Art. 4 octies 
 
 
                Obbligo di invito al contraddittorio 
 
  1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di  cui  al  comma  1,
lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere  di
notificazione  dell'atto  impositivo  intercorrano  meno  di  novanta
giorni, il  termine  di  decadenza  per  la  notificazione  dell'atto
impositivo e' automaticamente  prorogato  di  centoventi  giorni,  in
deroga al termine ordinario»; 
    b) prima dell'articolo 6 e' inserito il seguente: 
  «Art. 5-ter. - (Invito obbligatorio) - 1. L'ufficio, fuori dei casi
in cui sia stata rilasciata copia del processo  verbale  di  chiusura
delle operazioni  da  parte  degli  organi  di  controllo,  prima  di
emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire  di
cui all'articolo  5  per  l'avvio  del  procedimento  di  definizione
dell'accertamento. 
  2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio  di  cui
al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54,
terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633. 
  3. In  caso  di  mancata  adesione,  l'avviso  di  accertamento  e'
specificamente motivato in relazione  ai  chiarimenti  forniti  e  ai
documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio. 
  4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata,
o nelle ipotesi di fondato pericolo  per  la  riscossione,  l'ufficio
puo' notificare direttamente l'avviso di accertamento  non  preceduto
dall'invito di cui al comma 1. 
  5. Fuori dei  casi  di  cui  al  comma  4,  il  mancato  avvio  del
contraddittorio  mediante  l'invito  di  cui  al  comma  1   comporta
l'invalidita' dell'avviso  di  accertamento  qualora,  a  seguito  di
impugnazione, il contribuente dimostri in  concreto  le  ragioni  che
avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. 
  6. Restano ferme le disposizioni che  prevedono  la  partecipazione
del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento»; 
    c) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: «di cui all'articolo 5»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5 e 5-ter». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  agli  avvisi  di
accertamento emessi dal 1° luglio 2020. 
  3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6, comma 2,  5
          del  decreto   legislativo   19   giugno   1997,   n.   218
          (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e  di
          conciliazione giudiziale), come modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 5 (Avvio  del  procedimento).  -  1.  L'ufficio
          invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
          indicati: 
                  a)   i   periodi   di   imposta   suscettibili   di
          accertamento; 
                  b) il giorno e  il  luogo  della  comparizione  per
          definire l'accertamento con adesione; 
                  c)  le  maggiori  imposte,  ritenute,   contributi,
          sanzioni ed interessi dovuti; 
                  d)   i   motivi   che   hanno   dato   luogo   alla
          determinazione   delle   maggiori   imposte,   ritenute   e
          contributi di cui alla lettera c). 
                1-bis. 
                1-ter. 
                1-quater. 
                1-quinquies. 
                2. 
                3. 
              3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di  cui  al
          comma   1,   lettera   b),   e    quella    di    decadenza
          dell'amministrazione dal potere di notificazione  dell'atto
          impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il  termine
          di decadenza per la notificazione dell'atto  impositivo  e'
          automaticamente prorogato di centoventi giorni,  in  deroga
          al termine ordinario.» 
              «Art. 6 (Istanza del contribuente). - (Omissis). 
                2.  Il  contribuente  nei  cui  confronti  sia  stato
          notificato avviso  di  accertamento  o  di  rettifica,  non
          preceduto dall'invito di cui agli articoli 5 e 5-ter,  puo'
          formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto  innanzi
          la commissione tributaria  provinciale,  istanza  in  carta
          libera di accertamento con adesione, indicando  il  proprio
          recapito, anche telefonico. 
                (Omissis).».