Art. 4 sexies 
 
 
                        Termini di validita' 
                della dichiarazione sostitutiva unica 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 4 dell'articolo 10 del
decreto legislativo 15 settembre 2017,  n.  147,  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «4. La DSU ha validita' dal momento della presentazione  fino  al
successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all'inizio  del  periodo  di
validita', fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui  patrimoni
presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo
anno precedente. Resta ferma la possibilita'  di  aggiornare  i  dati
prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente,
qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del   decreto
          legislativo 15 settembre 2017,  n.  147  (Disposizioni  per
          l'introduzione di una misura nazionale  di  contrasto  alla
          poverta'),  come  modificato  dal   presente   articolo   e
          dall'art. 28-bis della presente legge e con decorrenza  dal
          1° gennaio 2020: 
                «Art. 10 (ISEE  precompilato  e  aggiornamento  della
          situazione economica). - 1. A decorrere  dal  2019,  l'INPS
          precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A
          tal  fine  sono  utilizzate  le  informazioni   disponibili
          nell'Anagrafe  tributaria,  nel  Catasto  e  negli  archivi
          dell'INPS, nonche' le  informazioni  su  saldi  e  giacenze
          medie del patrimonio mobiliare  dei  componenti  il  nucleo
          familiare comunicate ai sensi dell'art. 7, sesto comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605, e  dell'art.  11,  comma  2,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e  sono  scambiati  i  dati
          mediante servizi anche di cooperazione applicativa. 
                2.  La  DSU  precompilata  puo'  essere  accettata  o
          modificata,  fatta  eccezione  per  i  trattamenti  erogati
          dall'INPS e  per  le  componenti  gia'  dichiarate  a  fini
          fiscali, per le quali e'  assunto  il  valore  a  tal  fine
          dichiarato. Laddove la dichiarazione dei  redditi  non  sia
          stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a
          fini  ISEE  possono  essere  modificate,  fatta  salva   la
          verifica  di  coerenza  rispetto  alla  dichiarazione   dei
          redditi successivamente presentata e le eventuali  sanzioni
          in caso  di  dichiarazione  mendace.  La  DSU  precompilata
          dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici
          dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi
          anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate
          attraverso   sistemi   di   autenticazione   federata,   o,
          conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza
          fiscale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio
          1997, n. 241. Con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
          politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle  entrate
          e il Garante per la protezione  dei  dati  personali,  sono
          individuate  le  modalita'  tecniche  per   consentire   al
          cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata  resa
          disponibile in via telematica dall'INPS. 
                2-bis. Resta ferma la possibilita' di  presentare  la
          DSU nella modalita' non precompilata. In tal caso, in  sede
          di attestazione  dell'ISEE,  sono  riportate  le  eventuali
          omissioni o difformita'  riscontrate  nei  dati  dichiarati
          rispetto alle informazioni disponibili di cui al  comma  1,
          incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del
          patrimonio mobiliare, secondo  modalita'  definite  con  il
          decreto di cui al comma 2. 
                3. Ferme restando le decorrenze di cui  al  comma  4,
          con il medesimo decreto di cui al comma 2, e' stabilita  la
          data a partire  dalla  quale  e'  possibile  accedere  alla
          modalita' precompilata di presentazione della DSU,  nonche'
          la  data   a   partire   dalla   quale   e'   avviata   una
          sperimentazione in materia, anche ai soli fini del rilascio
          dell'ISEE corrente ai sensi del comma 5.  Con  il  medesimo
          decreto sono stabilite le componenti della DSU che  restano
          interamente autodichiarate e non precompilate, suscettibili
          di successivo aggiornamento in  relazione  alla  evoluzione
          dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi  flussi
          d'informazione. 
                4.  La   DSU   ha   validita'   dal   momento   della
          presentazione fino al successivo 31  dicembre.  In  ciascun
          anno, all'inizio del periodo di validita',  fissato  al  1°
          gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti  nella
          DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno
          precedente. Resta ferma la  possibilita'  di  aggiornare  i
          dati prendendo  a  riferimento  i  redditi  e  i  patrimoni
          dell'anno precedente, qualora vi  sia  convenienza  per  il
          nucleo familiare. 
                5. L'ISEE corrente e  la  sua  componente  reddituale
          ISRE possono essere calcolati, in presenza di  un  ISEE  in
          corso  di  validita',  qualora  si   sia   verificata   una
          variazione della situazione lavorativa, di cui all'art.  9,
          comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  n.  159  del  2013,  ovvero   una
          variazione  dell'indicatore  della  situazione   reddituale
          corrente superiore al venticinque  per  cento,  di  cui  al
          medesimo  art.  9,  comma  2,  ovvero  un'interruzione  dei
          trattamenti previsti dall'art. 4, comma 2, lettera f),  del
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          159 del 2013. La  variazione  della  situazione  lavorativa
          deve essere avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno
          cui si riferisce il reddito considerato nell'ISEE calcolato
          in via ordinaria di  cui  si  chiede  la  sostituzione  con
          l'ISEE corrente. Nel caso di interruzione  dei  trattamenti
          di cui al primo periodo, il  periodo  di  riferimento  e  i
          redditi  utili  per  il  calcolo  dell'ISEE  corrente  sono
          individuati con le medesime modalita' applicate in caso  di
          variazione  della  situazione  lavorativa  del   lavoratore
          dipendente  a  tempo   indeterminato.   A   decorrere   dal
          quindicesimo giorno successivo  alla  data  di  entrata  in
          vigore del provvedimento di approvazione del  nuovo  modulo
          sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta  dell'ISEE
          corrente, emanato ai  sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del
          citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          159 del 2013, l'ISEE corrente e' calcolato con le modalita'
          di cui al presente comma e ha validita' di sei  mesi  dalla
          data della presentazione del  modulo  sostitutivo  ai  fini
          della   successiva    richiesta    dell'erogazione    delle
          prestazioni,  salvo  che  intervengano   variazioni   nella
          situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti;
          in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente e'  aggiornato  entro
          due mesi dalla variazione. 
                6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e
          5 cessa dal giorno successivo a quello di entrata in vigore
          delle corrispondenti modifiche al  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri n. 159 del  2013,  da  adottarsi
          entro il termine di sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
                7. A decorrere dalla data stabilita  nel  decreto  di
          cui al comma 3, al fine  di  agevolare  la  precompilazione
          della DSU per l'ISEE corrente, nonche'  la  verifica  delle
          comunicazioni  di  cui  all'art.  11,  comma  2,  da  parte
          dell'INPS e per la verifica dello stato  di  disoccupazione
          di  cui  all'art.  3,  comma  3,  da  parte  degli   organi
          competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui  all'art.
          9-bis  del  decreto-legge  1°   ottobre   1996,   n.   510,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla
          retribuzione o al compenso.».