Art. 3 sexies 
 
 
            Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023 
 
  1. Ai fini della messa a regime, dall'anno  2023,  della  revisione
delle  tariffe  dei  premi  e   contributi   dovuti   all'INAIL   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali, di cui all'articolo 1,  comma  1121,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, garantendone la vigenza anche per  il  periodo
successivo al 31 dicembre 2021, con  esclusione  dell'anno  2022,  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23  febbraio  2000,  n.
38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27  dicembre  2013,  n.
147, considerate le risultanze economico-finanziarie e  attuariali  e
tenuto conto degli andamenti prospettici del  predetto  Istituto,  in
aggiunta alle risorse indicate nel  citato  articolo  1,  comma  128,
della legge n .147 del 2013, si tiene  conto  dei  seguenti  maggiori
oneri e minori entrate, valutati in 630 milioni di  euro  per  l'anno
2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 650 milioni  di  euro  per
l'anno 2025, 660 milioni di euro per l'anno 2026, 671 milioni di euro
per l'anno 2027, 682 milioni di euro per l'anno 2028, 693 milioni  di
euro per l'anno 2029, 704 milioni di  euro  per  l'anno  2030  e  715
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. 
  Al predetto articolo 1, comma 1121, della citata legge n.  145  del
2018, le parole: «con effetto dal  1°  gennaio  2019  e  fino  al  31
dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  effetto  dal
1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e dal 1°gennaio 2023». Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30  dicembre
2018, n. 145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica  programmati
a legislazione vigente. All'articolo  1,  comma  1126,  della  citata
legge n.145 del 2018, le lettere  a),  b),  c),  d),  e)  e  f)  sono
abrogate; le disposizioni ivi  indicate  riacquistano  efficacia  nel
testo vigente prima della data di entrata in  vigore  della  medesima
legge n. 145 del 2018. Alle minori entrate e ai maggiori oneri di cui
al primo periodo del presente comma si provvede: 
    a) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2024, 109  milioni  di
euro per l'anno 2025, 112  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  113
milioni di euro per l'anno 2027, 116 milioni di euro per l'anno 2028,
117 milioni di euro per l'anno 2029, 120 milioni di euro  per  l'anno
2030 e 121 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante
le maggiori entrate derivanti dal presente comma; 
    b) quanto  a  26  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    c) quanto a 604 milioni di euro per l'anno 2023, 454  milioni  di
euro per l'anno 2024, 541  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  548
milioni di euro per l'anno 2026, 558 milioni di euro per l'anno 2027,
566 milioni di euro per l'anno 2028, 576 milioni di euro  per  l'anno
2029, 584 milioni di euro per l'anno 2030 e 594 milioni di euro annui
a  decorrere  dall'anno  2031,  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dei  commi  1121,  1124  e  1126
          dell'art. 1 della  citata  legge  n.  145  del  2018,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «1121. Ai fini della  revisione  delle  tariffe,  con
          effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021  e  dal  1°
          gennaio  2023,   dei   premi   e   contributi   INAIL   per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
          malattie professionali, ai sensi dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'art.  1,  comma
          128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  considerate  le
          risultanze  economico-finanziarie  e  attuariali  e  tenuto
          conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in
          aggiunta alle risorse indicate nel  citato  art.  1,  comma
          128, della legge n. 147 del  2013,  si  tiene  conto  delle
          seguenti minori entrate, pari a euro 410 milioni per l'anno
          2019, a euro 525 milioni per  l'anno  2020  e  a  euro  600
          milioni per l'anno 2021. 
                (Omissis). 
                1124. L'INAIL, per garantire la sostenibilita'  delle
          nuove tariffe di cui al comma 1121, comunque  sottoposte  a
          revisione al termine del primo triennio di applicazione, ne
          assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in  caso
          di    accertato    significativo    scostamento    negativo
          dell'andamento  delle  entrate,   tale   da   compromettere
          l'equilibrio  economico-finanziario  e   attuariale   della
          gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze l'adozione delle  conseguenti
          misure correttive. 
                (Omissis). 
                1126.  In  relazione  alla  revisione  delle  tariffe
          operata ai sensi dell'art. 1, comma  128,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147 (104), con decorrenza dal 1°  gennaio
          2019 e  dei  criteri  di  calcolo  per  l'elaborazione  dei
          relativi tassi medi, sono apportate  a  decorrere  da  tale
          data le seguenti modificazioni: 
                  a) (Abrogata); 
                  b) (Abrogata); 
                  c) (Abrogata); 
                  d) (Abrogata); 
                  e) (Abrogata); 
                  f) (Abrogata); 
                  g) all'art. 11 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124,
          dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
                    « Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi
          dei  commi  precedenti,  il  giudice  puo'  procedere  alla
          riduzione  della  somma  tenendo   conto   della   condotta
          precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e
          dell'adozione di efficaci misure per il  miglioramento  dei
          livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le  modalita'  di
          esecuzione  dell'obbligazione   possono   essere   definite
          tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse
          economiche del responsabile »; 
                    h) all'art. 106, primo comma, del testo unico  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
          1965, n. 1124, le parole: « risulti che gli  ascendenti  si
          trovino senza mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti e
          al mantenimento di essi concorreva in  modo  efficiente  il
          defunto » sono sostituite dalle seguenti: « il reddito  pro
          capite dell'ascendente  e  del  collaterale,  ricavato  dal
          reddito netto del nucleo  familiare  superstite,  calcolato
          col criterio del  reddito  equivalente,  risulti  inferiore
          alla soglia definita dal reddito pro capite, calcolato  con
          il medesimo criterio del reddito equivalente,  in  base  al
          reddito medio  netto  delle  famiglie  italiane  pubblicato
          periodicamente dall'ISTAT e abbattuto del 15 per  cento  di
          una famiglia tipo composta  di  due  persone  adulte  ».  I
          relativi  oneri  sono  considerati  nell'ambito  del  nuovo
          sistema tariffario, di cui all'alinea del presente comma; 
                    i) all'art. 85, terzo comma, del testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  30  giugno
          1965, n. 1124, le  parole:  «di  lire  un  milione  »  sono
          sostituite dalle seguenti: « di euro 10.000 » e le  parole:
          « aventi rispettivamente i requisiti di cui  ai  precedenti
          numeri 2), 3), e 4) » sono soppresse. I relativi oneri sono
          considerati nell'ambito del nuovo  sistema  tariffario,  di
          cui all'alinea del presente comma; 
                    l)  il  premio   supplementare   previsto   dagli
          articoli 153 e 154 del testo unico di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non e'
          piu' dovuto; 
                    m) all'art. 29, comma  2,  del  decreto-legge  23
          giugno 1995, n. 244, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole:  «  e  all'INAIL  »
          sono soppresse; 
                    n) all'art. 3, comma 6, del  decreto  legislativo
          23 febbraio 2000, n. 38, le parole: « 130 per mille »  sono
          sostituite dalle seguenti: « 110 per mille ». 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 3  del  decreto
          legislativo  23  febbraio  2000,  n.  38  (Disposizioni  in
          materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  e
          le malattie professionali, a norma dell'art. 55,  comma  1,
          della legge 17 maggio 1999, n. 144): 
                «Art. 3 (Tariffe dei  premi).  -  1.  Fermo  restando
          l'equilibrio   finanziario   complessivo   della   gestione
          industria, per ciascuna delle gestioni di  cui  all'art.  1
          sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica, su  delibera
          del  consiglio  di  amministrazione  dell'INAIL,   distinte
          tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli  infortuni
          sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,  le   relative
          modalita' di  applicazione,  tenendo  conto  dell'andamento
          infortunistico aziendale e dell'attuazione delle  norme  di
          cui al decreto legislativo 19 settembre  1994,  n.  626,  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  nonche'  degli
          oneri che  concorrono  alla  determinazione  dei  tassi  di
          premio. 
                2. In sede di prima applicazione, le tariffe  di  cui
          al comma 1 sono aggiornate  entro  il  triennio  successivo
          alla data di entrata in vigore delle stesse. 
                3.  Ogni  tariffa  stabilisce,  per  ciascuna   delle
          lavorazioni in essa comprese,  il  tasso  di  premio  nella
          misura corrispondente al relativo rischio  medio  nazionale
          in modo da includere l'onere finanziario di cui al  secondo
          comma dell'art. 39 del testo unico. 
                4.    In    considerazione     della     peculiarita'
          dell'attivita'   espletata,   sono   introdotte,   in   via
          sperimentale, per  i  lavoratori  autonomi  artigiani,  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, su proposta  del  consiglio
          di amministrazione dell'INAIL,  speciali  forme  e  livelli
          tariffari che, assicurando un trattamento minimo di  tutela
          obbligatoria, consentano flessibilita' nella  scelta  degli
          stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese
          per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro. 
                5.  Le  tariffe  dei  premi  relative   al   triennio
          2000-2002, si applicano a decorrere dal  1°  gennaio  2000.
          Fino   all'adozione   dei   provvedimenti   dell'INAIL   in
          applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle
          suddette tariffe, il premio anticipato di cui  all'art.  44
          del testo unico e successive  modificazioni,  e'  calcolato
          sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre
          1999, e' versato provvisoriamente nella misura del  95  per
          cento   dell'importo   cosi'   determinato.   Limitatamente
          all'anno 2000 i  termini  stabiliti  dall'art.  28,  quarto
          comma, e dall'art. 44, secondo comma, del  testo  unico,  e
          successive modificazioni, sono prorogati al  16  marzo.  Il
          decreto  ministeriale   di   approvazione   delle   tariffe
          fissera',  nelle  relative  modalita'  di  applicazione,  i
          criteri per eventuali conguagli. 
                6. Ferma restando la  possibilita'  di  modifica  con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica, su delibera  del  consiglio
          di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei  tassi
          medi nazionali e' ridotta al 110 per mille. 
                7. Ai fini  del  finanziamento  del  disavanzo  della
          gestione agricoltura e' autorizzata per  gli  anni  2000  e
          2001  la  spesa  di  lire  700  miliardi  annui,  ai  sensi
          dell'art. 55, comma 1, lettera o), della  legge  17  maggio
          1999, n. 144, e relative disposizioni  attuative.  Per  gli
          anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui,  la
          spesa  e'  autorizzata  subordinatamente  all'adozione  dei
          decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui
          all'art. 8 della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  emanati
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 128 dell'art. 1
          della citata legge n. 147 del 2013: 
                «128. Con effetto dal 1° gennaio  2014,  con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  su
          proposta   dell'INAIL,   tenendo    conto    dell'andamento
          infortunistico  aziendale,  e'   stabilita   la   riduzione
          percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti  per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
          malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie
          di premi e contributi  oggetto  di  riduzione,  nel  limite
          complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro  per
          l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e  1.200
          milioni di euro a decorrere  dall'anno  2016.  Il  predetto
          decreto definisce anche le modalita' di applicazione  della
          riduzione a  favore  delle  imprese  che  abbiano  iniziato
          l'attivita' da non oltre un  biennio,  nel  rispetto  delle
          norme in materia di tutela della salute e  della  sicurezza
          nei luoghi di lavoro, ai  sensi  di  quanto  previsto  agli
          articoli 19 e 20 delle modalita' per  l'applicazione  delle
          tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi,  di  cui
          al decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale  12  dicembre  2000,  pubblicato  nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  17  del  22  gennaio
          2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione  i  premi  e  i
          contributi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro e le malattie professionali previsti dalle  seguenti
          disposizioni: art. 8 della legge 3 dicembre 1999,  n.  493;
          art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,
          e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro
          e della previdenza sociale 28  marzo  2007,  in  attuazione
          dell'art. 1, comma 773, della legge 27  dicembre  2006,  n.
          296; art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  31
          dicembre 1971, n.  1403,  e  successive  modificazioni.  In
          considerazione dei risultati  gestionali  dell'ente  e  dei
          relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione
          dei  premi  e  contributi  di  cui  al  primo  periodo   e'
          riconosciuto allo stesso ente da parte del  bilancio  dello
          Stato un trasferimento pari  a  500  milioni  di  euro  per
          l'anno 2014, 600 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  700
          milioni di euro a decorrere dall'anno  2016,  da  computare
          anche   ai   fini   del   calcolo   dei   coefficienti   di
          capitalizzazione di cui all'art. 39, primo comma, del testo
          unico delle disposizioni per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  30  giugno  1965,   n.   1124,   e   successive
          modificazioni. La riduzione dei premi e contributi  di  cui
          al primo periodo del presente comma e' applicata nelle more
          dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
          malattie  professionali.  L'aggiornamento   dei   premi   e
          contributi e' operato distintamente  per  singola  gestione
          assicurativa,  tenuto  conto  del  l'andamento   economico,
          finanziario e attuariale registrato da ciascuna di  esse  e
          garantendo  il  relativo   equilibrio   assicurativo,   nel
          rispetto delle disposizioni di cui al  decreto  legislativo
          23 febbraio 2000, n. 38. Alle  predette  finalita'  e  alle
          iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa  fronte  con  le
          somme sopra indicate, nonche' con quota parte delle risorse
          programmate dall'INAIL per il  triennio  2013-2015  per  il
          finanziamento dei progetti di cui all'art. 11, comma 5, del
          decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  e  successive
          modificazioni, nei limiti dell'importo di  120  milioni  di
          euro  per   ciascuno   degli   esercizi   interessati.   La
          programmazione  delle  predette  risorse   per   gli   anni
          successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai
          commi 129 e 130, fermo restando l'equilibrio  del  bilancio
          dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una
          verifica  di  sostenibilita'   economica,   finanziaria   e
          attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministero del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
                (Omissis).». 
              - La citata legge n. 145 del 2018 e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art.  10
          del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1. - 4. (Omissis). 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 256 dell'art. 1
          della citata legge n. 145 del 2018: 
                «256. Al fine di  dare  attuazione  a  interventi  in
          materia  pensionistica  finalizzati   all'introduzione   di
          ulteriori modalita' di pensionamento  anticipato  e  misure
          per incentivare l'assunzione di lavoratori  giovani,  nello
          stato di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e' istituito un fondo denominato "  Fondo
          per  la  revisione  del  sistema  pensionistico  attraverso
          l'introduzione  di   ulteriori   forme   di   pensionamento
          anticipato  e  misure  per  incentivare   l'assunzione   di
          lavoratori giovani  ",  con  una  dotazione  pari  a  3.968
          milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336  milioni  di  euro
          per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a
          8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999  milioni  di
          euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti  normativi,  nei
          limiti delle risorse di cui al primo periodo  del  presente
          comma, che costituiscono il relativo limite  di  spesa,  si
          provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. 
                (Omissis).».