Art. 5 ter
Disposizioni in materia di progetti
di innovazione sociale
1. All'articolo 60-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e i processi
di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura,
definiti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, per progetti di
innovazione sociale ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n.
84/Ric del 2 marzo 2012».
2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni
del comma 1, pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 60-ter del citato
decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 60-ter (Disposizioni di semplificazione per
progetti di social innovation). - 1. Al fine di conseguire
il piu' adeguato ed efficace sviluppo e la completa
realizzazione dei progetti promossi nell'ambito degli
interventi di social innovation, in coerenza con il
Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e' autorizzato a trasferire la proprieta' intellettuale dei
progetti nonche' la proprieta' dei beni strumentali e delle
attrezzature realizzati e acquisiti nell'ambito degli
stessi e la relativa gestione e utilizzazione a favore dei
soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle
regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Per l'attuazione del comma 1 e per la completa
realizzazione e conclusione dei progetti ivi previsti, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
provvede all'erogazione delle somme assegnate per le
attivita' e gli investimenti gia' realizzati e verificati
dall'amministrazione.
3. Le disposizioni attuative emanate dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca devono
ispirarsi a principi e criteri di semplificazione per la
gestione contabile e finanziaria dei fondi destinati ai
progetti di cui al comma 1 e provvedere alla
regolamentazione piu' efficace e celere delle modalita' e
dei termini di conclusione e di gestione degli stessi.
3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e
i processi di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche i proventi ricevuti a
titolo di contributi in natura, definiti dall'art. 56,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, del
Consiglio dell'11 luglio 2006, per progetti di innovazione
sociale ai sensi dell'art. 8 del decreto direttoriale del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
n. 84/Ric del 2 marzo 2012.».