Art. 5 
 
 
                        Rientro dei cervelli 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati  a  quelli
di lavoro dipendente e i  redditi  di  lavoro  autonomo  prodotti  in
Italia da lavoratori che trasferiscono la  residenza  nel  territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla  formazione  del
reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro  ammontare
al ricorrere delle seguenti condizioni: 
    a) i lavoratori non  sono  stati  residenti  in  Italia  nei  due
periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano
a risiedere in Italia per almeno due anni; 
    b)  l'attivita'  lavorativa  e'  prestata   prevalentemente   nel
territorio italiano. »; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis.  Il  regime
di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti  dai
soggetti  identificati  dal  comma  1  o  dal  comma  2  che  avviano
un'attivita' d'impresa in Italia, a  partire  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.»; 
    c)  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.   Le
disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori  cinque
periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne  o  a
carico, anche in affido preadottivo.  Le  disposizioni  del  presente
articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di  imposta  anche
nel  caso  in  cui  i  lavoratori  diventino  proprietari  di  almeno
un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente
al  trasferimento  in  Italia  o  nei  dodici  mesi   precedenti   al
trasferimento;   l'unita'   immobiliare   puo'   essere    acquistata
direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o  dai
figli, anche in comproprieta'. In entrambi i casi, i redditi  di  cui
al comma 1, negli ulteriori cinque  periodi  di  imposta,  concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento
del loro ammontare. Per i lavoratori che  abbiano  almeno  tre  figli
minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi  di  cui
al comma 1, negli ulteriori cinque  periodi  di  imposta,  concorrono
alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento
del loro ammontare.»; 
    d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al  10  per
cento per i soggetti che trasferiscono  la  residenza  in  una  delle
seguenti regioni:  Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,
Calabria, Sardegna, Sicilia. 
      5-ter. I cittadini italiani  non  iscritti  all'Anagrafe  degli
italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre
2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo
purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di  una
convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per  il  periodo
di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai  periodi  d'imposta
per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili
ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni  stato  e  grado  del
giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi
i termini di cui all'articolo 43 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  ai  cittadini  italiani  non
iscritti all'AIRE rientrati in  Italia  entro  il  31  dicembre  2019
spettano i benefici fiscali di cui al  presente  articolo  nel  testo
vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un
altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie  imposizioni
sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a). Non  si  fa
luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento
spontaneo. 
      5-quater. Per i rapporti di cui alla legge 23  marzo  1981,  n.
91, ferme restando le condizioni  di  cui  al  presente  articolo,  i
redditi di cui al comma 1  concorrono  alla  formazione  del  reddito
complessivo limitatamente al 50 per  cento  del  loro  ammontare.  Ai
rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dei
commi 3-bis, quarto periodo, e 5-bis. 
      5-quinquies.  Per  i  rapporti  di  cui  al   comma   5-quater,
l'esercizio  dell'opzione  per  il  regime  agevolato  ivi   previsto
comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della
base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al  primo
periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato  per  essere  riassegnate  a  un  apposito  capitolo,  da
istituire nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei
settori giovanili. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta dell'autorita' di Governo delegata per lo sport
e di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono
definiti i criteri e le modalita' di attuazione del  presente  comma,
definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
cui al comma 3. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e  d)  si
applicano ai soggetti che trasferiscono la  residenza  in  Italia  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917 a partire dal periodo  d'imposta  successivo  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. All'articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni  e
dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis,
del regolamento (UE) 1408/2013 della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  de  minimis  nel
settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della  Commissione,
del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli  articoli  107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  de
minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.». 
  4. All'articolo  44  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta  successivi»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nei  cinque  periodi   d'imposta
successivi»; 
    b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti: 
      «3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  nel
periodo d'imposta in cui il  ricercatore  o  docente  trasferisce  la
residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nel territorio dello Stato e  nei
sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la  residenza
fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori  con  un  figlio
minorenne o a carico, anche in  affido  preadottivo  e  nel  caso  di
docenti e ricercatori che diventino proprietari di  almeno  un'unita'
immobiliare  di  tipo  residenziale  in  Italia,  successivamente  al
trasferimento in Italia della residenza ai sensi dell'articolo 2  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 o nei  dodici
mesi precedenti al trasferimento; l'unita'  immobiliare  puo'  essere
acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge,
dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'. Per i  docenti  e
ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico,  anche
in affido preadottivo, le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
applicano nel periodo d'imposta  in  cui  il  ricercatore  o  docente
diviene  residente,  ai  sensi  dell'articolo  2  del   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 917 del  1986,  nel  territorio  dello
Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre  che  permanga
la residenza fiscale nel territorio dello  Stato.  Per  i  docenti  o
ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico,  anche
in affido preadottivo, le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
applicano nel periodo d'imposta  in  cui  il  ricercatore  o  docente
diviene  residente,  ai  sensi  dell'articolo  2  del   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 917 del  1986,  nel  territorio  dello
Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che  permanga
la residenza fiscale nel territorio dello Stato. 
      3-quater.  I  docenti  o  ricercatori  italiani  non   iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati  in
Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali  di  cui  al
presente articolo purche' abbiano avuto  la  residenza  in  un  altro
Stato ai sensi di una convenzione contro le  doppie  imposizioni  sui
redditi per il periodo di cui all'articolo 16, comma 1,  lettera  a),
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai
periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti  impositivi
ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie  pendenti  in  ogni
stato e grado del giudizio nonche' per  i  periodi  d'imposta  per  i
quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai docenti
e ricercatori italiani non  iscritti  all'AIRE  rientrati  in  Italia
entro il 31 dicembre 2019 spettano  i  benefici  fiscali  di  cui  al
presente articolo nel testo vigente  al  31  dicembre  2018,  purche'
abbiano avuto la  residenza  in  un  altro  Stato  ai  sensi  di  una
convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per  il  periodo
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso
delle imposte versate in adempimento spontaneo.». 
  5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), si applicano
ai soggetti  che  trasferiscono  la  residenza  in  Italia  ai  sensi
dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n.917 a partire dal  periodo  d'imposta  successivo  a
quello  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto.». 
  5-bis. All'articolo 24, comma 4, della legge 30 dicembre  2010,  n.
240, le parole da: «I contratti di cui al comma 3, lettera  a)»  fino
a: «esclusivamente con regime di tempo pieno» sono  sostituite  dalle
seguenti: «I contratti di cui al comma 3, lettere a)  e  b),  possono
prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti
          misure per la  crescita  e  l'internazionalizzazione  delle
          imprese), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 16 (Regime speciale per lavoratori rimpatriati)
          - 1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a
          quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro  autonomo
          prodotti in  Italia  da  lavoratori  che  trasferiscono  la
          residenza nel territorio dello Stato ai sensi  dell'art.  2
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986,  n.  917,  concorrono  alla  formazione  del  reddito
          complessivo  limitatamente  al  30  per  cento   del   loro
          ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: 
                  a) i lavoratori non sono stati residenti in  Italia
          nei  due   periodi   d'imposta   precedenti   il   predetto
          trasferimento e si impegnano  a  risiedere  in  Italia  per
          almeno due anni; 
                  b)    l'attivita'    lavorativa     e'     prestata
          prevalentemente nel territorio italiano. 
                1-bis. Il regime di cui al comma 1 si  applica  anche
          ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal
          comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attivita' d'impresa in
          Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello
          in corso al 31 dicembre 2019. 
                2. Il criterio di determinazione del reddito  di  cui
          al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'art.  2,
          comma 1, della legge 30  dicembre  2010,  n.  238,  le  cui
          categorie   vengono   individuate   tenendo   conto   delle
          specifiche  esperienze  e  qualificazioni  scientifiche   e
          professionali con il decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  di  cui  al  comma  3.   Il   criterio   di
          determinazione del reddito di cui al  comma  1  si  applica
          anche ai cittadini di Stati diversi da quelli  appartenenti
          all'Unione  europea,  con  i  quali  sia  in   vigore   una
          convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di
          imposte sul reddito ovvero  un  accordo  sullo  scambio  di
          informazioni in materia fiscale, in possesso di un  diploma
          di laurea, che hanno svolto continuativamente  un'attivita'
          di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori
          dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno
          svolto  continuativamente  un'attivita'  di  studio   fuori
          dall'Italia  negli  ultimi  ventiquattro   mesi   o   piu',
          conseguendo un diploma di  laurea  o  una  specializzazione
          post lauream. 
                3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
          a decorrere dal periodo di imposta in cui  e'  avvenuto  il
          trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai
          sensi  dell'art.  2  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  per  i  quattro
          periodi successivi. Con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze, da emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          adottate  le  disposizioni  di  attuazione   del   presente
          articolo   anche   relativamente   alle   disposizioni   di
          coordinamento con le altre  norme  agevolative  vigenti  in
          materia, nonche' relativamente alle cause di decadenza  dal
          beneficio. 
                3-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano  per  ulteriori  cinque  periodi  di  imposta  ai
          lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche
          in  affido  preadottivo.  Le  disposizioni   del   presente
          articolo si  applicano  per  ulteriori  cinque  periodi  di
          imposta anche  nel  caso  in  cui  i  lavoratori  diventino
          proprietari  di  almeno  un'unita'  immobiliare   di   tipo
          residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in
          Italia o  nei  dodici  mesi  precedenti  al  trasferimento;
          l'unita' immobiliare puo'  essere  acquistata  direttamente
          dal lavoratore oppure dal coniuge,  dal  convivente  o  dai
          figli, anche  in  comproprieta'.  In  entrambi  i  casi,  i
          redditi di cui al comma 1, negli ulteriori  cinque  periodi
          di  imposta,  concorrono  alla   formazione   del   reddito
          complessivo  limitatamente  al  50  per  cento   del   loro
          ammontare. Per i lavoratori che abbiano  almeno  tre  figli
          minorenni o  a  carico,  anche  in  affido  preadottivo,  i
          redditi di cui al comma 1, negli ulteriori  cinque  periodi
          di  imposta,  concorrono  alla   formazione   del   reddito
          complessivo  limitatamente  al  10  per  cento   del   loro
          ammontare. 
                4. Il comma 12-octies dell'art. 10 del  decreto-legge
          31 dicembre 2014, n. 192,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  27  febbraio  2015,  n.  11,  e'  abrogato.  I
          soggetti di  cui  all'art.  2,  comma  1,  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 238, che si  sono  trasferiti  in  Italia
          entro  il  31  dicembre  2015  applicano,  per  il  periodo
          d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2016  e  per  quello
          successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge  nei
          limiti e  alle  condizioni  ivi  indicati;  in  alternativa
          possono optare, con le modalita' definite con provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate da  emanare  entro
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, per il regime agevolativo di cui al  presente
          articolo. 
                5. All'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della  legge
          30 dicembre 2010, n. 238,  le  parole:  «nati  dopo  il  1°
          gennaio 1969» sono abrogate. 
                5-bis. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al
          10 per cento per i soggetti che trasferiscono la  residenza
          in una delle seguenti regioni: Abruzzo,  Molise,  Campania,
          Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. 
                5-ter. I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe
          degli italiani residenti  all'estero  (AIRE)  rientrati  in
          Italia a  decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo  a
          quello in corso al 31 dicembre  2019  possono  accedere  ai
          benefici  fiscali  di  cui  al  presente  articolo  purche'
          abbiano avuto la residenza in un altro Stato  ai  sensi  di
          una convenzione contro le doppie  imposizioni  sui  redditi
          per  il  periodo  di  cui  al  comma  1,  lettera  a).  Con
          riferimento ai periodi d'imposta per i  quali  siano  stati
          notificati  atti  impositivi  ancora   impugnabili   ovvero
          oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado  del
          giudizio nonche' per i periodi d'imposta per  i  quali  non
          sono decorsi i termini di cui all'art. 43 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  ai
          cittadini  italiani  non  iscritti  all'AIRE  rientrati  in
          Italia entro  il  31  dicembre  2019  spettano  i  benefici
          fiscali di cui al presente articolo nel testo vigente al 31
          dicembre 2018, purche' abbiano avuto  la  residenza  in  un
          altro Stato ai sensi di una convenzione  contro  le  doppie
          imposizioni sui redditi per il periodo di cui al  comma  1,
          lettera a). Non si fa luogo,  in  ogni  caso,  al  rimborso
          delle imposte versate in adempimento spontaneo. 
                5-quater. Per i rapporti di cui alla legge  23  marzo
          1981, n.  91,  ferme  restando  le  condizioni  di  cui  al
          presente articolo, i redditi di cui al comma  1  concorrono
          alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50
          per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui  al  primo
          periodo non si applicano le disposizioni dei  commi  3-bis,
          quarto periodo, e 5-bis. 
              5-quinquies. Per i rapporti di cui al  comma  5-quater,
          l'esercizio  dell'opzione  per  il  regime  agevolato   ivi
          previsto comporta il versamento di un contributo pari  allo
          0,5 per cento della base imponibile. Le  entrate  derivanti
          dal contributo di cui al primo periodo sono  versate  a  un
          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per
          essere riassegnate a un  apposito  capitolo,  da  istituire
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio
          autonomo della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per
          il potenziamento dei settori  giovanili.  Con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   su   proposta
          dell'autorita' di  Governo  delegata  per  lo  sport  e  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono definiti i criteri e le modalita'  di  attuazione  del
          presente  comma,  definiti  con  il  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  2  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986: 
                «Art. 2 (Soggetti passivi).  -  1.  Soggetti  passivi
          dell'imposta sono  le  persone  fisiche,  residenti  e  non
          residenti nel territorio dello Stato. 
                2. Ai fini delle imposte sui redditi  si  considerano
          residenti le persone che per la maggior parte  del  periodo
          di imposta sono iscritte nelle anagrafi  della  popolazione
          residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o
          la residenza ai sensi del codice civile. 
                2- bis.  Si  considerano  altresi'  residenti,  salvo
          prova contraria,  i  cittadini  italiani  cancellati  dalle
          anagrafi della popolazione residente e trasferiti in  Stati
          o territori diversi da quelli individuati con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8-bis del decreto-legge
          16 ottobre 2017, n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172  (Disposizioni  urgenti
          in materia finanziaria e per esigenze indifferibili),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  8-bis  (Regime  fiscale   per   i   lavoratori
          rimpatriati). - 1. In deroga alle disposizioni  di  cui  al
          secondo periodo  del  comma  4  dell'art.  16  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147, l'opzione esercitata
          ai sensi del  medesimo  comma  4  produce  effetti  per  il
          quadriennio  2017-2020.  Per  il  periodo  d'imposta   2016
          restano applicabili le disposizioni di cui  alla  legge  30
          dicembre 2010, n.  238.  Con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle  entrate,  da  adottare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita'   di   restituzione   delle   maggiori    imposte
          eventualmente versate per l'anno 2016. 
                2.  Le  disposizioni  contenute  nell'art.   44   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          nell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
          147, si applicano  nel  rispetto  delle  condizioni  e  dei
          limiti del regolamento (UE)  1407/2013  della  Commissione,
          del  18  dicembre  2013,  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  107  e  108  del   Trattato   sul   funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del  regolamento
          (UE) 1408/2013 della Commissione,  del  18  dicembre  2013,
          relativo all'applicazione degli  articoli  107  e  108  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti
          de minimis nel settore agricolo,  e  del  regolamento  (UE)
          717/2014 della Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
          settore della pesca e dell'acquacoltura. 
                3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
          13,4 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede  mediante
          riduzione del Fondo per interventi strutturali di  politica
          economica, di cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 44 (Incentivi  per  il  rientro  in  Italia  di
          ricercatori residenti  all'estero).  -  1.  Ai  fini  delle
          imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del reddito
          di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento  degli
          emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che,  in
          possesso di titolo di studio universitario o  equiparato  e
          non occasionalmente residenti  all'estero,  abbiano  svolto
          documentata  attivita'  di  ricerca  o  docenza  all'estero
          presso centri di ricerca pubblici o privati  o  universita'
          per almeno due anni continuativi e che vengono  a  svolgere
          la loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la
          residenza fiscale nel territorio dello Stato. 
                2. Gli emolumenti di cui al comma  1  non  concorrono
          alla  formazione  del   valore   della   produzione   netta
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
                3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
          a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo  d'imposta  in
          cui  il  ricercatore  diviene  fiscalmente  residente   nel
          territorio dello  Stato  e  nei  cinque  periodi  d'imposta
          successivi sempre che  permanga  la  residenza  fiscale  in
          Italia. 
                3-bis. All'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n.  264,
          dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
                «1-bis. La prova di ammissione  ai  corsi  svolti  in
          lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima
          lingua.». 
                3-ter. Le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
          applicano nel periodo d'imposta in  cui  il  ricercatore  o
          docente trasferisce la residenza ai sensi dell'art.  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 nel territorio  dello  Stato  e  nei  sette  periodi
          d'imposta successivi,  sempre  che  permanga  la  residenza
          fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un
          figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo  e
          nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari
          di almeno un'unita' immobiliare  di  tipo  residenziale  in
          Italia, successivamente al trasferimento  in  Italia  della
          residenza ai sensi dell'art. 2 del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  n.  917  del  1986  o  nei  dodici  mesi
          precedenti  al  trasferimento;  l'unita'  immobiliare  puo'
          essere acquistata direttamente dal  docente  e  ricercatore
          oppure dal coniuge, dal convivente o dai  figli,  anche  in
          comproprieta'. Per i  docenti  e  ricercatori  che  abbiano
          almeno due figli minorenni o  a  carico,  anche  in  affido
          preadottivo, le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  si
          applicano nel periodo d'imposta in  cui  il  ricercatore  o
          docente diviene residente, ai sensi dell'art. 2 del decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986,  nel
          territorio  dello  Stato  e  nei  dieci  periodi  d'imposta
          successivi, sempre che permanga la  residenza  fiscale  nel
          territorio dello Stato. Per i  docenti  o  ricercatori  che
          abbiano almeno tre figli minorenni o  a  carico,  anche  in
          affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1  e  2
          si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore  o
          docente diviene residente, ai sensi dell'art. 2 del decreto
          del Presidente  della  Repubblica  n.  917  del  1986,  nel
          territorio dello  Stato  e  nei  dodici  periodi  d'imposta
          successivi, sempre che permanga la  residenza  fiscale  nel
          territorio dello Stato. 
              3-quater. I docenti o ricercatori italiani non iscritti
          all'Anagrafe degli  italiani  residenti  all'estero  (AIRE)
          rientrati in  Italia  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso al 31  dicembre  2019  possono
          accedere ai benefici fiscali di cui  al  presente  articolo
          purche' abbiano avuto la residenza in  un  altro  Stato  ai
          sensi di una convenzione contro le doppie  imposizioni  sui
          redditi per il periodo di cui all'art. 16, comma 1, lettera
          a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.  Con
          riferimento ai periodi d'imposta per i  quali  siano  stati
          notificati  atti  impositivi  ancora   impugnabili   ovvero
          oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado  del
          giudizio nonche' per i periodi d'imposta per  i  quali  non
          sono decorsi i termini di cui all'art. 43 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  ai
          docenti  e  ricercatori  italiani  non  iscritti   all'AIRE
          rientrati in Italia entro il 31 dicembre  2019  spettano  i
          benefici fiscali di cui  al  presente  articolo  nel  testo
          vigente al 31  dicembre  2018,  purche'  abbiano  avuto  la
          residenza in un altro Stato ai  sensi  di  una  convenzione
          contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo  di
          cui  all'art.  16,  comma  1,  lettera  a),   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo,  in
          ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento
          spontaneo.». 
              - Si riporta il testo del comma 4  dell'art.  24  della
          legge 30  dicembre  2010,  n.  240  (Norme  in  materia  di
          organizzazione delle universita', di personale accademico e
          reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare  la
          qualita' e l'efficienza del  sistema  universitario),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  24  (Ricercatori  a  tempo   determinato).   -
          (Omissis). 
                4. I contratti di cui al comma 3, lettere  a)  e  b),
          possono prevedere il regime  di  tempo  pieno  o  di  tempo
          definito. I contratti di cui al comma 3, lettera  b),  sono
          stipulati  esclusivamente  con  regime  di   tempo   pieno.
          L'impegno  annuo  complessivo  per  lo  svolgimento   delle
          attivita' di  didattica,  di  didattica  integrativa  e  di
          servizio agli studenti e' pari a 350 ore per il  regime  di
          tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. 
                (Omissis).».