Art. 3 
 
 
Maggiorazione della  deducibilita'  dell'imposta  municipale  propria
                      dalle imposte sui redditi 
 
  1. Il primo periodo  del  comma  1  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo 14  marzo  2011,  n.  23,  e'  sostituito  dal  seguente:
«L'imposta municipale propria relativa agli immobili  strumentali  e'
deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e  del
reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2022;
la deduzione ivi prevista si applica nella misura del  50  per  cento
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre
2018, nella  misura  del  60  per  cento  per  il  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019  e
al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento  per  il  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
          di federalismo Fiscale Municipale), come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  14  (Ambito  di   applicazione   del   decreto
          legislativo, regolazioni finanziarie e norme  transitorie).
          - 1. L'imposta municipale propria  relativa  agli  immobili
          strumentali e' deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito di impresa e del reddito  derivante  dall'esercizio
          di arti e professioni. La medesima imposta e'  indeducibile
          ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive.
          Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
          all'imposta municipale immobiliare  (IMI)  della  provincia
          autonoma di Bolzano, istituita  con  legge  provinciale  23
          aprile 2014,  n.  3,  e  all'imposta  immobiliare  semplice
          (IMIS) della provincia autonoma di  Trento,  istituita  con
          legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. 
                2. Al fine di assicurare la  neutralita'  finanziaria
          del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto
          speciale il presente decreto si applica  nel  rispetto  dei
          rispettivi  statuti  e  in  conformita'  con  le  procedure
          previste dall'art. 27 della citata legge n. 42 del 2009,  e
          in particolare: 
                  a) nei casi  in  cui,  in  base  alla  legislazione
          vigente,  alle  regioni  a  statuto  speciale  spetta   una
          compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche  ovvero  al  gettito  degli  altri  tributi
          erariali, questa si intende riferita anche al gettito della
          cedolare secca di cui all'art. 3; 
                  b) sono stabilite la decorrenza e le  modalita'  di
          applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'art.  2  nei
          confronti  dei  comuni  ubicati  nelle  regioni  a  statuto
          speciale, nonche' le percentuali delle compartecipazioni di
          cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale
          propria di cui all'art. 8 si tiene conto anche dei  tributi
          da essa sostituiti. 
                3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle  province
          autonome che esercitano le funzioni in materia  di  finanza
          locale, le modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni
          relative alle imposte comunali istituite  con  il  presente
          decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in
          conformita' con i rispettivi statuti e le relative norme di
          attuazione; per gli  enti  locali  ubicati  nelle  medesime
          regioni e province autonome non trova  applicazione  quanto
          previsto dall'art. 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni
          e  province  autonome  spettano   le   devoluzioni   e   le
          compartecipazioni  al  gettito  delle  entrate   tributarie
          erariali previste dal presente decreto nelle misure  e  con
          le modalita' definite dai  rispettivi  statuti  speciali  e
          dalle relative norme di attuazione per i  medesimi  tributi
          erariali o per quelli da essi sostituiti. 
                4.  Il  presente  decreto  legislativo  concorre   ad
          assicurare, in prima applicazione della citata legge n.  42
          del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria,
          l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi
          necessari  all'attuazione   del   presente   decreto   sono
          acquisiti  alla  banca  dati   unitaria   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 13 della  citata  legge  n.
          196 del 2009, nonche' alla banca dati di  cui  all'art.  5,
          comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009. 
                5. In coerenza con quanto stabilito con la  decisione
          di finanza pubblica di cui all'art. 10 della  citata  legge
          n. 196  del  2009,  in  materia  di  limite  massimo  della
          pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per
          il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi  della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale, monitora gli  effetti  finanziari  del
          presente  decreto  legislativo  al  fine  di  garantire  il
          rispetto del predetto limite, anche  con  riferimento  alle
          tariffe,  e  propone  al  Governo   le   eventuali   misure
          correttive. 
                6. E' confermata la potesta' regolamentare in materia
          di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del  citato
          decreto legislativo n. 446  del  1997  anche  per  i  nuovi
          tributi previsti dal presente provvedimento. 
                7. 
                8.  A  decorrere  dall'anno  2011,  le  delibere   di
          variazione  dell'addizionale   comunale   all'imposta   sul
          reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1°  gennaio
          dell'anno di pubblicazione  sul  sito  informatico  di  cui
          all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.  360
          del 1998, a  condizione  che  detta  pubblicazione  avvenga
          entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
          Le delibere relative all'anno 2010  sono  efficaci  per  lo
          stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito
          avviene entro il 31 marzo  2011.  Restano  fermi,  in  ogni
          caso, gli effetti delle disposizioni  di  cui  all'art.  1,
          comma 169, della citata legge n. 296 del 2006. 
                9.   Per    il    perseguimento    delle    finalita'
          istituzionali, di quelle indicate nell'art.  10,  comma  5,
          del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonche' dei
          compiti attribuiti con i  decreti  legislativi  emanati  in
          attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e  successive
          modificazioni,  anche  al  fine  di  assistere   i   comuni
          nell'attuazione  del  presente  decreto   e   nella   lotta
          all'evasione  fiscale,  l'Associazione   Nazionale   Comuni
          Italiani si avvale delle  risorse  indicate  nell'art.  10,
          comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.  A
          decorrere  dal  1°  gennaio  2012,  l'aliquota  percentuale
          indicata nel predetto articolo e' calcolata con riferimento
          al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'art. 8.
          Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   da   adottare
          d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed   autonomie
          locali, sono stabilite le modalita' di  attribuzione  delle
          risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonche' le altre
          modalita' di attuazione del presente comma. 
                10. Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  di  cui  all'art.  2,  comma  4,  stabilisce   le
          modalita' per l'acquisizione delle informazioni  necessarie
          al fine di  assicurare,  in  sede  di  prima  applicazione,
          l'assegnazione  della  compartecipazione  all'imposta   sul
          valore aggiunto sulla base del gettito per provincia.  Fino
          a  che  le  predette  informazioni  non  sono  disponibili,
          l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
          per ogni comune ha luogo sulla base  del  gettito  di  tale
          imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti
          di ciascun comune. 
                Il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.».