Art. 5 bis
Modifiche all'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917
1. All'articolo 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, in materia di imposta sostitutiva sui redditi delle persone
fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che
trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «percepiti da fonte estera o» sono
soppresse;
b) al comma 4, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente:
«nove»;
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. L'opzione e' revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da
parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei
periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione non si
producono laddove sia accertata l'insussistenza dei requisiti
previsti dal presente articolo, ovvero cessano al venir meno dei
medesimi requisiti. Gli effetti dell'opzione cessano, altresi', in
caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva di cui
al comma 1 nella misura e nel termine previsti, salvo che il
versamento dell'imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di
scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta
successivo a quello a cui l'omissione si riferisce. Resta fermo il
pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca o
la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione»;
d) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
sono stabilite le modalita' del regime di cui al presente articolo».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 24-ter del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 24-ter (Opzione per l'imposta sostitutiva sui
redditi delle persone fisiche titolari di redditi da
pensione di fonte estera che trasferiscono la propria
residenza fiscale nel Mezzogiorno). - 1. Fatte salve le
disposizioni dell'art. 24-bis, le persone fisiche, titolari
dei redditi da pensione di cui all'art. 49, comma 2,
lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono
in Italia la propria residenza ai sensi dell'art. 2, comma
2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle
regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata,
Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a
20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei
redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero,
individuati secondo i criteri di cui all'art. 165, comma 2,
a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con
aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di
imposta di validita' dell'opzione.
2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata dalle
persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti
in Italia ai sensi dell'art. 2, comma 2, nei cinque periodi
d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene
efficace ai sensi del comma 5. Possono esercitare l'opzione
di cui al comma 1 le persone fisiche che trasferiscono la
residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di
cooperazione amministrativa.
3. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano la
giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto
l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di
validita' dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette
tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di
cooperazione amministrativa, alle autorita' fiscali delle
giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza
fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione.
4. L'opzione di cui al comma 1 e' valida per i primi
nove periodi d'imposta successivi a quello in cui diviene
efficace ai sensi del comma 5.
5. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in
cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del
comma 1 ed e' efficace a decorrere da tale periodo
d'imposta.
6. L'imposta e' versata in unica soluzione entro il
termine previsto per il versamento del saldo delle imposte
sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il
contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sui
redditi. L'imposta non e' deducibile da nessun'altra
imposta o contributo.
7. L'opzione e' revocabile dal contribuente. Nel caso
di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli
effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli
effetti dell'opzione non si producono laddove sia accertata
l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente
articolo, ovvero cessano al venir meno dei medesimi
requisiti. Gli effetti dell'opzione cessano, altresi', in
caso di omesso o parziale versamento dell'imposta
sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nel termine
previsti, salvo che il versamento dell'imposta sostitutiva
venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento
del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello
a cui l'omissione si riferisce. Resta fermo il pagamento
delle sanzioni di cui all'art. 13, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. ?471, e degli interessi.
La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio
di una nuova opzione.
8. Le persone fisiche di cui al comma 1 possono
manifestare la facolta' di non avvalersi dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi
prodotti in uno o piu' Stati o territori esteri, dandone
specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione
ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in
tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o
territori esteri si applica il regime ordinario e compete
il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai
fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in
cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri
di cui all'art. 23.
8-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabilite le modalita' del regime di cui
al presente articolo.».