Art. 4 quater 
 
 
                     Semplificazioni in materia 
                       di versamento unitario 
 
  1.  Al  comma  2  dell'articolo  17  del  decreto   legislativo   9
luglio1997, n. 241, dopo la lettera  h-quinquies)  sono  aggiunte  le
seguenti: 
    «h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
    h-septies) alle tasse scolastiche ». 
  2. Le disposizioni di cui alle lettere h-sexies) e  h-septies)  del
comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.
241,  introdotte  dal  comma  1  del  presente  articolo,  acquistano
efficacia a decorrere dal primo giorno del sesto  mese  successivo  a
quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e, in ogni caso, non  prima  del  1°
gennaio 2020. 
  3. All'articolo 1 del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4,  le  parole:  «o  negli  appositi  conti  correnti
postali, aperti  ai  sensi  del  predetto  decreto  interministeriale
utilizzando  apposito  bollettino  conforme  a  quello  allegato   al
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oppure mediante il
sistema del versamento unitario, di cui agli articoli 17  e  seguenti
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai  casi
in cui non sia possibile utilizzare il  modello  di  versamento  "F24
Enti pubblici", di cui al provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate 1° dicembre 2015»; 
    b) al comma 6, le parole: «bollettino di conto corrente  postale»
sono sostituite dalle seguenti: «il sistema del versamento  unitario,
di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo  9  luglio
1997, n.  241,  limitatamente  ai  casi  in  cui  non  sia  possibile
utilizzare il modello di versamento "F24 Enti pubblici",  di  cui  al
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  1°  dicembre
2015». 
  4. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e' sostituito dal seguente: 
  «143.  Il  versamento  dell'addizionale   comunale   all'IRPEF   e'
effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni
di riferimento.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  previa  intesa  in  sede   di
Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  definite   le
modalita' per l'attuazione del presente comma e per  la  ripartizione
giornaliera, da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate  in  favore  dei
comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti  e  dai  sostituti
d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo
anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni  fiscali,  senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica.  Con  il  medesimo
decreto e' stabilito il termine a decorrere dal quale sono  applicate
le modalita' di versamento previste dal presente comma». 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari  a
1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto. 
  6.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle risorse  umane,
finanziarie e  strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  5.000  euro   annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis); 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                2-bis. 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 1998,  n.
          421 (Regolamento recante disciplina delle modalita'  e  dei
          termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta
          dalle amministrazioni statali e  dagli  enti  pubblici,  da
          adottare ai sensi dell'art. 30,  comma  5,  del  d.lgs.  15
          dicembre 1997, n.  446),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «1.  1.  Il  versamento   dell'acconto   dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive previsto dall'art. 30,
          comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,
          dovuto dagli organi e dalle amministrazioni dello  Stato  e
          dagli enti pubblici di  cui  agli  articoli  87,  comma  1,
          lettere c) e d), e 88 del testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi  approvato  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e'  effettuato  in
          favore delle regioni e province autonome  con  le  seguenti
          modalita'. 
                2. Le amministrazioni centrali dello Stato effettuano
          il  versamento  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
          produttive con emissione di titolo  di  spesa  estinguibile
          mediante  accreditamento  ai  pertinenti   conti   correnti
          istituiti con il decreto interministeriale di cui  all'art.
          40 del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
                3. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano  nonche'  gli  enti  previdenziali  elencati  nella
          tabella B allegata alla legge  29  ottobre  1984,  n.  720,
          provvedono  al  versamento  dell'imposta  regionale   sulle
          attivita' produttive con operazioni di giroconto dai propri
          conti  ordinari  presso  la  tesoreria  centrale  ai  conti
          correnti istituiti  ai  sensi  dell'art.  40  del  predetto
          decreto legislativo n. 446 del 1997. 
                4. Le amministrazioni periferiche dello Stato,  anche
          ad ordinamento autonomo, titolari di contabilita' speciali,
          o di ordini di accreditamento, gli ordinatori secondari  di
          spese  statali  nonche'  le  amministrazioni  degli  organi
          costituzionali effettuano i versamenti dovuti con emissione
          di titolo di  spesa  estinguibile  mediante  accreditamento
          alle pertinenti contabilita' speciali di  girofondi  oppure
          mediante il sistema del versamento unitario,  di  cui  agli
          articoli 17 e seguenti del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n.  ?241,  limitatamente  ai  casi  in  cui  non  sia
          possibile utilizzare il modello  di  versamento  «F24  Enti
          pubblici»,  di   cui   al   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015. 
                5. Gli enti pubblici, elencati nella tabella A  della
          legge n. 720 del 1984 titolari  di  contabilita'  speciali,
          provvedono  al  versamento  dell'imposta  regionale   sulle
          attivita' produttive  con  operazione  di  giroconto  dalle
          proprie contabilita' speciali alle pertinenti  contabilita'
          speciali di girofondi. 
                6. Gli enti pubblici diversi da quelli  indicati  nei
          commi precedenti corrispondono  l'imposta  regionale  sulle
          attivita' produttive mediante  il  sistema  del  versamento
          unitario, di cui agli articoli 17 e  seguenti  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. ?241, limitatamente  ai  casi
          in  cui  non  sia  possibile  utilizzare  il   modello   di
          versamento «F24 Enti pubblici», di cui al provvedimento del
          direttore dell'Agenzia delle entrate 1° dicembre 2015.».