Art. 3
Maggiorazione della deducibilita' dell'imposta municipale propria
dalle imposte sui redditi
1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' sostituito dal seguente:
«L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e'
deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del
reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022;
la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 50 per cento
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2018, nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e
al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia
di federalismo Fiscale Municipale), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14 (Ambito di applicazione del decreto
legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie).
- 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili
strumentali e' deducibile ai fini della determinazione del
reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio
di arti e professioni. La medesima imposta e' indeducibile
ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia
autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23
aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice
(IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con
legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
2. Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria
del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto
speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei
rispettivi statuti e in conformita' con le procedure
previste dall'art. 27 della citata legge n. 42 del 2009, e
in particolare:
a) nei casi in cui, in base alla legislazione
vigente, alle regioni a statuto speciale spetta una
compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi
erariali, questa si intende riferita anche al gettito della
cedolare secca di cui all'art. 3;
b) sono stabilite la decorrenza e le modalita' di
applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 nei
confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto
speciale, nonche' le percentuali delle compartecipazioni di
cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale
propria di cui all'art. 8 si tiene conto anche dei tributi
da essa sostituiti.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza
locale, le modalita' di applicazione delle disposizioni
relative alle imposte comunali istituite con il presente
decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in
conformita' con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime
regioni e province autonome non trova applicazione quanto
previsto dall'art. 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni
e province autonome spettano le devoluzioni e le
compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie
erariali previste dal presente decreto nelle misure e con
le modalita' definite dai rispettivi statuti speciali e
dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi
erariali o per quelli da essi sostituiti.
4. Il presente decreto legislativo concorre ad
assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42
del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria,
l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi
necessari all'attuazione del presente decreto sono
acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 13 della citata legge n.
196 del 2009, nonche' alla banca dati di cui all'art. 5,
comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.
5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione
di finanza pubblica di cui all'art. 10 della citata legge
n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della
pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della
Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del
federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del
presente decreto legislativo al fine di garantire il
rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle
tariffe, e propone al Governo le eventuali misure
correttive.
6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia
di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi
tributi previsti dal presente provvedimento.
7.
8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di
variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui
all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360
del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo
stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito
avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni
caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1,
comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.
9. Per il perseguimento delle finalita'
istituzionali, di quelle indicate nell'art. 10, comma 5,
del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonche' dei
compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in
attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive
modificazioni, anche al fine di assistere i comuni
nell'attuazione del presente decreto e nella lotta
all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani si avvale delle risorse indicate nell'art. 10,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A
decorrere dal 1° gennaio 2012, l'aliquota percentuale
indicata nel predetto articolo e' calcolata con riferimento
al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'art. 8.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono stabilite le modalita' di attribuzione delle
risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonche' le altre
modalita' di attuazione del presente comma.
10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'art. 2, comma 4, stabilisce le
modalita' per l'acquisizione delle informazioni necessarie
al fine di assicurare, in sede di prima applicazione,
l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul
valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino
a che le predette informazioni non sono disponibili,
l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale
imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti
di ciascun comune.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».