Art. 4 quinquies 
 
 
           Semplificazione in materia di indici sintetici 
                      di affidabilita' fiscale 
 
  1. Al fine di ridurre gli oneri dei contribuenti ed evitare  errori
in fase dichiarativa, all'articolo 9-bis del decreto-legge 24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Dai modelli da utilizzare per  la  comunicazione  dei  dati
rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i  dati
gia' contenuti  negli  altri  quadri  dei  modelli  di  dichiarazione
previsti  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,  approvati  con  il
provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.
322, fermo  restando  l'utilizzo,  ai  fini  dell'applicazione  degli
indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento  di  cui  al
comma  4  del  presente  articolo.  L'Agenzia  delle  entrate   rende
disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio
sito internet istituzionale, i dati in  suo  possesso  che  risultino
utili  per  la  comunicazione  di  cui  al  precedente  periodo.   Le
disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2020». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  0,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente
decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge
          24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21  giugno  2017,  n.  96  (Disposizioni  urgenti  in
          materia  finanziaria,  iniziative  a  favore   degli   enti
          territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite  da
          eventi sismici e misure per lo sviluppo),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art.  9-bis  (Indici  sintetici   di   affidabilita'
          fiscale). - 1. Al fine di  favorire  l'emersione  spontanea
          delle basi imponibili e di stimolare  l'assolvimento  degli
          obblighi  tributari  da  parte  dei   contribuenti   e   il
          rafforzamento   della   collaborazione   tra    questi    e
          l'Amministrazione  finanziaria,  anche  con  l'utilizzo  di
          forme di comunicazione preventiva  rispetto  alle  scadenze
          fiscali, sono istituiti indici sintetici  di  affidabilita'
          fiscale per gli esercenti  attivita'  di  impresa,  arti  o
          professioni, di seguito denominati  "indici".  Gli  indici,
          elaborati con una metodologia basata su analisi di  dati  e
          informazioni   relativi   a   piu'    periodi    d'imposta,
          rappresentano la sintesi di indicatori  elementari  tesi  a
          verificare la  normalita'  e  la  coerenza  della  gestione
          aziendale o professionale, anche con riferimento a  diverse
          basi imponibili, ed esprimono su una scala da  1  a  10  il
          grado  di  affidabilita'  fiscale  riconosciuto  a  ciascun
          contribuente, anche al fine di consentire  a  quest'ultimo,
          sulla  base   dei   dati   dichiarati   entro   i   termini
          ordinariamente previsti, l'accesso al  regime  premiale  di
          cui al comma 11. 
                2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze  entro  il  31  dicembre  del
          periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali
          integrazioni degli indici, indispensabili per tenere  conto
          di situazioni di natura straordinaria,  anche  correlate  a
          modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati,
          con particolare riguardo a determinate attivita' economiche
          o aree  territoriali,  sono  approvate  entro  il  mese  di
          febbraio del periodo d'imposta successivo a quello  per  il
          quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a  revisione
          almeno ogni  due  anni  dalla  loro  prima  applicazione  o
          dall'ultima  revisione.  Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate, da emanare  entro  il  mese  di
          gennaio di ciascun  anno,  sono  individuate  le  attivita'
          economiche per le quali devono essere elaborati gli  indici
          ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre  2017,  il  provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  di   cui   al
          precedente periodo e' emanato entro  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
                3. I dati  rilevanti  ai  fini  della  progettazione,
          della realizzazione, della costruzione e  dell'applicazione
          degli indici sono  acquisiti  dalle  dichiarazioni  fiscali
          previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti  informative
          disponibili  presso  l'anagrafe  tributaria,   le   agenzie
          fiscali, l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,
          l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
          di finanza, nonche' da altre fonti. 
                4.  I  contribuenti  cui  si  applicano  gli   indici
          dichiarano,  anche  al  fine  di   consentire   un'omogenea
          raccolta  informativa,  i  dati  economici,   contabili   e
          strutturali  rilevanti  per  l'applicazione  degli  stessi,
          sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
          tecnica  e  metodologica  approvata  con  il  decreto   del
          Ministro dell'economia e delle finanze di cui al  comma  2,
          indipendentemente dal regime di determinazione del  reddito
          utilizzato. Con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per
          il quale si applicano gli indici, sono individuati  i  dati
          di cui al periodo precedente.  La  disposizione  del  primo
          periodo si  applica,  nelle  more  dell'approvazione  degli
          indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche
          ai parametri previsti dall'art. 3,  commi  da  181  a  189,
          della legge 28 dicembre 1995,  n.  549,  e  agli  studi  di
          settore previsti  dall'art.  62-bis  del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017
          e 2018, il provvedimento di  cui  al  secondo  periodo  del
          presente  comma  e'  emanato  entro  il  termine   previsto
          dall'art. 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  per
          l'approvazione dei modelli  di  dichiarazione  relativi  ai
          predetti periodi d'imposta. 
                4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione
          dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione  degli  indici
          sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri  quadri  dei
          modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui
          redditi, approvati con il provvedimento previsto  dall'art.
          1,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  fermo
          restando  l'utilizzo,  ai  fini   dell'applicazione   degli
          indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di
          cui al comma  4  del  presente  articolo.  L'Agenzia  delle
          entrate  rende  disponibili   agli   operatori   economici,
          nell'area   riservata    del    proprio    sito    internet
          istituzionale, i dati in suo possesso che  risultino  utili
          per la comunicazione  di  cui  al  precedente  periodo.  Le
          disposizioni del presente comma si  applicano  dal  periodo
          d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. 
                5. L'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  dei
          contribuenti o  degli  intermediari  di  cui  essi  possono
          avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche
          e delle nuove tecnologie informatiche,  appositi  programmi
          informatici   di   ausilio   alla   compilazione   e   alla
          trasmissione dei dati  di  cui  al  comma  4,  nonche'  gli
          elementi e le informazioni  derivanti  dall'elaborazione  e
          dall'applicazione degli indici. 
                6. Gli indici non si applicano ai  periodi  d'imposta
          nei quali il contribuente: 
                  a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non  si
          trova in condizioni di normale svolgimento della stessa; 
                  b) dichiara ricavi di cui  all'art.  85,  comma  1,
          esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
          di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
          al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
          dei relativi indici. 
                7. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  possono  essere  previste  ulteriori  ipotesi   di
          esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
          tipologie di contribuenti. 
                8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' istituita una commissione di esperti,  designati
          dallo   stesso   Ministro,   tenuto   anche   conto   delle
          segnalazioni   dell'Amministrazione   finanziaria,    delle
          organizzazioni  economiche  di  categoria  e  degli  ordini
          professionali. La commissione  e'  sentita  nella  fase  di
          elaborazione   e,   prima   dell'approvazione    e    della
          pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio  parere
          sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta'  cui
          si riferisce nonche'  sulle  attivita'  economiche  per  le
          quali devono essere  elaborati  gli  indici.  I  componenti
          della commissione partecipano alle sue attivita'  a  titolo
          gratuito. Non  spetta  ad  essi  il  rimborso  delle  spese
          eventualmente  sostenute.  Fino  alla  costituzione   della
          commissione di cui al presente comma, le sue funzioni  sono
          svolte dalla commissione degli esperti di cui all'art.  10,
          comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni  di
          quest'ultima sono attribuite alla  commissione  di  cui  al
          presente  comma  a   decorrere   dalla   data   della   sua
          costituzione. 
                9. Per  i  periodi  d'imposta  per  i  quali  trovano
          applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
          indicare nelle dichiarazioni fiscali  ulteriori  componenti
          positivi,  non  risultanti   dalle   scritture   contabili,
          rilevanti per la determinazione della  base  imponibile  ai
          fini delle imposte sui redditi, per migliorare  il  proprio
          profilo di affidabilita' nonche'  per  accedere  al  regime
          premiale di cui al  comma  11.  Tali  ulteriori  componenti
          positivi rilevano  anche  ai  fini  dell'imposta  regionale
          sulle attivita' produttive e determinano un  corrispondente
          maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul
          valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore  aggiunto,
          salva  prova  contraria,  all'ammontare   degli   ulteriori
          componenti  positivi  di  cui  ai  precedenti  periodi   si
          applica, tenendo conto  dell'esistenza  di  operazioni  non
          soggette ad imposta  ovvero  soggette  a  regimi  speciali,
          l'aliquota media  risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta
          relativa alle operazioni imponibili,  diminuita  di  quella
          relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il  volume
          d'affari dichiarato. 
                10. La dichiarazione degli importi di cui al comma  9
          non comporta  l'applicazione  di  sanzioni  e  interessi  a
          condizione che il versamento  delle  relative  imposte  sia
          effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per
          il versamento  a  saldo  delle  imposte  sui  redditi,  con
          facolta' di effettuare il  pagamento  rateale  delle  somme
          dovute a titolo di saldo e  di  acconto  delle  imposte  ai
          sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9  luglio  1997,
          n. 241. 
                11. In relazione ai diversi livelli di  affidabilita'
          fiscale   conseguenti   all'applicazione   degli    indici,
          determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori
          componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti  i
          seguenti benefici: 
                  a)  l'esonero   dall'apposizione   del   visto   di
          conformita' per la compensazione di crediti per un  importo
          non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta
          sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000
          euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta
          regionale sulle attivita' produttive; 
                  b)  l'esonero   dall'apposizione   del   visto   di
          conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia  per  i
          rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto  per  un  importo
          non superiore a 50.000 euro annui; 
                  c) l'esclusione dell'applicazione della  disciplina
          delle societa' non operative di cui all'art. 30 della legge
          23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto  previsto
          al secondo periodo del  comma  36-decies  dell'art.  2  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
                  d) l'esclusione  degli  accertamenti  basati  sulle
          presunzioni semplici  di  cui  all'art.  39,  primo  comma,
          lettera d), secondo periodo,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art.  54,
          secondo comma, secondo periodo, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
                  e)  l'anticipazione  di   almeno   un   anno,   con
          graduazione in funzione del livello di  affidabilita',  dei
          termini  di  decadenza  per  l'attivita'  di   accertamento
          previsti dall'art. 43, comma 1, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento
          al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'art. 57,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633; 
                  f) l'esclusione della determinazione sintetica  del
          reddito complessivo di cui  all'art.  38  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  a
          condizione  che  il  reddito  complessivo  accertabile  non
          ecceda di due terzi il reddito dichiarato. 
                12.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono individuati i livelli  di  affidabilita'
          fiscale, anche con riferimento alle  annualita'  pregresse,
          ai quali e' collegata la graduazione dei benefici  premiali
          indicati al comma 11; i  termini  di  accesso  ai  benefici
          possono essere differenziati  tenendo  conto  del  tipo  di
          attivita' svolto dal contribuente. 
                13. Con riferimento al periodo d'imposta  interessato
          dai benefici premiali di  cui  al  comma  11,  in  caso  di
          violazioni che comportano l'obbligo di  denuncia  ai  sensi
          dell'art. 331 del codice di procedura penale  per  uno  dei
          reati previsti dal decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.
          74, non si applicano le disposizioni di cui  al  comma  11,
          lettere c), d), e) e f), del presente articolo. 
                14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della  guardia
          di finanza, nel definire specifiche strategie di  controllo
          basate su analisi del rischio di evasione fiscale,  tengono
          conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti
          derivante  dall'applicazione  degli  indici  nonche'  delle
          informazioni presenti nell'apposita  sezione  dell'anagrafe
          tributaria di cui all'art. 7, sesto comma, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. 
                15. All'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998,
          n. 146, dopo le parole: "studi di settore,"  sono  inserite
          le  seguenti:  "degli  indici  sintetici  di  affidabilita'
          fiscale". La societa'  indicata  nell'art.  10,  comma  12,
          della legge 8 maggio 1998, n. 146,  provvede,  altresi',  a
          porre in essere ogni altra attivita'  idonea  a  sviluppare
          innovative tecniche di elaborazione dei dati, a  potenziare
          le attivita' di  analisi  per  contrastare  la  sottrazione
          all'imposizione delle  basi  imponibili,  anche  di  natura
          contributiva,  ad  aggiornare  la  mappa  del  rischio   di
          evasione e a individuare le relative  aree  territoriali  e
          settoriali  di  intervento.  Al  fine  di   consentire   lo
          svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo  e
          di assicurare il coordinamento delle stesse  con  ulteriori
          attivita'  svolte  dalla  medesima   societa'   per   altre
          finalita' e per conto di altre amministrazioni,  la  stessa
          societa'  puo'  stipulare  specifiche  convenzioni  con  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri
          soggetti. Tali convenzioni,  aventi  ad  oggetto  anche  lo
          scambio,  l'utilizzo  e  la  condivisione  dei  dati,   dei
          risultati delle elaborazioni  e  delle  nuove  metodologie,
          nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente  per
          le finalita'  stabilite  dal  presente  comma  o  da  altre
          disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
          la mappa  del  rischio  di  evasione  e  l'analisi  per  il
          contrasto della sottrazione di basi  imponibili,  anche  di
          natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
          di competenza,  con  le  agenzie  fiscali,  con  l'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale,  con   l'Ispettorato
          nazionale del lavoro  e  con  il  Corpo  della  guardia  di
          finanza. Le  quote  di  partecipazione  al  capitale  della
          societa' di cui  al  secondo  periodo  del  presente  comma
          possono essere cedute, in tutto o in  parte,  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in
          conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui  al
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
                16. Nei casi di  omissione  della  comunicazione  dei
          dati   rilevanti    ai    fini    della    costruzione    e
          dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta
          o incompleta dei medesimi  dati,  si  applica  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria prevista dall'art.  8,  comma  1,
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia
          delle entrate, prima della contestazione della  violazione,
          mette a disposizione del contribuente, con le modalita'  di
          cui all'art. 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre
          2014,  n.  190,  le  informazioni  in   proprio   possesso,
          invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o
          a  correggere  spontaneamente  gli  errori  commessi.   Del
          comportamento  del  contribuente  si  tiene   conto   nella
          graduazione della misura della  sanzione.  L'Agenzia  delle
          entrate, nei casi di omissione della comunicazione  di  cui
          al  primo  periodo,   puo'   altresi'   procedere,   previo
          contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto  ai  sensi,  rispettivamente,  del  secondo
          comma  dell'art.  39  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  dell'art.  55  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633. 
                17.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  sono  emanate  le  ulteriori   disposizioni
          necessarie per l'attuazione del presente articolo. 
                18.  Le  disposizioni   normative   e   regolamentari
          relative all'elaborazione e all'applicazione dei  parametri
          previsti dall'art. 3, commi da 181 a 189,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, e degli studi  di  settore  previsti
          dagli articoli 62-bis  e  62-sexies  del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre  effetti
          nei confronti dei soggetti  interessati  agli  stessi,  con
          riferimento ai periodi d'imposta in cui  si  applicano  gli
          indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto  dal  presente
          articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita'  di
          controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente
          periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi
          di settore si intendono riferite anche agli indici. Per  le
          attivita' di controllo, di accertamento  e  di  irrogazione
          delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta
          antecedenti a quelli di cui al primo periodo  si  applicano
          le disposizioni vigenti il giorno antecedente  la  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. Sono abrogati l'art. 10-bis della legge  8  maggio
          1998, n. 146, e l'art. 7-bis del decreto-legge  22  ottobre
          2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
          dicembre 2016, n. 225. 
                19. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.».