Art. 5 bis 
 
Modifiche all'articolo 24-ter  del  testo  unico  delle  imposte  sui
  redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
  dicembre 1986, n. 917 
 
  1. All'articolo 24-ter del testo unico delle imposte  sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, in materia di imposta sostitutiva sui redditi  delle  persone
fisiche  titolari  di  redditi  da  pensione  di  fonte  estera   che
trasferiscono la propria  residenza  fiscale  nel  Mezzogiorno,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «percepiti  da  fonte  estera  o»  sono
soppresse; 
    b) al comma 4, la parola: «cinque» e' sostituita dalla  seguente:
«nove»; 
    c) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. L'opzione e' revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da
parte del contribuente sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  nei
periodi  d'imposta  precedenti.  Gli  effetti  dell'opzione  non   si
producono  laddove  sia  accertata  l'insussistenza   dei   requisiti
previsti dal presente articolo, ovvero  cessano  al  venir  meno  dei
medesimi requisiti. Gli effetti dell'opzione  cessano,  altresi',  in
caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di  cui
al comma 1  nella  misura  e  nel  termine  previsti,  salvo  che  il
versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di
scadenza del  pagamento  del  saldo  relativo  al  periodo  d'imposta
successivo a quello a cui l'omissione si riferisce.  Resta  fermo  il
pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca  o
la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione»; 
    d) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: 
  «8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
sono stabilite le modalita' del regime di cui al presente articolo». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  24-ter  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 24-ter (Opzione per l'imposta  sostitutiva  sui
          redditi  delle  persone  fisiche  titolari  di  redditi  da
          pensione di  fonte  estera  che  trasferiscono  la  propria
          residenza fiscale nel Mezzogiorno). -  1.  Fatte  salve  le
          disposizioni dell'art. 24-bis, le persone fisiche, titolari
          dei redditi da  pensione  di  cui  all'art.  49,  comma  2,
          lettera a), erogati da soggetti esteri,  che  trasferiscono
          in Italia la propria residenza ai sensi dell'art. 2,  comma
          2, in uno  dei  comuni  appartenenti  al  territorio  delle
          regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania,  Basilicata,
          Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non  superiore  a
          20.000 abitanti, possono optare per  l'assoggettamento  dei
          redditi  di  qualunque  categoria,   prodotti   all'estero,
          individuati secondo i criteri di cui all'art. 165, comma 2,
          a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con
          aliquota del 7  per  cento  per  ciascuno  dei  periodi  di
          imposta di validita' dell'opzione. 
                2. L'opzione di cui al comma 1  e'  esercitata  dalle
          persone fisiche che non siano state  fiscalmente  residenti
          in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2, nei cinque periodi
          d'imposta precedenti a  quello  in  cui  l'opzione  diviene
          efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l'opzione
          di cui al comma 1 le persone fisiche che  trasferiscono  la
          residenza da Paesi con i quali sono in  vigore  accordi  di
          cooperazione amministrativa. 
                3. Le persone fisiche di cui al comma 1  indicano  la
          giurisdizione  o  le  giurisdizioni  in  cui  hanno   avuto
          l'ultima  residenza   fiscale   prima   dell'esercizio   di
          validita' dell'opzione. L'Agenzia delle  entrate  trasmette
          tali  informazioni,  attraverso  gli  idonei  strumenti  di
          cooperazione amministrativa, alle autorita'  fiscali  delle
          giurisdizioni  indicate  come  luogo  di  ultima  residenza
          fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione. 
                4. L'opzione di cui al comma 1 e' valida per i  primi
          nove periodi d'imposta successivi a quello in  cui  diviene
          efficace ai sensi del comma 5. 
                5. L'opzione di cui al comma 1  e'  esercitata  nella
          dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta  in
          cui viene trasferita la residenza in Italia  ai  sensi  del
          comma  1  ed  e'  efficace  a  decorrere  da  tale  periodo
          d'imposta. 
                6. L'imposta e' versata in unica soluzione  entro  il
          termine previsto per il versamento del saldo delle  imposte
          sui  redditi.  Per  l'accertamento,  la   riscossione,   il
          contenzioso  e  le  sanzioni  si   applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni  previste  per  l'imposta  sui
          redditi.  L'imposta  non  e'  deducibile  da   nessun'altra
          imposta o contributo. 
                7. L'opzione e' revocabile dal contribuente. Nel caso
          di revoca da parte del contribuente sono  fatti  salvi  gli
          effetti prodotti  nei  periodi  d'imposta  precedenti.  Gli
          effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata
          l'insussistenza  dei  requisiti   previsti   dal   presente
          articolo,  ovvero  cessano  al  venir  meno  dei   medesimi
          requisiti. Gli effetti dell'opzione cessano,  altresi',  in
          caso  di  omesso   o   parziale   versamento   dell'imposta
          sostitutiva di cui al comma 1 nella misura  e  nel  termine
          previsti, salvo che il versamento dell'imposta  sostitutiva
          venga effettuato entro la data di  scadenza  del  pagamento
          del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello
          a cui l'omissione si riferisce. Resta  fermo  il  pagamento
          delle sanzioni di cui all'art. 13,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. ?471, e  degli  interessi.
          La revoca o la decadenza dal regime precludono  l'esercizio
          di una nuova opzione. 
                8. Le persone fisiche  di  cui  al  comma  1  possono
          manifestare la facolta' di non avvalersi  dell'applicazione
          dell'imposta  sostitutiva  con   riferimento   ai   redditi
          prodotti in uno o piu' Stati o  territori  esteri,  dandone
          specifica indicazione in  sede  di  esercizio  dell'opzione
          ovvero con successiva modifica della  stessa.  Soltanto  in
          tal caso, per i  redditi  prodotti  nei  suddetti  Stati  o
          territori esteri si applica il regime ordinario  e  compete
          il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.  Ai
          fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in
          cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri
          di cui all'art. 23. 
              8-bis. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono stabilite le modalita' del regime di cui
          al presente articolo.».