Art. 4 septies 
 
 
                        Conoscenza degli atti 
                          e semplificazione 
 
  1. All'articolo  6  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3.  L'amministrazione  finanziaria  assume  iniziative   volte   a
garantire che i modelli di dichiarazione, le relative  istruzioni,  i
servizi  telematici,  la  modulistica  e  i   documenti   di   prassi
amministrativa siano  messi  a  disposizione  del  contribuente,  con
idonee modalita' di comunicazione e di pubblicita',  almeno  sessanta
giorni prima del termine assegnato al contribuente per  l'adempimento
al quale si riferiscono»; 
    b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis.  I  modelli  e  le  relative   istruzioni   devono   essere
comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia
tributaria.   L'amministrazione   finanziaria   assicura    che    il
contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con  il  minor
numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli. 
  3-ter. Le amministrazioni  interessate  provvedono  alle  attivita'
relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 27 luglio
          2000, n.  212  (Disposizioni  in  materia  di  statuto  dei
          diritti del contribuente), come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione).  -
          1.   L'amministrazione    finanziaria    deve    assicurare
          l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti
          a lui destinati.  A  tal  fine  essa  provvede  comunque  a
          comunicarli  nel   luogo   di   effettivo   domicilio   del
          contribuente,  quale  desumibile  dalle   informazioni   in
          possesso  della   stessa   amministrazione   o   di   altre
          amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero
          nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio  speciale
          ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli
          atti da comunicare. Gli atti sono in ogni  caso  comunicati
          con modalita' idonee a garantire che il loro contenuto  non
          sia conosciuto da soggetti diversi dal  loro  destinatario.
          Restano ferme le disposizioni in materia di notifica  degli
          atti tributari. 
                2. L'amministrazione deve informare  il  contribuente
          di ogni fatto o circostanza  a  sua  conoscenza  dai  quali
          possa derivare il  mancato  riconoscimento  di  un  credito
          ovvero l'irrogazione di  una  sanzione,  richiedendogli  di
          integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il
          riconoscimento, seppure parziale, di un credito. 
                3. L'amministrazione  finanziaria  assume  iniziative
          volte a  garantire  che  i  modelli  di  dichiarazione,  le
          relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e
          i  documenti  di  prassi  amministrativa  siano   messi   a
          disposizione del  contribuente,  con  idonee  modalita'  di
          comunicazione e  di  pubblicita',  almeno  sessanta  giorni
          prima   del   termine   assegnato   al   contribuente   per
          l'adempimento al quale si riferiscono. 
                3-bis. I modelli  e  le  relative  istruzioni  devono
          essere comprensibili  anche  ai  contribuenti  sforniti  di
          conoscenze   in   materia   tributaria.   L'amministrazione
          finanziaria assicura che il contribuente possa  ottemperare
          agli obblighi tributari con il minor numero di  adempimenti
          e nelle forme meno costose e piu' agevoli. 
                3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle
          attivita' relative  all'attuazione  dei  commi  3  e  3-bis
          nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                4. Al contribuente non possono, in ogni caso,  essere
          richiesti  documenti  ed  informazioni  gia'  in   possesso
          dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni
          pubbliche indicate  dal  contribuente.  Tali  documenti  ed
          informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi  2
          e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di
          accertamento d'ufficio  di  fatti,  stati  e  qualita'  del
          soggetto interessato dalla azione amministrativa. 
                5.  Prima  di  procedere  alle  iscrizioni  a   ruolo
          derivanti  dalla  liquidazione  di  tributi  risultanti  da
          dichiarazioni, qualora  sussistano  incertezze  su  aspetti
          rilevanti    della     dichiarazione,     l'amministrazione
          finanziaria deve invitare  il  contribuente,  a  mezzo  del
          servizio postale  o  con  mezzi  telematici,  a  fornire  i
          chiarimenti necessari o a  produrre  i  documenti  mancanti
          entro un termine congruo e comunque non inferiore a  trenta
          giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione  si
          applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga
          la spettanza di un minor rimborso  di  imposta  rispetto  a
          quello  richiesto.   La   disposizione   non   si   applica
          nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per  i  quali
          il contribuente non e' tenuto ad effettuare  il  versamento
          diretto. Sono nulli i provvedimenti  emessi  in  violazione
          delle disposizioni di cui al presente comma.».