Art. 3 sexies Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023 1. Ai fini della messa a regime, dall'anno 2023, della revisione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, garantendone la vigenza anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2021, con esclusione dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n .147 del 2013, si tiene conto dei seguenti maggiori oneri e minori entrate, valutati in 630 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 650 milioni di euro per l'anno 2025, 660 milioni di euro per l'anno 2026, 671 milioni di euro per l'anno 2027, 682 milioni di euro per l'anno 2028, 693 milioni di euro per l'anno 2029, 704 milioni di euro per l'anno 2030 e 715 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Al predetto articolo 1, comma 1121, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: «con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «con effetto dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e dal 1°gennaio 2023». Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a legislazione vigente. All'articolo 1, comma 1126, della citata legge n.145 del 2018, le lettere a), b), c), d), e) e f) sono abrogate; le disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018. Alle minori entrate e ai maggiori oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede: a) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2024, 109 milioni di euro per l'anno 2025, 112 milioni di euro per l'anno 2026, 113 milioni di euro per l'anno 2027, 116 milioni di euro per l'anno 2028, 117 milioni di euro per l'anno 2029, 120 milioni di euro per l'anno 2030 e 121 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma; b) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; c) quanto a 604 milioni di euro per l'anno 2023, 454 milioni di euro per l'anno 2024, 541 milioni di euro per l'anno 2025, 548 milioni di euro per l'anno 2026, 558 milioni di euro per l'anno 2027, 566 milioni di euro per l'anno 2028, 576 milioni di euro per l'anno 2029, 584 milioni di euro per l'anno 2030 e 594 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dei commi 1121, 1124 e 1126 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, come modificato dalla presente legge: «1121. Ai fini della revisione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2023, dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato art. 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013, si tiene conto delle seguenti minori entrate, pari a euro 410 milioni per l'anno 2019, a euro 525 milioni per l'anno 2020 e a euro 600 milioni per l'anno 2021. (Omissis). 1124. L'INAIL, per garantire la sostenibilita' delle nuove tariffe di cui al comma 1121, comunque sottoposte a revisione al termine del primo triennio di applicazione, ne assicura il costante monitoraggio degli effetti e, in caso di accertato significativo scostamento negativo dell'andamento delle entrate, tale da compromettere l'equilibrio economico-finanziario e attuariale della gestione assicurativa, propone tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze l'adozione delle conseguenti misure correttive. (Omissis). 1126. In relazione alla revisione delle tariffe operata ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (104), con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e dei criteri di calcolo per l'elaborazione dei relativi tassi medi, sono apportate a decorrere da tale data le seguenti modificazioni: a) (Abrogata); b) (Abrogata); c) (Abrogata); d) (Abrogata); e) (Abrogata); f) (Abrogata); g) all'art. 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: « Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice puo' procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalita' di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile »; h) all'art. 106, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: « risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto » sono sostituite dalle seguenti: « il reddito pro capite dell'ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, calcolato col criterio del reddito equivalente, risulti inferiore alla soglia definita dal reddito pro capite, calcolato con il medesimo criterio del reddito equivalente, in base al reddito medio netto delle famiglie italiane pubblicato periodicamente dall'ISTAT e abbattuto del 15 per cento di una famiglia tipo composta di due persone adulte ». I relativi oneri sono considerati nell'ambito del nuovo sistema tariffario, di cui all'alinea del presente comma; i) all'art. 85, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «di lire un milione » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 10.000 » e le parole: « aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3), e 4) » sono soppresse. I relativi oneri sono considerati nell'ambito del nuovo sistema tariffario, di cui all'alinea del presente comma; l) il premio supplementare previsto dagli articoli 153 e 154 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non e' piu' dovuto; m) all'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: « e all'INAIL » sono soppresse; n) all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole: « 130 per mille » sono sostituite dalle seguenti: « 110 per mille ». (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'art. 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144): «Art. 3 (Tariffe dei premi). - 1. Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'art. 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalita' di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio. 2. In sede di prima applicazione, le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore delle stesse. 3. Ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale in modo da includere l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39 del testo unico. 4. In considerazione della peculiarita' dell'attivita' espletata, sono introdotte, in via sperimentale, per i lavoratori autonomi artigiani, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, speciali forme e livelli tariffari che, assicurando un trattamento minimo di tutela obbligatoria, consentano flessibilita' nella scelta degli stessi, anche in considerazione delle iniziative intraprese per migliorare il livello di sicurezza e salute sul lavoro. 5. Le tariffe dei premi relative al triennio 2000-2002, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000. Fino all'adozione dei provvedimenti dell'INAIL in applicazione dei decreti ministeriali di approvazione delle suddette tariffe, il premio anticipato di cui all'art. 44 del testo unico e successive modificazioni, e' calcolato sulla base della tariffa dei premi in vigore al 31 dicembre 1999, e' versato provvisoriamente nella misura del 95 per cento dell'importo cosi' determinato. Limitatamente all'anno 2000 i termini stabiliti dall'art. 28, quarto comma, e dall'art. 44, secondo comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo. Il decreto ministeriale di approvazione delle tariffe fissera', nelle relative modalita' di applicazione, i criteri per eventuali conguagli. 6. Ferma restando la possibilita' di modifica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, la misura massima dei tassi medi nazionali e' ridotta al 110 per mille. 7. Ai fini del finanziamento del disavanzo della gestione agricoltura e' autorizzata per gli anni 2000 e 2001 la spesa di lire 700 miliardi annui, ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e relative disposizioni attuative. Per gli anni successivi, nei limiti di lire 700 miliardi annui, la spesa e' autorizzata subordinatamente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.». - Si riporta il testo vigente del comma 128 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 2013: «128. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, e' stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalita' di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attivita' da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalita' per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: art. 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; art. 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'art. 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo e' riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'art. 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma e' applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi e' operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto del l'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalita' e alle iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa fronte con le somme sopra indicate, nonche' con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilita' economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. (Omissis).». - La citata legge n. 145 del 2018 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica): «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1. - 4. (Omissis). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». - Si riporta il testo vigente del comma 256 dell'art. 1 della citata legge n. 145 del 2018: «256. Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalita' di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo denominato " Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani ", con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. (Omissis).».