Art. 4 octies
Obbligo di invito al contraddittorio
1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1,
lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di
notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta
giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto
impositivo e' automaticamente prorogato di centoventi giorni, in
deroga al termine ordinario»;
b) prima dell'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 5-ter. - (Invito obbligatorio) - 1. L'ufficio, fuori dei casi
in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura
delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di
emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di
cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione
dell'accertamento.
2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui
al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54,
terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633.
3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento e'
specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai
documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata,
o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto
dall'invito di cui al comma 1.
5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del
contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta
l'invalidita' dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di
impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che
avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione
del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento»;
c) al comma 2 dell'articolo 6, le parole: «di cui all'articolo 5»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5 e 5-ter».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di
accertamento emessi dal 1° luglio 2020.
3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
relative all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 6, comma 2, 5
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
(Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio
invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di
accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire l'accertamento con adesione;
c) le maggiori imposte, ritenute, contributi,
sanzioni ed interessi dovuti;
d) i motivi che hanno dato luogo alla
determinazione delle maggiori imposte, ritenute e
contributi di cui alla lettera c).
1-bis.
1-ter.
1-quater.
1-quinquies.
2.
3.
3-bis. Qualora tra la data di comparizione, di cui al
comma 1, lettera b), e quella di decadenza
dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto
impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine
di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e'
automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga
al termine ordinario.»
«Art. 6 (Istanza del contribuente). - (Omissis).
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato
notificato avviso di accertamento o di rettifica, non
preceduto dall'invito di cui agli articoli 5 e 5-ter, puo'
formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi
la commissione tributaria provinciale, istanza in carta
libera di accertamento con adesione, indicando il proprio
recapito, anche telefonico.
(Omissis).».