Art. 3 quinquies 
 
 
                     Redditi fondiari percepiti 
 
  1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, concernente l'imputazione dei redditi  fondiari,  le  parole:
«dal momento della conclusione del  procedimento  giurisdizionale  di
convalida di sfratto per morosita' del  conduttore»  sono  sostituite
dalle seguenti: «,  purche'  la  mancata  percezione  sia  comprovata
dall'intimazione di  sfratto  per  morosita'  o  dall'ingiunzione  di
pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi  d'imposta
di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica
l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo  17,  comma
1, lettera n-bis)». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i  contratti
stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti  stipulati
prima della data di entrata in vigore delle disposizioni  di  cui  al
presente articolo resta fermo, per  le  imposte  versate  sui  canoni
venuti a scadenza e  non  percepiti  come  da  accertamento  avvenuto
nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di  sfratto
per morosita', il riconoscimento di un credito  di  imposta  di  pari
ammontare. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  9,1  milioni
di euro per l'anno 2020, a 26,7 milioni di euro per  l'anno  2021,  a
39,3 milioni di euro per l'anno 2022, a  28,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, a 18,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a  4,4  milioni
di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  26  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 26 (Imputazione dei redditi fondiari). -  1.  I
          redditi  fondiari   concorrono,   indipendentemente   dalla
          percezione, a formare il reddito complessivo  dei  soggetti
          che  possiedono  gli  immobili  a  titolo  di   proprieta',
          enfiteusi, usufrutto o altro diritto  reale,  salvo  quanto
          stabilito dall'art. 30, per il periodo di imposta in cui si
          e' verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti
          di  locazione  di  immobili  ad  uso  abitativo,   se   non
          percepiti, non concorrono a formare il reddito, purche'  la
          mancata  percezione  sia  comprovata  dall'intimazione   di
          sfratto per morosita' o dall'ingiunzione di  pagamento.  Ai
          canoni non riscossi dal locatore nei periodi  d'imposta  di
          riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi  si
          applica l'art. 21 in relazione ai redditi di  cui  all'art.
          17, comma 1, lettera n-bis). Per  le  imposte  versate  sui
          canoni  venuti  a  scadenza  e  non   percepiti   come   da
          accertamento   avvenuto   nell'ambito   del    procedimento
          giurisdizionale di convalida di sfratto  per  morosita'  e'
          riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. 
                (Omissis).».