Art. 6 bis 
 
 
Semplificazione  degli  obblighi  informativi  dei  contribuenti  che
                   applicano il regime forfetario 
 
  1. All'articolo 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi  informativi
di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e  le
informazioni gia' presenti, alla data di approvazione dei modelli  di
dichiarazione dei  redditi,  nelle  banche  di  dati  a  disposizione
dell'Agenzia delle entrate  o  che  e'  previsto  siano  alla  stessa
dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti,  entro
la data di presentazione dei medesimi modelli  di  dichiarazione  dei
redditi». 
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   alle   attivita'
relative  all'attuazione  del  presente  articolo  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 73  dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «73. Con il provvedimento del direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  recante   approvazione   dei   modelli   da
          utilizzare  per   la   dichiarazione   dei   redditi   sono
          individuati, per i contribuenti  che  applicano  il  regime
          forfetario, specifici  obblighi  informativi  relativamente
          all'attivita' svolta. Gli obblighi informativi  di  cui  al
          periodo precedente sono individuati escludendo i dati e  le
          informazioni gia' presenti, alla data di  approvazione  dei
          modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di  dati
          a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che e' previsto
          siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente
          o da altri soggetti, entro la  data  di  presentazione  dei
          medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.».