Art. 5 ter Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale 1. All'articolo 60-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e i processi di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura, definiti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, per progetti di innovazione sociale ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 84/Ric del 2 marzo 2012». 2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 60-ter del citato decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dalla presente legge: «Art. 60-ter (Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation). - 1. Al fine di conseguire il piu' adeguato ed efficace sviluppo e la completa realizzazione dei progetti promossi nell'ambito degli interventi di social innovation, in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a trasferire la proprieta' intellettuale dei progetti nonche' la proprieta' dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e acquisiti nell'ambito degli stessi e la relativa gestione e utilizzazione a favore dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Per l'attuazione del comma 1 e per la completa realizzazione e conclusione dei progetti ivi previsti, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede all'erogazione delle somme assegnate per le attivita' e gli investimenti gia' realizzati e verificati dall'amministrazione. 3. Le disposizioni attuative emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca devono ispirarsi a principi e criteri di semplificazione per la gestione contabile e finanziaria dei fondi destinati ai progetti di cui al comma 1 e provvedere alla regolamentazione piu' efficace e celere delle modalita' e dei termini di conclusione e di gestione degli stessi. 3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e i processi di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura, definiti dall'art. 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006, per progetti di innovazione sociale ai sensi dell'art. 8 del decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 84/Ric del 2 marzo 2012.».