Art. 4 
 
 
              Modifiche alla disciplina del Patent box 
 
  1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto, i soggetti  titolari  di  reddito  di
impresa che optano per il regime agevolativo di cui  all'articolo  1,
commi da 37 a 45, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  possono
scegliere, in alternativa alla procedura di cui articolo  31-ter  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito  agevolabile,
indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione  in
idonea documentazione  predisposta  secondo  quanto  previsto  da  un
provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  con  il  quale  sono,  altresi',  definite   le   ulteriori
disposizioni  attuative  del  presente  articolo.  I   soggetti   che
esercitano l'opzione prevista  dal  presente  comma  ripartiscono  la
variazione in diminuzione in tre quote annuali  di  pari  importo  da
indicare nella dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive relativa al  periodo  di  imposta  in  cui
viene esercitata tale opzione e in quelle  relative  ai  due  periodi
d'imposta successivi. 
  2. In caso di rettifica  del  reddito  escluso  dal  concorso  alla
formazione del reddito d'impresa ai sensi del regime  agevolativo  di
cui al comma 1, determinato direttamente dai soggetti  ivi  indicati,
da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del  credito,  la
sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso  di  accessi,
ispezioni,  verifiche  o   di   altra   attivita'   istruttoria,   il
contribuente    consegni    all'Amministrazione    finanziaria     la
documentazione indicata nel provvedimento del Direttore  dell'Agenzia
delle entrate di cui al comma 1  idonea  a  consentire  il  riscontro
della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con
riferimento all'ammontare dei componenti  positivi  di  reddito,  ivi
inclusi quelli impliciti derivanti  dall'utilizzo  diretto  dei  beni
indicati, sia con riferimento ai criteri e  alla  individuazione  dei
componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. 
  3. Il contribuente  che  detiene  la  documentazione  prevista  dal
provvedimento,  di  cui  al  comma  1,   deve   darne   comunicazione
all'Amministrazione  finanziaria  nella  dichiarazione  relativa   al
periodo d'imposta per il quale beneficia dell'agevolazione. 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
in caso di attivazione delle procedure previste dall'articolo  31-ter
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, a condizione che non sia stato  concluso  il  relativo  accordo,
previa comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'espressa volonta'
di rinuncia  alla  medesima  procedura.  I  soggetti  che  esercitano
l'opzione prevista dal presente comma  ripartiscono  la  somma  delle
variazioni  in  diminuzione,  relative  ai  periodi  di  imposta   di
applicazione dell'agevolazione, in tre quote annuali di pari  importo
da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive relativa al  periodo  di  imposta  in  cui
viene esercitata tale opzione e in quelle  relative  ai  due  periodi
d'imposta successivi. 
  5. Resta ferma la facolta', per  tutti  i  soggetti  che  intendano
beneficiare dell'agevolazione, di applicare le disposizioni  previste
nel  comma  2,  mediante  la  presentazione  di   una   dichiarazione
integrativa ai sensi  dell'articolo  2,  comma  8,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale  deve
essere data indicazione del possesso della documentazione  idonea  di
cui al comma 1 per ciascun periodo d'imposta oggetto di integrazione,
purche' tale dichiarazione integrativa  sia  presentata  prima  della
formale conoscenza dell'inizio di qualunque  attivita'  di  controllo
relativa al regime previsto dai commi da  37  a  45  dell'articolo  1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  6. In assenza, nei  casi  previsti  dal  presente  articolo,  della
comunicazione attestante il possesso della documentazione  idonea  di
cui al comma 1, in caso di rettifica del reddito ai sensi  del  comma
2, si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dei  commi  da  37  a  45
          dell'art.  1  della  legge  23  dicembre   2014,   n.   190
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato-legge di stabilita' 2015): 
                «37. I soggetti titolari di reddito d'impresa possono
          optare per l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 38 a 45. L'opzione ha durata per  cinque  esercizi
          sociali ed e' irrevocabile e rinnovabile. 
                38. I soggetti di cui all'art. 73, comma  1,  lettera
          d), del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni, possono esercitare l'opzione di cui al comma
          37 del presente articolo a condizione di  essere  residenti
          in Paesi con i quali sia in vigore un accordo  per  evitare
          la  doppia  imposizione  e  con  i  quali  lo  scambio   di
          informazioni sia effettivo. 
                39. I redditi  dei  soggetti  indicati  al  comma  37
          derivanti dall'utilizzo di software protetto da  copyright,
          da brevetti industriali, da disegni e modelli,  nonche'  da
          processi, formule e  informazioni  relativi  ad  esperienze
          acquisite nel campo industriale, commerciale o  scientifico
          giuridicamente tutelabili,  non  concorrono  a  formare  il
          reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50 per  cento
          del relativo ammontare. Le disposizioni del presente  comma
          si  applicano  anche  ai  redditi  derivanti  dall'utilizzo
          congiunto  di  beni  immateriali,  collegati  tra  loro  da
          vincoli di complementarita', ai fini della realizzazione di
          un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un  processo
          o  di  un  gruppo  di  processi,  sempre  che  tra  i  beni
          immateriali  utilizzati   congiuntamente   siano   compresi
          unicamente quelli indicati nel primo periodo.  In  caso  di
          utilizzo diretto dei beni indicati, il contributo economico
          di  tali  beni  alla  produzione  del  reddito  complessivo
          beneficia  dell'esclusione  di  cui  al  presente  comma  a
          condizione che lo stesso sia determinato sulla base  di  un
          apposito accordo conforme a quanto previsto dall'art. 8 del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni. In tali ipotesi la  procedura  di
          ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e
          in   contraddittorio   con   l'Agenzia    delle    entrate,
          dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti
          e dei criteri per l'individuazione dei componenti  negativi
          riferibili ai predetti componenti positivi. Nel caso in cui
          i  redditi  siano  realizzati  nell'ambito  di   operazioni
          intercorse con societa' che direttamente  o  indirettamente
          controllano  l'impresa,  ne   sono   controllate   o   sono
          controllate dalla stessa societa' che controlla  l'impresa,
          gli stessi possono essere  determinati  sulla  base  di  un
          apposito accordo conforme a quanto previsto dall'art. 8 del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  e
          successive modificazioni. 
                40. Non concorrono a formare il  reddito  complessivo
          in  quanto  escluse  dalla  formazione   del   reddito   le
          plusvalenze derivanti dalla cessione dei  beni  di  cui  al
          comma 39, a condizione che  almeno  il  90  per  cento  del
          corrispettivo derivante dalla cessione  dei  predetti  beni
          sia reinvestito, prima della chiusura del  secondo  periodo
          di imposta successivo a quello nel quale si  e'  verificata
          la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo  di  altri
          beni immateriali di  cui  al  comma  39.  Si  applicano  le
          disposizioni relative al ruling previste dal quarto periodo
          del comma 39. 
                41. Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano
          a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione di cui
          al comma 37 svolgano le attivita' di  ricerca  e  sviluppo,
          anche mediante contratti di ricerca stipulati con  societa'
          diverse  da  quelle  che  direttamente   o   indirettamente
          controllano  l'impresa,  ne   sono   controllate   o   sono
          controllate dalla stessa societa' che  controlla  l'impresa
          ovvero con  universita'  o  enti  di  ricerca  e  organismi
          equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui  al
          comma 39. 
                42. La quota di reddito  agevolabile  e'  determinata
          sulla base del rapporto tra: 
                  a) i costi di  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,
          rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per  il  mantenimento,
          l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale  di  cui
          al comma 39; 
                  b) i costi complessivi, rilevanti ai fini  fiscali,
          sostenuti per produrre tale bene. 
                42-bis. L'ammontare di cui alla lettera a) del  comma
          42 e' aumentato  di  un  importo  corrispondente  ai  costi
          sostenuti per l'acquisizione del  bene  immateriale  o  per
          contratti di ricerca, relativi allo stesso bene,  stipulati
          con societa' che direttamente o indirettamente  controllano
          l'impresa, ne sono controllate  o  sono  controllate  dalla
          stessa societa' che controlla l'impresa fino a  concorrenza
          del trenta per cento del medesimo  ammontare  di  cui  alla
          predetta lettera a). 
                42-ter. 
                43. L'esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma  37
          rileva anche ai fini della determinazione del valore  della
          produzione netta di cui al decreto legislativo 15  dicembre
          1997, n. 446. 
                44. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministero dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, sono  adottate  le
          disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al  fine
          di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42. 
                45. Le disposizioni di cui ai commi da  37  a  44  si
          applicano a decorrere dal periodo  d'imposta  successivo  a
          quello in corso al  31  dicembre  2014.  Per  tale  periodo
          d'imposta  e  per  quello  successivo,  la  percentuale  di
          esclusione  dal  concorso  alla  formazione   del   reddito
          complessivo di cui al comma 39 e' fissata, rispettivamente,
          in misura pari al 30 e al 40 per cento. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'art.  31-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600 (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi): 
                «Art. 31-ter (Accordi preventivi per le  imprese  con
          attivita' internazionale). - 1. Le  imprese  con  attivita'
          internazionale hanno accesso ad una  procedura  finalizzata
          alla  stipula  di  accordi   preventivi,   con   principale
          riferimento ai seguenti ambiti: 
                  a) preventiva definizione  in  contraddittorio  dei
          metodi di calcolo del valore normale  delle  operazioni  di
          cui al comma 7, dell'art. 110 del testo unico delle imposte
          sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei valori di uscita
          o di ingresso in caso  di  trasferimento  della  residenza,
          rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis  del
          medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono  al  regime
          dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura
          di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva
          definizione in contraddittorio dei metodi  di  calcolo  del
          valore  normale  delle  operazioni  di  cui  al  comma   10
          dell'art. 110  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 917 del 1986; 
                  b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
          di origine  convenzionale,  concernenti  l'attribuzione  di
          utili e perdite alla stabile  organizzazione  in  un  altro
          Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile
          organizzazione in Italia di un soggetto non residente; 
                  c) valutazione preventiva della sussistenza o  meno
          dei requisiti che configurano  una  stabile  organizzazione
          situata nel  territorio  dello  Stato,  tenuti  presenti  i
          criteri  previsti  dall'art.  162  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi approvato con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nonche'  dalle
          vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni  stipulate
          all'Italia; 
                  d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche
          di origine convenzionale,  concernenti  l'erogazione  o  la
          percezione di dividendi,  interessi  e  royalties  e  altri
          componenti reddituali a o da soggetti non residenti. 
                2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano  le  parti
          per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati
          e  per  i  quattro  periodi  d'imposta  successivi,   salvo
          mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti
          ai fini  degli  accordi  sottoscritti  e  risultanti  dagli
          stessi.  Tuttavia,  qualora  conseguano  ad  altri  accordi
          conclusi con le autorita'  competenti  di  Stati  esteri  a
          seguito   delle   procedure   amichevoli   previste   dalle
          convenzioni internazionali contro  le  doppie  imposizioni,
          gli accordi di cui al comma 1 vincolano le  parti,  secondo
          quanto  convenuto  con  dette  autorita',  a  decorrere  da
          periodi di imposta  precedenti  purche'  non  anteriori  al
          periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della
          relativa istanza da parte del contribuente. 
                3. Qualora le circostanze di fatto  e  di  diritto  a
          base dell'accordo di cui al comma 1  ricorrano  per  uno  o
          piu' dei periodi di imposta precedenti alla stipula ma  non
          anteriori a quello in  corso  alla  data  di  presentazione
          dell'istanza, relativamente a tali periodi  di  imposta  e'
          concessa  la  facolta'  al  contribuente  di   far   valere
          retroattivamente  l'accordo  stesso,  provvedendo,  ove  si
          renda a tal fine necessario  rettificare  il  comportamento
          adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero
          alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi
          dell'art. 2, comma 8,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in
          entrambi i casi, delle relative sanzioni. 
                4. 
                5. Per i periodi d'imposta di validita' dell'accordo,
          l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
          articoli 32 e seguenti soltanto in  relazione  a  questioni
          diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo. 
                6. La richiesta di accordo preventivo  e'  presentata
          al competente Ufficio della Agenzia delle entrate,  secondo
          quanto stabilito  con  provvedimento  del  Direttore  della
          medesima  Agenzia.  Con  il  medesimo  provvedimento   sono
          definite le modalita' con le quali  il  competente  Ufficio
          procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo
          e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di
          diritto su cui l'accordo si basa. 
                7. Qualunque riferimento all'art. 8 del decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  ovunque  presente,
          deve intendersi effettuato al presente articolo.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  1
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471  (Riforma
          delle sanzioni tributarie non penali in materia di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'art. 3, comma  133,  lettera  q),
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
                «Art. 1 (Violazioni relative alla dichiarazione delle
          imposte  sui  redditi  e   dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive). - 1. (Omissis). 
                2. Se nella dichiarazione e' indicato, ai fini  delle
          singole imposte, un reddito o un  valore  della  produzione
          imponibile  inferiore  a  quello  accertato,  o,  comunque,
          un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore
          a quello spettante, si applica la  sanzione  amministrativa
          dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta
          dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa
          sanzione si applica se  nella  dichiarazione  sono  esposte
          indebite detrazioni  d'imposta  ovvero  indebite  deduzioni
          dall'imponibile, anche se esse  sono  state  attribuite  in
          sede di ritenuta alla fonte. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 8  dell'art.  2
          del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
          n. 322 (Regolamento recante modalita' per la  presentazione
          delle dichiarazioni  relative  alle  imposte  sui  redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita'   produttive   e
          all'imposta sul valore  aggiunto,  ai  sensi  dell'art.  3,
          comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
                «Art.  2  (Termine   per   la   presentazione   della
          dichiarazione in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di
          I.R.A.P.). - (Omissis). 
                8.  Salva  l'applicazione  delle  sanzioni  e   ferma
          restando   l'applicazione   dell'art.   13   del    decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni  dei
          redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
          e dei sostituti  d'imposta  possono  essere  integrate  per
          correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
          determinato l'indicazione di un maggiore  o  di  un  minore
          imponibile o, comunque, di  un  maggiore  o  di  un  minore
          debito d'imposta ovvero di  un  maggiore  o  di  un  minore
          credito, mediante successiva dichiarazione  da  presentare,
          secondo le disposizioni  di  cui  all'art.  3,  utilizzando
          modelli  conformi  a  quelli  approvati  per   il   periodo
          d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,  non  oltre  i
          termini stabiliti dall'art. 43 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                (Omissis).».