Art. 4 novies 
 
 
       Norma di interpretazione autentica in materia di difesa 
         in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione 
 
  1. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n.
225, si interpreta nel senso che la  disposizione  dell'articolo  43,
quarto comma, del testo unico di cui  al  regio  decreto  30  ottobre
1933, n.1611, si applica esclusivamente nei  casi  in  cui  l'Agenzia
delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa  in
giudizio, intende  non  avvalersi  dell'Avvocatura  dello  Stato  nei
giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale;  la  medesima
disposizione non si applica nei casi di indisponibilita' della stessa
Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 8  dell'art.  1
          del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2016,  n.   225
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale   e   per   il
          finanziamento di esigenze indifferibili): 
                «Art. 1 (Disposizioni in materia di  soppressione  di
          Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello  Stato).  -
          (Omissis). 
                8. L'ente e' autorizzato ad avvalersi del  patrocinio
          dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del testo
          unico  delle  leggi  e   delle   norme   giuridiche   sulla
          rappresentanza  e  difesa  in  giudizio   dello   Stato   e
          sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato,  di  cui  al
          regio decreto 30 ottobre 1933,  n.  1611,  fatte  salve  le
          ipotesi di conflitto e comunque su base  convenzionale.  Lo
          stesso  ente  puo'  altresi'  avvalersi,  sulla   base   di
          specifici criteri definiti negli atti di carattere generale
          deliberati ai sensi del comma 5 del presente  articolo,  di
          avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni  di
          cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18  aprile
          2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi ed essere rappresentato,
          davanti al tribunale  e  al  giudice  di  pace,  da  propri
          dipendenti  delegati,  che  possono   stare   in   giudizio
          personalmente;  in  ogni  caso,  ove  vengano  in   rilievo
          questioni di massima o aventi notevoli riflessi  economici,
          l'Avvocatura dello Stato,  sentito  l'ente,  puo'  assumere
          direttamente la trattazione della causa. Per il  patrocinio
          davanti alle commissioni tributarie continua ad  applicarsi
          l'art. 11, comma 2, del  decreto  legislativo  31  dicembre
          1992, n. 546. Per la  tutela  dell'integrita'  dei  bilanci
          pubblici e delle entrate degli enti  territoriali,  nonche'
          nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  decreto
          legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  le  funzioni  e  le
          attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla
          riscossione  delle  entrate  degli  enti  locali  e   delle
          societa' da  essi  partecipate  sono  affidate  a  soggetti
          iscritti  all'albo  previsto  dall'art.  53   del   decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 43 del regio decreto 30
          ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi  e
          delle norme giuridiche sulla  rappresentanza  e  difesa  in
          giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura
          dello Stato): 
                «Art. 43. - L'Avvocatura dello Stato puo' assumere la
          rappresentanza e la difesa nei  giudizi  attivi  e  passivi
          avanti le Autorita' giudiziarie, i  Collegi  arbitrali,  le
          giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni
          pubbliche non statali ed enti sovvenzionati,  sottoposti  a
          tutela od anche a sola vigilanza dello  Stato,  sempre  che
          sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento  o
          di altro provvedimento approvato con regio decreto. 
                Le disposizioni e i provvedimenti  anzidetti  debbono
          essere promossi di concerto coi Ministri per  la  grazia  e
          giustizia e per le finanze. 
                Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di  cui  al
          primo comma, la rappresentanza  e  la  difesa  nei  giudizi
          indicati nello stesso comma sono assunte  dalla  Avvocatura
          dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi
          di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni. 
                Salve   le   ipotesi   di   conflitto,    ove    tali
          amministrazioni ed enti  intendano  in  casi  speciali  non
          avvalersi della Avvocatura dello  Stato,  debbono  adottare
          apposita motivata delibera da  sottoporre  agli  organi  di
          vigilanza. 
                Le disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  sono
          estese agli  enti  regionali,  previa  deliberazione  degli
          organi competenti.».