Art. 6 
 
 
                  Modifiche al regime dei forfetari 
 
  1. All'articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre
2014, n.190,  dopo  le  parole:  «e  successive  modificazioni»  sono
inseritele seguenti: «, ad  eccezione  delle  ritenute  di  cui  agli
articoli 23 e 24 del medesimo decreto». 
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
disposizioni di cui al comma 1  hanno  effetto  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2019. L'ammontare complessivo delle ritenute di cui al  comma
1, relative alle somme gia' corrisposte precedentemente alla data  di
entrata in vigore del presente decreto, e' trattenuto, a valere sulle
retribuzioni corrisposte a partire dal  terzo  mese  successivo  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, in tre  rate  mensili
di uguale importo, e versato nei termini di cui  all'articolo  8  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  3. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n.600»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  ad  eccezione  delle
ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto». 
  3-bis. Al comma 935 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Le  disposizioni
di cui al presente comma si  applicano  anche  ai  casi  verificatisi
prima dell'entrata in vigore della presente legge». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 69  dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi
          dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni,  i
          documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che  applicano
          il regime  forfetario  sono  esonerati  dagli  obblighi  di
          registrazione e di tenuta  delle  scritture  contabili.  La
          dichiarazione dei redditi e' presentata nei termini  e  con
          le modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322.  I
          contribuenti di cui al comma 54 del presente  articolo  non
          sono tenuti a operare le ritenute  alla  fonte  di  cui  al
          titolo  III  del  citato  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni,  ad
          eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e  24  del
          medesimo  decreto;  tuttavia,   nella   dichiarazione   dei
          redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale
          del  percettore  dei  redditi  per  i  quali  all'atto  del
          pagamento degli stessi non e' stata operata la  ritenuta  e
          l'ammontare dei redditi stessi.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 3  della  legge
          27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di  statuto
          dei diritti del contribuente): 
                «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie).
          - 1.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente ai tributi periodici le modifiche  introdotte
          si  applicano  solo  a  partire   dal   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono. 
                2. In  ogni  caso,  le  disposizioni  tributarie  non
          possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti  la
          cui scadenza  sia  fissata  anteriormente  al  sessantesimo
          giorno  dalla  data  della  loro  entrata   in   vigore   o
          dell'adozione  dei  provvedimenti  di  attuazione  in  esse
          espressamente previsti. 
                3. I termini di prescrizione e di decadenza  per  gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 8  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito): 
                «Art. 8 (Termini per  il  versamento  diretto).  -  I
          versamenti diretti alle sezioni  di  tesoreria  provinciale
          dello Stato e al concessionario devono essere eseguiti: 
                  1)  entro  i  primi  quindici   giorni   del   mese
          successivo a quello in cui e'  stata  operata  la  ritenuta
          prevista dall'art. 3, primo comma,  n.  1)  e  dal  secondo
          comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di  cui
          alla lettera g) dello stesso secondo comma; 
                  2); 
                  3) nel termine stabilito per la presentazione della
          dichiarazione, per  l'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche e per l'imposta  locale  sui  redditi  nei  casi
          previsti dai numeri 3) e 6) dell'art. 3,  primo  comma,  ed
          entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone
          fisiche nel caso previsto  dal  medesimo  art.  3,  secondo
          comma, lettera c); 
                  3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo  mese
          successivo  alla  chiusura  del  periodo  d'imposta  per  i
          versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera e); 
                  3-ter) entro  i  primi  quindici  giorni  del  mese
          successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello  di
          ciascuna scadenza periodica di interessi,  premi  ed  altri
          frutti per  i  versamenti  previsti  dall'art.  3,  secondo
          comma, lettera d); 
                  4); 
                  5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15  ottobre
          ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate  e
          gli  importi  versati  dai  soci   nel   trimestre   solare
          precedente in relazione agli utili di cui all'art.  27  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600; 
                  5-bis) entro il termine per il versamento del saldo
          della dichiarazione dei redditi indicato nell'art.  17  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
          435, per la ritenuta prevista dall'art.  27,  comma  3-bis,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600. 
                  Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai
          sensi del  secondo  comma  dell'art.  26  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
          versate in tesoreria secondo  modalita'  da  stabilire  con
          decreto del Ministro per le  finanze  di  concerto  con  il
          Ministro per il tesoro.». 
              - Si riporta il testo del comma 21  dell'art.  1  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2019-2021),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «21. I contribuenti  persone  fisiche  che  applicano
          l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 non sono tenuti  a
          operare le ritenute alla fonte di cui  al  titolo  III  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, ad eccezione delle ritenute di cui all'art. 23 e 24
          del medesimo decreto;  tuttavia,  nella  dichiarazione  dei
          redditi, i medesimi contribuenti persone  fisiche  indicano
          il codice fiscale del percettore dei redditi  per  i  quali
          all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la
          ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.». 
              - Si riporta il testo del comma 935 dell'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2018-2020),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «935. All'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 18
          dicembre 1997, n. 471, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti
          periodi: " In caso di applicazione dell'imposta  in  misura
          superiore a  quella  effettiva,  erroneamente  assolta  dal
          cedente  o  prestatore,  fermo  restando  il  diritto   del
          cessionario o committente alla detrazione  ai  sensi  degli
          articoli 19 e seguenti del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario
          o committente e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          compresa fra  250  euro  e  10.000  euro.  La  restituzione
          dell'imposta e' esclusa qualora il versamento sia  avvenuto
          in un contesto di frode fiscale". Le disposizioni di cui al
          presente comma si  applicano  anche  ai  casi  verificatisi
          prima dell'entrata in vigore della presente legge.».