Art. 3 bis 
 
Soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga  del  regime
  della cedolare secca e della  distribuzione  gratuita  dei  modelli
  cartacei delle dichiarazioni 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 3  del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui  canoni  di  locazione,
l'ultimo periodo e' soppresso. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 0,9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1,8 milioni di euro annui a
decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede   mediante   corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 
  3. Al comma 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  in  materia  di
dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui  redditi  e   all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, il secondo e il  terzo  periodo
sono soppressi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  3  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  (Disposizioni  in
          materia di federalismo Fiscale Municipale), come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 3 (Cedolare secca sugli affitti). - (Omissis). 
                3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione  del
          contratto di locazione si applica l'art. 69 del testo unico
          delle disposizioni concernenti l'imposta  di  registro,  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile
          1986, n. 131. La mancata presentazione della  comunicazione
          relativa alla proroga del contratto non comporta la  revoca
          dell'opzione  esercitata  in  sede  di  registrazione   del
          contratto  di  locazione  qualora  il  contribuente   abbia
          mantenuto un comportamento  coerente  con  la  volonta'  di
          optare per il regime della cedolare  secca,  effettuando  i
          relativi versamenti e dichiarando  i  redditi  da  cedolare
          secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
          322 (Regolamento recante  modalita'  per  la  presentazione
          delle dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui  redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore  aggiunto,  ai  sensi  dell'art.  3,
          comma 136, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.   1   (Redazione   e    sottoscrizione    delle
          dichiarazioni in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di
          I.R.A.P.). - 1. (Omissis). 
                2. I modelli di dichiarazione sono  resi  disponibili
          in formato elettronico dall'Agenzia delle  entrate  in  via
          telematica. 
                (Omissis).».