Art. 6 Modifiche al regime dei forfetari 1. All'articolo 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inseritele seguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto». 2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. L'ammontare complessivo delle ritenute di cui al comma 1, relative alle somme gia' corrisposte precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' trattenuto, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, in tre rate mensili di uguale importo, e versato nei termini di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 3. All'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto». 3-bis. Al comma 935 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 69 dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014, come modificato dalla presente legge: «69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi e' presentata nei termini e con le modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente): «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. 2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito): «Art. 8 (Termini per il versamento diretto). - I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e al concessionario devono essere eseguiti: 1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui e' stata operata la ritenuta prevista dall'art. 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma; 2); 3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'art. 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo art. 3, secondo comma, lettera c); 3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera e); 3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lettera d); 4); 5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, per la ritenuta prevista dall'art. 27, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono versate in tesoreria secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro.». - Si riporta il testo del comma 21 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge: «21. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ad eccezione delle ritenute di cui all'art. 23 e 24 del medesimo decreto; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.». - Si riporta il testo del comma 935 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), come modificato dalla presente legge: «935. All'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente e' punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta e' esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge.».