazione. 
                2. Ciascuna societa'  controllata  che  partecipa  al
          consolidato e' responsabile: 
                  a) solidalmente con l'ente o societa'  controllante
          per la maggiore  imposta  accertata  e  per  gli  interessi
          relativi,   riferita   al   reddito   complessivo   globale
          risultante dalla dichiarazione  di  cui  all'art.  122,  in
          conseguenza della rettifica  operata  sul  proprio  reddito
          imponibile, e  per  le  somme  che  risultano  dovute,  con
          riferimento  alla   medesima   dichiarazione,   a   seguito
          dell'attivita' di controllo prevista dall'art.  36-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e dell'attivita' di liquidazione  di  cui  all'art.
          36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica
          operata sulla propria dichiarazione dei redditi; 
                  b) per la sanzione correlata alla maggiore  imposta
          accertata   riferita   al   reddito   complessivo   globale
          risultante dalla dichiarazione  di  cui  all'art.  122,  in
          conseguenza della rettifica  operata  sul  proprio  reddito
          imponibile,  e  alle  somme  che   risultano   dovute   con
          riferimento  alla   medesima   dichiarazione,   a   seguito
          dell'attivita' di controllo prevista dall'art.  36-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e dell'attivita' di liquidazione  di  cui  all'art.
          36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica
          operata sulla propria dichiarazione dei redditi; 
                  c) per le sanzioni diverse da quelle  di  cui  alla
          lettera b). 
                3. 
                4.  L'eventuale  rivalsa  della   societa'   o   ente
          controllante nei confronti delle societa' controllate perde
          efficacia  qualora  il  soggetto  controllante  ometta   di
          trasmettere alla societa' controllata copia  degli  atti  e
          dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla
          notifica  ricevuta  anche  in  qualita'  di  domiciliatario
          secondo quanto previsto dall'art. 119.» 
                «Art.  128  (Norma  transitoria).   -   1.   Fino   a
          concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di
          rettifiche di  valore  ed  accantonamenti  fiscalmente  non
          riconosciuti, al netto delle rivalutazioni  assoggettate  a
          tassazione, dedotte nel  periodo  d'imposta  antecedente  a
          quello dal quale ha effetto l'opzione di cui all'art. 117 e
          nei nove precedenti dalla societa' o ente controllante o da
          altra  societa'  controllata,  anche   se   non   esercente
          l'opzione di cui  all'art.  117,  i  valori  fiscali  degli
          elementi  dell'attivo  e   del   passivo   della   societa'
          partecipata se, rispettivamente, superiori  o  inferiori  a
          quelli contabili  sono  ridotti  o  aumentati  dell'importo
          delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti  tra
          la differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo  e
          del passivo e l'ammontare complessivo di tali differenze.» 
                «Art.  129  (Disposizioni  applicative).  -  1.   Con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
          applicative della presente sezione.» 
                «Art. 130 (Soggetti ammessi alla determinazione della
          unica  base  imponibile  per  il  gruppo  di  imprese   non
          residenti). - 1. Le societa' e gli enti di cui all'art. 73,
          comma 1, lettere a) e b), possono esercitare l'opzione  per
          includere proporzionalmente nella propria base  imponibile,
          indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti
          da tutte le proprie societa' controllate ai sensi dell'art.
          2359,  primo  comma,  numero  1),  del  codice  civile  non
          residenti e rientranti nella definizione  di  cui  all'art.
          133. 
                2. L'esercizio dell'opzione di  cui  al  comma  1  e'
          consentito alle societa' ed agli enti: 
                  a)  i  cui  titoli  sono  negoziati   nei   mercati
          regolamentati; 
                  b) controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n.
          1) del codice civile esclusivamente dallo Stato o da  altri
          enti pubblici, da persone  fisiche  residenti  che  non  si
          qualifichino   a   loro   volta,   tenendo   conto    delle
          partecipazioni possedute da  loro  parti  correlate,  quali
          soggetti controllanti ai sensi  dell'art.  2359,  comma  1,
          numeri 1) e 2), del codice civile di altra societa' o  ente
          commerciale residente o non residente. 
                3. Per la  verifica  della  condizione  di  cui  alla
          lettera b) del comma 2,  le  partecipazioni  possedute  dai
          familiari di cui all'art. 5, comma 5, si cumulano fra loro. 
                4. La societa'  controllante  che  si  qualifica  per
          l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 non  puo'  quale
          controllata esercitare anche l'opzione di cui alla  sezione
          precedente.» 
                «Art. 131 (Effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1.
          L'esercizio dell'opzione consente di imputare  al  soggetto
          controllante  indipendentemente   dalla   distribuzione   i
          redditi  e  le  perdite  prodotti  dalle  controllate   non
          residenti  di  cui  all'art.  133  per   la   quota   parte
          corrispondente alla  quota  di  partecipazione  agli  utili
          dello  stesso  soggetto  controllante  e   delle   societa'
          controllate residenti di cui  al  comma  2,  tenendo  conto
          della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria
          di controllo. 
                2.  Nel  caso  in  cui  la  partecipazione   in   una
          controllata non residente sia detenuta in tutto o in  parte
          per il tramite di una o piu' controllate residenti, per  la
          validita' dell'opzione di cui all'art.  130  e'  necessario
          che la societa' controllante e ciascuna di tali controllate
          residenti esercitino l'opzione di cui alla sezione  II.  In
          tal  caso  la  quota  di  reddito  della  controllata   non
          residente da includere nella  base  imponibile  del  gruppo
          corrisponde alla somma delle  quote  di  partecipazione  di
          ciascuna societa' residente di cui al presente comma. 
                3. L'imputazione  di  cui  al  comma  1  avviene  nel
          periodo  d'imposta  del  soggetto  controllante   e   delle
          societa' controllate di cui al comma 2 in corso  alla  data
          di chiusura dell'esercizio della  societa'  non  residente.
          Nel caso in cui  quest'ultima  non  abbia  l'obbligo  della
          redazione annuale del bilancio  d'esercizio,  l'imputazione
          avviene l'ultimo giorno del periodo  cui  si  riferisce  il
          bilancio volontario di cui all'art. 132, comma 2. 
                4. Ai fini del comma  3  si  considera  la  quota  di
          partecipazione   agli   utili   alla   data   di   chiusura
          dell'esercizio della societa' non residente o  se  maggiore
          quella alla data di approvazione o revisione  del  relativo
          bilancio. 
                5. Gli obblighi di versamento a saldo ed  in  acconto
          competono   alla   controllante.   L'acconto   dovuto    e'
          determinato sulla base  dell'imposta  relativa  al  periodo
          precedente,  al  netto  delle  detrazioni  e  dei   crediti
          d'imposta e delle ritenute d'acconto, come  indicata  nella
          dichiarazione dei redditi  presentata  ai  sensi  dell'art.
          130. Per il primo esercizio la determinazione  dell'acconto
          dovuto  dalla  controllante  e'   effettuata   sulla   base
          dell'imposta,  al  netto  delle  detrazioni,  dei   crediti
          d'imposta e delle ritenute d'acconto,  corrispondente  alla
          somma  algebrica  degli  imponibili  relativi  al   periodo
          precedente, come indicati nelle dichiarazioni  dei  redditi
          presentate per il periodo stesso dalle  societa'  residenti
          singolarmente considerate. Si applicano, in ogni  caso,  le
          disposizioni di cui all'art. 4 del  decreto-legge  2  marzo
          1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
          aprile 1989, n. 154.» 
                «Art. 132 (Condizioni per l'efficacia  dell'opzione).
          - 1. Permanendo il requisito del controllo,  come  definito
          nell'art. 133, l'opzione di cui all'art. 131 ha durata  per
          cinque   esercizi   del   soggetto   controllante   ed   e'
          irrevocabile.  Al  termine  del  quinquennio  l'opzione  si
          intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio  a
          meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini
          previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione
          di cui al periodo  precedente  si  applica  al  termine  di
          ciascun triennio. 
                2. L'efficacia dell'opzione e'  altresi'  subordinata
          al verificarsi delle seguenti condizioni: 
                  a) il suo esercizio deve avvenire  relativamente  a
          tutte le controllate non residenti,  cosi',  come  definite
          dall'art. 133; 
                  b) identita'  dell'esercizio  sociale  di  ciascuna
          societa' controllata  con  quello  della  societa'  o  ente
          controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza  non
          sia consentita dalle legislazioni locali; 
                  c) revisione dei bilanci del soggetto  controllante
          residente e delle controllate  residenti  di  cui  all'art.
          131, comma 2, e di quelle non  residenti  di  cui  all'art.
          133,  da  parte  dei  soggetti  iscritti  all'albo   Consob
          previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
          o, per quanto riguarda le controllate non residenti,  anche
          da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto
          controllante utilizzi gli esiti della  revisione  contabile
          dagli stessi soggetti effettuata ai fini del  giudizio  sul
          bilancio  annuale  o  consolidato.  Nel  caso  in  cui   la
          controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del
          bilancio, redazione a cura dell'organo sociale cui  compete
          l'amministrazione della societa' di un bilancio  volontario
          riferito ad un periodo di tempo corrispondente  al  periodo
          d'imposta  della  controllante,  comunque   soggetto   alla
          revisione di cui al primo periodo; 
                  d) attestazione  rilasciata  da  ciascuna  societa'
          controllata non residente secondo le modalita' previste dal
          decreto di cui all'art. 142 dalla quale risulti: 
                    1)  il  consenso  alla  revisione   del   proprio
          bilancio di cui alla lettera c); 
                    2) l'impegno a fornire al  soggetto  controllante
          la  collaborazione   necessaria   per   la   determinazione
          dell'imponibile  e  per  adempiere  entro  un  periodo  non
          superiore a 60 giorni dalla loro  notifica  alle  richieste
          dell'Amministrazione finanziaria; 
                  d-bis). 
                3.  Al  ricorrere  delle  condizioni  previste  dagli
          articoli 130 e seguenti, la societa' controllante accede al
          regime  previsto  dalla  presente  sezione;   la   medesima
          societa' controllante puo'  interpellare  l'amministrazione
          ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge  27
          luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti  del
          contribuente, al fine  di  verificare  la  sussistenza  dei
          requisiti  per  il  valido   esercizio   dell'opzione.   In
          particolare dall'istanza di interpello dovra' risultare: 
                  a)  la  qualificazione  soggettiva   del   soggetto
          controllante all'esercizio dell'opzione ai sensi  dell'art.
          130, comma 2; 
                  b)  la   puntuale   descrizione   della   struttura
          societaria estera del gruppo con l'indicazione di tutte  le
          societa' controllate; 
                  c) la denominazione, la sede  sociale,  l'attivita'
          svolta,  l'ultimo  bilancio   disponibile   di   tutte   le
          controllate   non   residenti   nonche'   la    quota    di
          partecipazione agli utili  riferita  alla  controllante  ed
          alle controllate di cui all'art. 131, comma 2,  l'eventuale
          diversa durata dell'esercizio  sociale  e  le  ragioni  che
          richiedono tale diversita'; 
                  d) la  denominazione  dei  soggetti  cui  e'  stato
          attribuito l'incarico per la revisione  dei  bilanci  e  le
          conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi; 
                  e) l'elenco delle imposte relativamente alle  quali
          verra' presumibilmente richiesto il credito di cui all'art.
          165. 
                4. La risposta positiva  dell'Agenzia  delle  entrate
          puo'  essere  subordinata  all'assunzione  da   parte   del
          soggetto controllante  dell'obbligo  ad  altri  adempimenti
          finalizzati  ad  una  maggiore   tutela   degli   interessi
          erariali. Con lo stesso interpello di cui  al  comma  3  il
          soggetto controllante puo' a sua volta richiedere, oltre  a
          quelle gia'  previste,  ulteriori  semplificazioni  per  la
          determinazione del reddito imponibile fra  le  quali  anche
          l'esclusione delle societa' controllate di  dimensioni  non
          rilevanti residenti negli  Stati  o  territori  di  cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi dell'art. 168-bis. 
                5. Le variazioni dei dati di cui al comma  3  possono
          essere  comunicate  all'Agenzia  delle   entrate   con   le
          modalita' previste dallo  stesso  comma  3  entro  il  mese
          successivo alla fine del periodo d'imposta durante il quale
          si  possono  essere  verificate.   La   societa'   o   ente
          controllante che intende accedere al regime previsto  dalla
          presente  sezione  ma  non  ha  presentato   l'istanza   di
          interpello  prevista   dal   comma   3   ovvero,   avendola
          presentata,  non  ha  ricevuto   risposta   positiva   deve
          segnalare  detta  circostanza   nella   dichiarazione   dei
          redditi.» 
                «Art. 133 (Definizione del requisito di controllo). -
          1. Agli effetti  della  presente  sezione,  si  considerano
          controllate le societa' e gli enti di ogni tipo con o senza
          personalita' giuridica non residenti nel  territorio  dello
          Stato  le  cui  azioni,  quote,  diritti  di  voto   e   di
          partecipazione agli utili  sono  posseduti  direttamente  o
          indirettamente dalla societa' o ente controllante  per  una
          percentuale superiore  al  50  per  cento  da  determinarsi
          relativamente alla societa' controllante ed  alle  societa'
          controllate residenti di cui all'art. 131, comma 2, tenendo
          conto  della  eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla
          catena societaria di controllo. 
                2.  Le  partecipazioni  di  cui  al  comma  1  devono
          sussistere   alla   fine   dell'esercizio   del    soggetto
          controllante. Tuttavia il i redditi e le  perdite  prodotti
          dalle societa' cui tali partecipazioni si riferiscono  sono
          esclusi dalla formazione della base  imponibile  di  gruppo
          nel caso in cui il requisito del controllo di cui al  comma
          precedente si sia verificato entro i sei mesi precedenti la
          fine dell'esercizio della societa' controllante.» 
                «Art.  134   (Obblighi   della   societa'   od   ente
          controllante e rettifiche di consolidamento). - 1. L'ente o
          la societa' controllante provvede a  calcolare  il  reddito
          imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo  il
          reddito   risultante   dai   bilanci   revisionati    viene
          rideterminato secondo le norme di cui alla  sezione  I  del
          presente capo e del titolo III in  quanto  compatibili  con
          quelle di cui alla presente sezione e con le rettifiche  di
          seguito previste: 
                  [a) esclusione della quota imponibile del dividendo
          distribuito da societa' incluse nella tassazione di  gruppo
          anche se provenienti da  utili  di  esercizi  precedenti  a
          quello di inizio dell'opzione di cui all'art. 130;] 
                  b) indipendentemente dai criteri  adottati  per  la
          redazione dei singoli bilanci revisionati, adozione  di  un
          trattamento uniforme dei componenti positivi e negativi  di
          reddito dagli stessi risultanti secondo i  criteri  di  cui
          alla predetta  sezione  I,  consentendo  nell'esercizio  di
          competenza la deducibilita'  dei  componenti  negativi  non
          solo  se  imputati  al  conto  economico  di  un  esercizio
          precedente, ma anche successivo; 
                  c)  i  valori  risultanti  dal  bilancio   relativo
          all'esercizio o periodo di gestione anteriore al primo  cui
          si applicano le disposizioni della  presente  sezione  sono
          riconosciuti  ai  fini  dell'imposta   sulle   societa'   a
          condizione  che   siano   conformi   a   quelli   derivanti
          dall'applicazione  dei  criteri  contabili   adottati   nei
          precedenti esercizi e  che  siano  adempiuti  gli  obblighi
          formali eventualmente previsti dal decreto di cui  all'art.
          142 salvo quanto di seguito previsto: 
                    1) i fondi per rischi  ed  oneri  risultanti  dal
          predetto bilancio istituiti con finalita' analoghe a quelli
          previsti nella sezione I  di  questo  capo  si  considerano
          riconosciuti  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  fino  a
          concorrenza dell'importo massimo per gli stessi previsto; 
                    2) qualora le norme della  sezione  I  di  questo
          capo non  prevedano  un  importo  massimo,  gli  stessi  si
          considerano fiscalmente riconosciuti per intero o nel minor
          ammontare corrispondente agli accantonamenti che  sarebbero
          stati deducibili secondo le norme della predetta sezione  I
          a condizione che tale minore  ammontare  sia  rideterminato
          dal soggetto controllante; 
                    3) i fondi per rischi  ed  oneri  risultanti  dal
          predetto bilancio istituiti con finalita' diverse da quelli
          previsti  dalla  stessa  sezione  I  non   si   considerano
          fiscalmente riconosciuti; 
                    4) il valore  delle  rimanenze  finali  dei  beni
          indicati alle lettere a) e b) del comma  1  dell'art.  85si
          considera fiscalmente riconosciuto in misura non  superiore
          al valore normale di cui all'art. 92, comma 5; 
                  d) esclusione dal reddito imponibile degli utili  e
          delle perdite di cambio relativi a finanziamenti  attivi  e
          passivi di durata superiore a diciotto mesi  stipulati  fra
          le societa' non residenti o fra queste e  quelle  residenti
          incluse nella determinazione dell'unica base imponibile  di
          cui  alla  presente  sezione  se  denominati  nella  valuta
          utilizzata  dal  debitore  o  in  quella   utilizzata   dal
          creditore per la redazione  del  proprio  bilancio  di  cui
          all'art. 132, comma 2; 
                  e) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui
          ai   punti   precedenti    concorrono    alla    formazione
          dell'imponibile convertiti secondo il cambio del giorno  di
          chiusura  dell'esercizio  o  periodo  di   gestione   della
          societa' non residente; 
                  f)  inapplicabilita'  delle  norme  di   cui   agli
          articoli 95, commi 2, 3 e  5,  98,  99,  comma  1,  secondo
          periodo, 100, 102, commi 6  e  9,  108,  comma  2,  secondo
          periodo e 164; 
                  g)  relativamente  al  reddito   imponibile   delle
          controllate estere l'art.  109,  comma  4,  lettera  b)  si
          applica nei limiti in cui analoghe  deduzioni  dal  reddito
          imponibile sono riconosciute dalle legislazioni locali.  In
          tal  caso,  e'  ammessa  la  deducibilita'  dei  componenti
          negativi ivi previsti fino a concorrenza del minor  importo
          tra la  misura  prevista  dalla  legislazione  nazionale  e
          quanto  effettivamente  dedotto  dalla  controllata  estera
          secondo le modalita' ed alle condizioni di cui  al  decreto
          previsto  dall'art.  142;  in   mancanza   della   predetta
          previsione  nella  legislazione  locale  e  fermo  restando
          quanto previsto  dalla  precedente  lettera  b),  non  sono
          deducibili dal reddito complessivo del gruppo i  componenti
          negativi  di  reddito  di  cui  al  predetto  articolo  non
          imputati al conto economico della controllata estera cui si
          riferiscono. 
                2. Non rilevano  le  perdite  delle  controllate  non
          residenti relative  agli  esercizi  precedenti  l'esercizio
          dell'opzione di cui all'art. 130.» 
                «Art. 135 (Determinazione  delle  plusvalenze  per  i
          trasferimenti infragruppo). - (Omissis).» 
                «Art. 136 (Determinazione dell'imposta dovuta). -  1.
          La societa' controllante, effettuando  la  somma  algebrica
          del proprio imponibile e di quelli delle controllate estere
          determinati  secondo  i  criteri  di  cui   agli   articoli
          precedenti, determina  il  reddito  imponibile  complessivo
          relativamente al quale calcola l'imposta corrispondente. 
                2. Dall'imposta determinata secondo il comma 1, oltre
          alle detrazioni, alle  ritenute  ed  ai  crediti  d'imposta
          relativi  al  soggetto  controllante,   sono   ammesse   in
          detrazione le  imposte  sul  reddito  pagate  all'estero  a
          titolo definitivo secondo i criteri di cui all'art.  165  e
          ai commi da 3 a 6. 
                3.  Al  fine  di  determinare  la  quota  di  imposta
          italiana relativa al reddito estero oggetto di  imputazione
          alla formazione del reddito imponibile complessivo  di  cui
          al comma 1, concorrono prioritariamente i redditi  prodotti
          dalle controllate estere, e la quota  di  imposta  italiana
          fino a concorrenza della quale e'  accreditabile  l'imposta
          estera e' calcolata con riferimento a ciascuna  controllata
          estera.  L'eventuale  eccedenza  dell'imposta   estera   e'
          utilizzabile nei periodi d'imposta precedenti o  successivi
          secondo le disposizioni di cui all'art. 165. 
                4. Fino a concorrenza della quota d'imposta  italiana
          relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera
          successivamente all'esercizio dell'opzione, il credito  per
          imposte pagate all'estero viene riliquidato negli  esercizi
          in  cui  avviene  il  pagamento  a  titolo  definitivo   di
          ulteriori imposte estere  sullo  stesso  reddito  anche  se
          distribuito. 
                5.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma   4,   si
          considerano prioritariamente distribuiti i redditi prodotti
          negli esercizi piu' recenti. 
                6. Nel caso in cui nello stesso  Paese  estero  siano
          presenti piu' societa' controllate e la legislazione locale
          preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a  quella
          di cui alla precedente sezione se, ricorrendone in concreto
          le condizioni, le societa' controllate non si avvalgono  di
          tale forma di tassazione di gruppo  nel  Paese  estero,  ai
          fini dell'applicazione dell'art. 165 si assume come imposta
          estera quella che sarebbe stata dovuta se tali societa'  si
          fossero avvalse del consolidato. Le societa'  ammesse  alla
          tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono,  ai  fini
          del presente articolo, una o piu' societa' a seconda che la
          compensazione dei singoli imponibili nel Paese  estero  sia
          consentita in modo totale o parziale.» 
                «Art. 137 (Interruzione della  tassazione  di  gruppo
          prima   del   compimento   del   periodo    di    validita'
          dell'opzione). - 1. Nel caso in cui, prima  del  compimento
          del periodo di cui all'art. 132, comma  1,  venga  meno  la
          qualificazione   soggettiva   della   societa'    o    ente
          controllante di cui all'art.  130,  comma  2,  gli  effetti
          dell'opzione esercitata cessano  con  effetto  dal  periodo
          d'imposta del soggetto controllante successivo a quello  in
          corso  al  momento  del  venir  meno  della  qualificazione
          soggettiva predetta. Il periodo precedente non  si  applica
          nel caso in cui il nuovo soggetto controllante abbia a  sua
          volta esercitato l'opzione di cui alla presente sezione. 
                2. Nel caso di cui al  comma  1,  primo  periodo,  le
          perdite del soggetto controllante di cui  all'art.  84  non
          utilizzate alla fine del periodo  d'imposta  in  cui  viene
          meno la qualificazione soggettiva si riducono della  misura
          corrispondente al rapporto  tra  le  perdite  prodotte  nel
          periodo di validita' dell'opzione da tutte le societa'  non
          residenti  il  cui  reddito  ha  concorso  alla  formazione
          dell'unico  imponibile  e  quelle  prodotte  nello   stesso
          periodo da tutte le societa'.» 
                «Art. 138 (Interruzione della  tassazione  di  gruppo
          limitatamente ad una o piu' controllate non  residenti).  -
          1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel caso  in  cui  il
          requisito del controllo venga meno relativamente ad  una  o
          piu'  societa'  controllate   non   residenti   prima   del
          compimento del periodo di cui all'art.  132,  comma  1,  il
          reddito   complessivo    viene    aumentato    in    misura
          corrispondente agli interessi passivi dedotti  per  effetto
          della disposizione di cui all'art. 97,  comma  2,  nei  due
          esercizi precedenti rientranti  nel  periodo  di  cui  allo
          stesso art. 132, comma 1. 
                2. Nel caso in cui il requisito del  controllo  venga
          meno  relativamente  ad  oltre  due  terzi  delle  societa'
          controllate non residenti oltre a quello di cui al comma  1
          si verifica l'effetto di cui  all'art.  137,  comma  2,  da
          calcolare  proporzionalmente  alle  perdite  fiscali  delle
          societa' non residenti di cui al presente comma.» 
                «Art. 139 (Revoca dell'opzione). -  1.  Nel  caso  di
          revoca dell'opzione si verifica l'effetto di cui al comma 2
          dell'art. 137.» 
                «Art. 139-bis (Recupero delle perdite compensate).  -
          1. Nell'ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato
          mondiale,  i  dividendi  o  le  plusvalenze  derivanti  dal
          possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle societa'
          consolidate, percepiti o realizzate  dall'ente  o  societa'
          consolidante dal periodo  d'imposta  successivo  all'ultimo
          periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in
          base  alle  ordinarie  regole,  concorrono  a  formare   il
          reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite
          della societa'  estera  che  si  considerano  dedotte  e  i
          redditi della stessa societa' inclusi nel  consolidato.  La
          stessa  regola   si   applica   durante   il   periodo   di
          consolidamento in caso di riduzione  della  percentuale  di
          possesso senza il venir meno del rapporto di controllo. 
                2. Con il decreto di cui all'art. 142 sono  stabilite
          le  disposizioni  attuative  del  comma  1   del   presente
          articolo, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e
          138.» 
                «Art. 140 (Coordinamento con l'art.  167).  -  1.  Le
          disposizioni  di  cui  all'art.  167   non   si   applicano
          relativamente alle controllate  estere  il  cui  imponibile
          viene incluso in quello  della  societa'  controllante  per
          effetto dell'opzione di cui all'art. 130.» 
                «Art.  141  (Norma  transitoria).   -   1.   Fino   a
          concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di
          rettifiche di  valore  ed  accantonamenti  fiscalmente  non
          riconosciuti, al netto delle rivalutazioni  assoggettate  a
          tassazione, dedotte nel  periodo  d'imposta  antecedente  a
          quello dal quale ha effetto l'opzione di cui all'art. 130 e
          nei nove precedenti dalla societa' o ente controllante o da
          altra  societa'  controllata,  anche   se   non   esercente
          l'opzione di cui  all'art.  130,  i  valori  fiscali  degli
          elementi  dell'attivo  e   del   passivo   della   societa'
          partecipata se, rispettivamente, superiori  o  inferiori  a
          quelli contabili  sono  ridotti  o  aumentati  dell'importo
          delle predette svalutazioni in proporzione ai rapporti  tra
          la differenza dei valori contabili e fiscali dell'attivo  e
          del passivo e l'ammontare complessivo di tali differenze.» 
                «Art.  142  (Disposizioni  applicative).  -  1.   Con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
          applicative della presente sezione. 
                2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, possono
          essere stabiliti i criteri per consentire la  rivalutazione
          degli ammortamenti  deducibili  ai  fini  del  calcolo  del
          reddito delle societa' controllate residenti  in  Paesi  ad
          alta inflazione. A questo scopo, saranno  considerati  tali
          quelli in cui  la  variazione  dell'indice  dei  prezzi  al
          consumo e' superiore di almeno 10  punti  percentuali  allo
          stesso indice rilevato dall'ISTAT. 
                3. Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma  2
          non si applica quanto  previsto  dall'art.  134,  comma  1,
          lettera d).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 115 del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
                «Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). -  1.
          Esercitando  l'opzione  di  cui  al  comma  4,  il  reddito
          imponibile dei  soggetti  di  cui  all'art.  73,  comma  1,
          lettera   a),   al   cui   capitale   sociale   partecipano
          esclusivamente soggetti di cui allo stesso art.  73,  comma
          1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto  di
          voto  esercitabile  nell'assemblea   generale,   richiamata
          dall'art. 2346 del codice civile, e di partecipazione  agli
          utili non inferiore al 10 per cento e non superiore  al  50
          per cento, e' imputato a ciascun  socio,  indipendentemente
          dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota
          di partecipazione agli utili. Ai soli fini  dell'ammissione
          al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di
          partecipazione agli utili di cui al periodo precedente  non
          si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto
          e la quota di utili delle  azioni  di  cui  all'art.  2350,
          secondo comma, primo periodo, del codice civile, si  assume
          pari alla quota di partecipazione al capitale delle  azioni
          medesime. I  requisiti  di  cui  al  primo  periodo  devono
          sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta
          della partecipata in cui si esercita l'opzione e  permanere
          ininterrottamente sino al termine del periodo  di  opzione.
          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui: 
                  a) i soci partecipanti  fruiscano  della  riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'; 
                  b) la societa' partecipata  eserciti  l'opzione  di
          cui agli articoli 117 e 130. 
                2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di  cui  al
          comma 1 non siano  residenti  nel  territorio  dello  Stato
          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
          vi  sia  obbligo  di  ritenuta  alla  fonte   sugli   utili
          distribuiti. 
                3. L'imputazione  del  reddito  avviene  nei  periodi
          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
          ritenute operate a titolo d'acconto  sui  redditi  di  tale
          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
          secondo la percentuale  di  partecipazione  agli  utili  di
          ciascuno. Le perdite  fiscali  della  societa'  partecipata
          relative a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione  sono
          imputate ai soci in proporzione alle  rispettive  quote  di
          partecipazione ed entro il limite della propria  quota  del
          patrimonio netto contabile della societa'  partecipata.  Le
          perdite fiscali dei soci relative agli  esercizi  anteriori
          all'inizio della tassazione  per  trasparenza  non  possono
          essere utilizzate per compensare i redditi  imputati  dalle
          societa' partecipate. 
                4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali
          della societa' partecipata  e  deve  essere  esercitata  da
          tutte  le   societa'   e   comunicata   all'Amministrazione
          finanziaria, con la dichiarazione  presentata  nel  periodo
          d'imposta a  decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare
          l'opzione. Al termine del  triennio  l'opzione  si  intende
          tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che  non
          sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  al  termine  di   ciascun
          triennio. 
                5. L'esercizio dell'opzione di cui  al  comma  4  non
          modifica il regime  fiscale  in  capo  ai  soci  di  quanto
          distribuito dalla societa' partecipata utilizzando  riserve
          costituite con utili di precedenti esercizi  o  riserve  di
          cui all'art. 47, comma 5.  Ai  fini  dell'applicazione  del
          presente   comma,   durante   i   periodi   di    validita'
          dell'opzione,  salva   una   diversa   esplicita   volonta'
          assembleare, si  considerano  prioritariamente  distribuiti
          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
          coperture  di  perdite,  si  considerano   prioritariamente
          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 
                6.  Nel  caso  vengano   meno   le   condizioni   per
          l'esercizio dell'opzione, l'efficacia  della  stessa  cessa
          dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della  societa'
          partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno  nel
          caso di mutamento della compagine  sociale  della  societa'
          partecipata  mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con   i
          requisiti di cui al comma 1 o 2. 
                7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione  gli
          obblighi  di  acconto  permangono  anche   in   capo   alla
          partecipata.  Per  la  determinazione  degli  obblighi   di
          acconto della partecipata stessa e dei suoi soci  nel  caso
          venga meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica  quanto
          previsto  dall'art.  124,  comma  2.  Nel  caso  di  revoca
          dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano  senza
          considerare gli effetti dell'opzione sia  per  la  societa'
          partecipata, sia per i soci. 
                8.   La   societa'   partecipata   e'    solidalmente
          responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e
          gli interessi conseguenti all'obbligo  di  imputazione  del
          reddito. 
                9. Le disposizioni applicative della  presente  norma
          sono stabilite dallo stesso  decreto  ministeriale  di  cui
          all'art. 129. 
                10. Ai soggetti di cui al comma  1  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                11.  Il  socio  ridetermina  il  reddito   imponibile
          oggetto di imputazione rettificando i  valori  patrimoniali
          della societa' partecipata secondo  le  modalita'  previste
          dall'art.  128,  fino  a  concorrenza  delle   svalutazioni
          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
          rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal  socio
          medesimo nel periodo d'imposta  antecedente  a  quello  dal
          quale ha effetto l'opzione di cui al comma  4  e  nei  nove
          precedenti. 
                12. Per le partecipazioni in  societa'  indicate  nel
          comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
          rispettivamente, dei redditi e delle  perdite  imputati  ai
          soci ed e'  altresi'  diminuito,  fino  a  concorrenza  dei
          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.».