Art. 4 decies 
 
 
                 Norma di interpretazione autentica 
                 in materia di ravvedimento parziale 
 
  1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
472, e' inserito il seguente: 
    «Art. 13-bis. - (Ravvedimento parziale) -  1.  L'articolo  13  si
interpreta nel senso che e' consentito al contribuente  di  avvalersi
dell'istituto  del  ravvedimento  anche   in   caso   di   versamento
frazionato, purche' nei tempi prescritti dalle  lettere  a),  a-bis),
b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo  articolo
13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia  versata  in  ritardo  e  il
ravvedimento, con il versamento della  sanzione  e  degli  interessi,
intervenga successivamente, la  sanzione  applicabile  corrisponde  a
quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi  sono
dovuti per l'intero periodo del ritardo;  la  riduzione  prevista  in
caso di ravvedimento e' riferita al momento del perfezionamento dello
stesso. Nel caso di versamento  tardivo  dell'imposta  frazionata  in
scadenze  differenti,   al   contribuente   e'   consentito   operare
autonomamente il  ravvedimento  per  i  singoli  versamenti,  con  le
riduzioni di cui al precedente  periodo,  ovvero  per  il  versamento
complessivo, applicando  in  tal  caso  alla  sanzione  la  riduzione
individuata in base alla data in cui la stessa e' regolarizzata. 
  2. Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  ai  soli
tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate».