Art. 5 ter 
 
 
                 Disposizioni in materia di progetti 
                       di innovazione sociale 
 
  1. All'articolo 60-ter del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e i  processi
di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura,
definiti dall'articolo 56,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.
1083/2006  del  Consiglio,  dell'11  luglio  2006,  per  progetti  di
innovazione sociale ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  n.
84/Ric del 2 marzo 2012». 
  2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni
del comma 1, pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  60-ter  del  citato
          decreto-legge   n.   50   del   2017,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 60-ter  (Disposizioni  di  semplificazione  per
          progetti di social innovation). - 1. Al fine di  conseguire
          il  piu'  adeguato  ed  efficace  sviluppo  e  la  completa
          realizzazione  dei  progetti  promossi  nell'ambito   degli
          interventi  di  social  innovation,  in  coerenza  con   il
          Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'art. 1,
          comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e' autorizzato a trasferire la proprieta' intellettuale dei
          progetti nonche' la proprieta' dei beni strumentali e delle
          attrezzature  realizzati  e  acquisiti  nell'ambito   degli
          stessi e la relativa gestione e utilizzazione a favore  dei
          soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma   2,   del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nell'ambito  delle
          regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                2. Per l'attuazione del comma 1  e  per  la  completa
          realizzazione e conclusione dei progetti ivi  previsti,  il
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          provvede  all'erogazione  delle  somme  assegnate  per   le
          attivita' e gli investimenti gia' realizzati  e  verificati
          dall'amministrazione. 
                3. Le disposizioni attuative  emanate  dal  Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  devono
          ispirarsi a principi e criteri di  semplificazione  per  la
          gestione contabile e finanziaria  dei  fondi  destinati  ai
          progetti  di   cui   al   comma   1   e   provvedere   alla
          regolamentazione piu' efficace e celere delle  modalita'  e
          dei termini di conclusione e di gestione degli stessi. 
              3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile  e
          i processi di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta
          sul reddito delle persone fisiche  i  proventi  ricevuti  a
          titolo di contributi  in  natura,  definiti  dall'art.  56,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.  1083/2006,   del
          Consiglio dell'11 luglio 2006, per progetti di  innovazione
          sociale ai sensi dell'art. 8 del decreto  direttoriale  del
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          n. 84/Ric del 2 marzo 2012.».