Art. 4 bis 
 
Semplificazioni in materia di controlli formali  delle  dichiarazioni
  dei redditi e termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione
  telematica dei redditi 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma  1,  gli  uffici,  ai
sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,
non  chiedono  ai  contribuenti  documenti  relativi  a  informazioni
disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da  parte  di
soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi
o comunicativi, salvo che la richiesta  riguardi  la  verifica  della
sussistenza  di  requisiti  soggettivi   che   non   emergono   dalle
informazioni  presenti  nella  stessa  anagrafe  ovvero  elementi  di
informazione  in  possesso   dell'amministrazione   finanziaria   non
conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di
documenti  effettuate  dall'amministrazione  per  dati  gia'  in  suo
possesso sono considerate inefficaci». 
  2. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «30 settembre»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 novembre»; 
    b) al comma 2, le parole: «del nono mese» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'undicesimo mese». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  36-ter  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni).
          -   1.   Gli   uffici    periferici    dell'amministrazione
          finanziaria, procedono, entro il 31  dicembre  del  secondo
          anno successivo a quello  di  presentazione,  al  controllo
          formale delle dichiarazioni presentate dai  contribuenti  e
          dai sostituti d'imposta, sulla base dei  criteri  selettivi
          fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto  di
          specifiche  analisi  del  rischio  di  evasione   e   delle
          capacita' operative dei medesimi uffici. 
                2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: 
                  a) escludere in tutto o in parte lo scomputo  delle
          ritenute d'acconto non risultanti dalle  dichiarazioni  dei
          sostituti d'imposta, dalle comunicazioni  di  cui  all'art.
          20,  terzo  comma,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica.  29   settembre   1973,   n.   605,   o   dalle
          certificazioni  richieste  ai  contribuenti  ovvero   delle
          ritenute risultanti in misura inferiore a  quella  indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; 
                  b) escludere in tutto  o  in  parte  le  detrazioni
          d'imposta non spettanti in base ai documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo. 78,  comma
          25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 
                  c) escludere in tutto o in parte le  deduzioni  dal
          reddito non spettanti in base  ai  documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); 
                  d) determinare i  crediti  d'imposta  spettanti  in
          base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai  documenti
          richiesti ai contribuenti; 
                  e) liquidare la maggiore imposta sul reddito  delle
          persone   fisiche   e   i   maggiori   contributi    dovuti
          sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti  da  piu'
          dichiarazioni o certificati di cui  all'art.  1,  comma  4,
          lettera d), presentati per  lo  stesso  anno  dal  medesimo
          contribuente; 
                  f) correggere gli errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 
                3. Ai fini dei commi 1 e  2,  il  contribuente  o  il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai dati contenuti  nella  dichiarazione  e  ad  eseguire  o
          trasmettere ricevute di versamento e  altri  documenti  non
          allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti  da
          terzi. 
                3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma  1,  gli
          uffici, ai sensi dell'art.  6,  comma  4,  della  legge  27
          luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti
          relativi   a   informazioni    disponibili    nell'anagrafe
          tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in
          ottemperanza  a  obblighi  dichiarativi,  certificativi   o
          comunicativi, salvo che la richiesta riguardi  la  verifica
          della sussistenza di requisiti soggettivi che non  emergono
          dalle informazioni presenti nella  stessa  anagrafe  ovvero
          elementi di informazione in  possesso  dell'amministrazione
          finanziaria  non   conformi   a   quelli   dichiarati   dal
          contribuente. Eventuali richieste di  documenti  effettuate
          dall'amministrazione per dati gia'  in  suo  possesso  sono
          considerate inefficaci. 
                4. L'esito del controllo  formale  e'  comunicato  al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi  che  hanno  dato   luogo   alla   rettifica   degli
          imponibili, delle imposte, delle ritenute alla  fonte,  dei
          contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche  la
          segnalazione di eventuali dati ed elementi non  considerati
          o valutati erroneamente in sede di controllo formale  entro
          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della
          comunicazione.» 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art.  2  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  322  del
          1998, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.  2  (Termine   per   la   presentazione   della
          dichiarazione in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di
          I.R.A.P.). - 1. Le persone  fisiche  e  le  societa'  o  le
          associazioni di cui all'art. 6 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  presentano  la
          dichiarazione secondo le disposizioni di  cui  all'art.  3,
          per il tramite di una banca o di  un  ufficio  della  Poste
          italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero  in
          via telematica entro il 30 novembre dell'anno successivo  a
          quello di chiusura del periodo di imposta. 
                2. I soggetti all'imposta sul reddito  delle  persone
          giuridiche,  presentano   la   dichiarazione   secondo   le
          disposizioni di cui all'art. 3  in  via  telematica,  entro
          l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di
          chiusura del periodo d'imposta. 
                (Omissis).».