Art. 7 
 
 
       Incentivi per la valorizzazione edilizia e disposizioni 
                in materia di vigilanza assicurativa 
 
  1. Sino  al  31  dicembre  2021,  per  i  trasferimenti  di  interi
fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di  ristrutturazione
immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi  dell'articolo  10
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
che, entro i successivi dieci anni,  provvedano  alla  demolizione  e
ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto
al  fabbricato  preesistente,  ove  consentita  dalle  vigenti  norme
urbanistiche, o eseguano, sui  medesimi  fabbricati,  gli  interventi
edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e  d),  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n.  380,  in  entrambi  i  casi  conformemente  alla  normativa
antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A  o
B, e procedano alla successiva alienazione  degli  stessi,  anche  se
suddivisi in piu' unita' immobiliari qualora  l'alienazione  riguardi
almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si  applicano
l'imposta di registro e  le  imposte  ipotecaria  e  catastale  nella
misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le  condizioni  di
cui al primo periodo non siano adempiute nel  termine  ivi  previsto,
sono dovute le imposte di  registro,  ipotecaria  e  catastale  nella
misura ordinaria, nonche' una sanzione pari al  30  per  cento  delle
stesse imposte. Sono altresi' dovuti gli interessi di moraa decorrere
dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo. 
  1-bis. Relativamente ai fabbricati di  cui  al  primo  periodo  del
comma 1, resta ferma altresi' la previsione di imposte ipotecarie  in
misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e le  annotazioni  previste
dall'articolo 333 del codice delle assicurazioni private, di  cui  al
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209.  A   tale   fine,
all'articolo 188, comma 3-bis, del medesimo codice di cui al  decreto
legislativo n. 209 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea: 
      1) dopo le parole: «articolo 47-quinquies,»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero, ai fini della salvaguardia  della  stabilita'  del
sistema finanziario nel suo  complesso  e  del  contrasto  di  rischi
sistemici,  ai  sensi   di   quanto   previsto   dalle   disposizioni
dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del
sistema finanziario dell'Unione europea,»; 
      2) dopo le parole: «nei confronti»  e'  inserita  la  seguente:
«anche»; 
    b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:
«odi prevedere limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti per
determinate tipologie di operazioni o di  facolta'  esercitabili  dai
contraenti». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633
          (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto): 
                «Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - 1.  Sono
          esenti dall'imposta: 
                  1)  le  prestazioni  di  servizi   concernenti   la
          concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
          stessi  da  parte  dei  concedenti  e  le   operazioni   di
          finanziamento;   l'assunzione   di   impegni   di    natura
          finanziaria,  l'assunzione  di  fideiussioni  e  di   altre
          garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte  dei
          concedenti;  le  dilazioni  di  pagamento,  le  operazioni,
          compresa la negoziazione, relative  a  depositi  di  fondi,
          conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad  assegni
          o altri effetti commerciali, ad eccezione del  recupero  di
          crediti; la gestione di fondi comuni di investimento  e  di
          fondi pensione di cui  al  decreto  legislativo  21  aprile
          1993, n. 124, le  dilazioni  di  pagamento  e  le  gestioni
          similari e il servizio bancoposta; 
                  2)   le    operazioni    di    assicurazione,    di
          riassicurazione e di vitalizio; 
                  3) le operazioni relative a  valute  estere  aventi
          corso legale e a crediti in  valute  estere,  eccettuati  i
          biglietti  e  le  monete  da  collezione  e   comprese   le
          operazioni di copertura dei rischi di cambio; 
                  4) Le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali, eccettuati la  custodia  e  l'amministrazione  dei
          titoli nonche'  il  servizio  di  gestione  individuale  di
          portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari  e  a
          strumenti  finanziari  diversi  dai  titoli,   incluse   le
          negoziazioni e le  opzioni  ed  eccettuati  la  custodia  e
          l'amministrazione   nonche'   il   servizio   di   gestione
          individuale di portafogli. Si  considerano  in  particolare
          operazioni  relative  a  valori  mobiliari  e  a  strumenti
          finanziari i contratti a termine fermo su  titoli  e  altri
          strumenti  finanziari  e  le  relative  opzioni,   comunque
          regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e  le
          relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro
          o di valute determinate in funzione di tassi di  interesse,
          di tassi di cambio  o  di  indici  finanziari,  e  relative
          opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse  o  su
          indici finanziari, comunque regolate; 
                  5) le operazioni relative ai versamenti di  imposte
          effettuati  per  conto  dei  contribuenti,   a   norma   di
          specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di
          credito; 
                  6) le operazioni relative all'esercizio del  lotto,
          delle lotterie nazionali, dei  giochi  di  abilita'  e  dei
          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato  e  agli  enti
          indicati nel decreto legislativo 14 aprile  1948,  n.  496,
          ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342,  e  successive
          modificazioni, nonche' quelle  relative  all'esercizio  dei
          totalizzatori e  delle  scommesse  di  cui  al  regolamento
          approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e  per
          le foreste 16  novembre  1955,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 26 novembre  1955,  e  alla  legge  24
          marzo  1942,  n.  315,  e  successive  modificazioni,   ivi
          comprese  le  operazioni  relative  alla   raccolta   delle
          giocate; 
                  7)  le  operazioni  relative  all'esercizio   delle
          scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi  e
          competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate  al
          numero precedente, nonche'  quelle  relative  all'esercizio
          del  giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e   alle
          operazioni di sorte locali autorizzate; 
                  8) le locazioni e gli affitti,  relative  cessioni,
          risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende  agricole,  di
          aree diverse da quelle destinate a parcheggio  di  veicoli,
          per le quali gli strumenti  urbanistici  non  prevedono  la
          destinazione edificatoria, e  di  fabbricati,  comprese  le
          pertinenze, le scorte e in genere i beni  mobili  destinati
          durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
          escluse le locazioni, per le quali  nel  relativo  atto  il
          locatore  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione  per
          l'imposizione, di  fabbricati  abitativi  effettuate  dalle
          imprese costruttrici degli stessi o dalle  imprese  che  vi
          hanno eseguito, anche  tramite  imprese  appaltatrici,  gli
          interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere  c),  d)  ed
          f), del Testo Unico dell'edilizia di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  di
          fabbricati abitativi  destinati  ad  alloggi  sociali  come
          definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture,  di
          concerto con il Ministro  della  solidarieta'  sociale,  il
          Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per
          le politiche giovanili  e  le  attivita'  sportive  del  22
          aprile 2008, e di fabbricati strumentali che  per  le  loro
          caratteristiche   non   sono   suscettibili   di    diversa
          utilizzazione senza radicali trasformazioni; 
                  8-bis) le cessioni di fabbricati o di  porzioni  di
          fabbricato diversi da  quelli  di  cui  al  numero  8-ter),
          escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici  degli
          stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite
          imprese appaltatrici, gli interventi  di  cui  all'art.  3,
          comma  1,  lettere  c),  d)  ed   f),   del   Testo   Unico
          dell'edilizia  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque  anni  dalla
          data di ultimazione della  costruzione  o  dell'intervento,
          ovvero  quelle  effettuate  dalle  stesse   imprese   anche
          successivamente nel  caso  in  cui  nel  relativo  atto  il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione,  e  le  cessioni  di  fabbricati  di  civile
          abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture 22  aprile  2008,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146  del  24  giugno
          2008, per le quali  nel  relativo  atto  il  cedente  abbia
          espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione; 
                  8-ter) le cessioni di fabbricati o di  porzioni  di
          fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche  non
          sono suscettibili di diversa utilizzazione  senza  radicali
          trasformazioni, escluse  quelle  effettuate  dalle  imprese
          costruttrici degli stessi o  dalle  imprese  che  vi  hanno
          eseguito,   anche   tramite   imprese   appaltatrici,   gli
          interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere  c),  d)  ed
          f), del Testo Unico dell'edilizia di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  entro
          cinque anni dalla data di ultimazione della  costruzione  o
          dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il
          cedente  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione   per
          l'imposizione; 
                  9)  le  prestazioni  di   mandato,   mediazione   e
          intermediazione relative alle operazioni di cui ai  nn.  da
          1) a 7) nonche'  quelle  relative  all'oro  e  alle  valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
          Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai  sensi
          dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto; 
                  10); 
                  11) le cessioni di oro  da  investimento,  compreso
          quello rappresentato  da  certificati  in  oro,  anche  non
          allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad  esclusione
          di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
          investimento o che trasformano oro in oro  da  investimento
          ovvero commerciano oro da  investimento,  i  quali  abbiano
          optato, con le modalita' ed i termini previsti dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,  n.  442,
          anche in relazione a ciascuna cessione, per  l'applicazione
          dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
          lettere c-quater) e c-quinquies),  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e  successive
          modificazioni,  riferite  all'oro   da   investimento;   le
          intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se  il
          cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta,  analoga
          opzione puo' essere esercitata per le relative  prestazioni
          di intermediazione. Per oro da investimento si intende: 
                    a) l'oro in forma di  lingotti  o  placchette  di
          peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque  superiore
          ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a  995  millesimi,
          rappresentato o meno da titoli; 
                    b) le monete d'oro di purezza pari o superiore  a
          900 millesimi, coniate dopo il  1800,  che  hanno  o  hanno
          avuto  corso  legale  nel  Paese  di  origine,  normalmente
          vendute a un prezzo che non supera  dell'80  per  cento  il
          valore sul  mercato  libero  dell'oro  in  esse  contenuto,
          incluse nell'elenco  predisposto  dalla  Commissione  delle
          Comunita' europee ed annualmente pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita'  europee,  serie  C,  sulla  base
          delle comunicazioni rese  dal  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  nonche'  le
          monete aventi le medesime  caratteristiche,  anche  se  non
          comprese nel suddetto elenco; 
                  12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art.  2  fatte
          ad enti pubblici, associazioni  riconosciute  o  fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          ONLUS; 
                  13) le cessioni di cui  al  n.  4)  dell'art.  2  a
          favore delle popolazioni colpite da  calamita'  naturali  o
          catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8  dicembre
          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
                  14) prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone
          effettuate  mediante  veicoli  da  piazza.  Si  considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra  comuni  non  distanti   tra   loro   oltre   cinquanta
          chilometri; 
                  15) le prestazioni di trasporto di malati o  feriti
          con veicoli all'uopo equipaggiati,  effettuate  da  imprese
          autorizzate e da enti  del  Terzo  settore  di  natura  non
          commerciale; 
                  16) le prestazioni del servizio postale universale,
          nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate
          dai soggetti obbligati ad  assicurarne  l'esecuzione.  Sono
          escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni  ad
          esse accessorie, le cui condizioni  siano  state  negoziate
          individualmente; 
                  17); 
                  18) le prestazioni sanitarie di  diagnosi,  cura  e
          riabilitazione  rese  alla  persona  nell'esercizio   delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'art.  99  del  testo  unico  delle  leggi   sanitarie,
          approvato con regio decreto 27  luglio  1934,  n.  1265,  e
          successive modificazioni, ovvero  individuate  con  decreto
          del Ministro della sanita', di  concerto  con  il  Ministro
          delle finanze; 
                  19) le prestazioni di ricovero e cura rese da  enti
          ospedalieri o da cliniche e  case  di  cura  convenzionate,
          nonche' da societa'  di  mutuo  soccorso  con  personalita'
          giuridica e  da  enti  del  Terzo  settore  di  natura  non
          commerciale compresa  la  somministrazione  di  medicinali,
          presidi sanitari e vitto, nonche' le  prestazioni  di  cura
          rese da stabilimenti termali; 
                  20) le prestazioni educative dell'infanzia e  della
          gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per  la
          formazione,   l'aggiornamento,   la   riqualificazione    e
          riconversione professionale,  rese  da  istituti  o  scuole
          riconosciuti da pubbliche amministrazioni  e  da  enti  del
          Terzo  settore  di  natura  non  commerciale,  comprese  le
          prestazioni  relative  all'alloggio,  al   vitto   e   alla
          fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
          da istituzioni, collegi o pensioni  annessi,  dipendenti  o
          funzionalmente collegati, nonche'  le  lezioni  relative  a
          materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
          a titolo personale; 
                  21)  le   prestazioni   proprie   dei   brefotrofi,
          orfanotrofi, asili, case di riposo per  anziani  e  simili,
          delle colonie marine, montane e campestri e degli  alberghi
          e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
          n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti  e
          medicinali, le prestazioni curative e le altre  prestazioni
          accessorie; 
                  22)  le  prestazioni  proprie  delle   biblioteche,
          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
          gallerie, pinacoteche, monumenti, ville,  palazzi,  parchi,
          giardini botanici e zoologici e simili; 
                  23) le prestazioni previdenziali e assistenziali  a
          favore del personale dipendente; 
                  24) le cessioni di organi, sangue e latte  umani  e
          di plasma sanguigno; 
                  25); 
                  26); 
                  27) le prestazioni proprie  dei  servizi  di  pompe
          funebri; 
                  27-bis); 
                  27-ter)   le   prestazioni   socio-sanitarie,    di
          assistenza domiciliare  o  ambulatoriale,  in  comunita'  e
          simili, in favore  degli  anziani  ed  inabili  adulti,  di
          tossicodipendenti e di malati di AIDS,  degli  handicappati
          psicofisici, dei minori anche coinvolti  in  situazioni  di
          disadattamento e di devianza, di  persone  migranti,  senza
          fissa dimora, richiedenti asilo, di  persone  detenute,  di
          donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese
          da organismi di diritto pubblico, da istituzioni  sanitarie
          riconosciute  che  erogano  assistenza  pubblica,  previste
          all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti
          aventi finalita' di assistenza sociale e da enti del  Terzo
          settore di natura non commerciale; 
                  27-quater)   le   prestazioni    delle    compagnie
          barracellari di cui all'art. 3 della legge 2  agosto  1897,
          n. 382; 
                  27-quinquies) le cessioni  che  hanno  per  oggetto
          beni  acquistati  o  importati  senza   il   diritto   alla
          detrazione totale della relativa  imposta  ai  sensi  degli
          articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2; 
                  27-sexies) le importazioni  nei  porti,  effettuate
          dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della  pesca
          allo stato naturale o dopo operazioni di  conservazione  ai
          fini  della  commercializzazione,  ma  prima  di  qualsiasi
          consegna. 
                2. Sono altresi' esenti dall'imposta  le  prestazioni
          di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o  soci
          da consorzi, ivi  comprese  le  societa'  consortili  e  le
          societa' cooperative con  funzioni  consortili,  costituiti
          tra soggetti per i quali, nel triennio  solare  precedente,
          la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis,  anche
          per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis, sia  stata
          non  superiore  al  10  per  cento,  a  condizione  che   i
          corrispettivi dovuti dai consorziati  o  soci  ai  predetti
          consorzi e societa' non superino i  costi  imputabili  alle
          prestazioni stesse.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  3
          del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2011,
          n.  380  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia edilizia): 
                «Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi). -  1.
          Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
                  a)  "interventi  di  manutenzione  ordinaria",  gli
          interventi edilizi che riguardano le opere di  riparazione,
          rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e
          quelle necessarie ad integrare o  mantenere  in  efficienza
          gli impianti tecnologici esistenti; 
                  b) "interventi di manutenzione  straordinaria",  le
          opere e le modifiche necessarie per rinnovare e  sostituire
          parti  anche  strutturali  degli   edifici,   nonche'   per
          realizzare  ed  integrare  i  servizi  igienico-sanitari  e
          tecnologici,  sempre  che  non   alterino   la   volumetria
          complessiva degli edifici e non comportino modifiche  delle
          destinazioni  di  uso.  Nell'ambito  degli  interventi   di
          manutenzione straordinaria  sono  ricompresi  anche  quelli
          consistenti nel frazionamento o accorpamento  delle  unita'
          immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la
          variazione delle superfici delle singole unita' immobiliari
          nonche' del carico urbanistico purche' non  sia  modificata
          la volumetria  complessiva  degli  edifici  e  si  mantenga
          l'originaria destinazione di uso; 
                  c)  "interventi  di  restauro  e   di   risanamento
          conservativo", gli interventi edilizi rivolti a  conservare
          l'organismo edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita'
          mediante un insieme sistematico di opere che, nel  rispetto
          degli   elementi   tipologici,   formali   e    strutturali
          dell'organismo stesso, ne  consentano  anche  il  mutamento
          delle  destinazioni  d'uso  purche'   con   tali   elementi
          compatibili,  nonche'  conformi  a  quelle  previste  dallo
          strumento  urbanistico  generale  e  dai   relativi   piani
          attuativi. Tali interventi comprendono  il  consolidamento,
          il ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi
          dell'edificio, l'inserimento  degli  elementi  accessori  e
          degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
          l'eliminazione  degli   elementi   estranei   all'organismo
          edilizio; 
                  d) "interventi di ristrutturazione  edilizia",  gli
          interventi rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi
          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
          portare ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
          dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento
          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  anche  quelli
          consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
          volumetria di quello  preesistente,  fatte  salve  le  sole
          innovazioni necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa
          antisismica nonche' quelli volti al ripristino di  edifici,
          o  parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o   demoliti,
          attraverso la loro  ricostruzione,  purche'  sia  possibile
          accertarne la preesistente consistenza. Rimane  fermo  che,
          con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
          del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
          modificazioni,   gli   interventi    di    demolizione    e
          ricostruzione e gli interventi  di  ripristino  di  edifici
          crollati   o   demoliti   costituiscono    interventi    di
          ristrutturazione edilizia soltanto ove  sia  rispettata  la
          medesima sagoma dell'edificio preesistente; 
                  e) "interventi di  nuova  costruzione",  quelli  di
          trasformazione edilizia e urbanistica  del  territorio  non
          rientranti   nelle   categorie   definite   alle    lettere
          precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 
                  e.1) la  costruzione  di  manufatti  edilizi  fuori
          terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
          all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
          interventi  pertinenziali,  quanto  previsto  alla  lettera
          e.6); 
                  e.2) gli interventi di  urbanizzazione  primaria  e
          secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 
                  e.3)  la  realizzazione  di  infrastrutture  e   di
          impianti, anche  per  pubblici  servizi,  che  comporti  la
          trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 
                  e.4)  l'installazione  di  torri  e  tralicci   per
          impianti  radio-ricetrasmittenti  e  di  ripetitori  per  i
          servizi di telecomunicazione; 
                  e.5) l'installazione di  manufatti  leggeri,  anche
          prefabbricati, e di strutture di  qualsiasi  genere,  quali
          roulottes, campers, case mobili,  imbarcazioni,  che  siano
          utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
          depositi, magazzini e simili, ad eccezione  di  quelli  che
          siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee  o
          siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto  per  la
          sosta e il soggiorno dei turisti,  previamente  autorizzate
          sotto il profilo urbanistico,  edilizio  e,  ove  previsto,
          paesaggistico, in conformita' alle normative  regionali  di
          settore; 
                  e.6) gli  interventi  pertinenziali  che  le  norme
          tecniche degli strumenti  urbanistici,  in  relazione  alla
          zonizzazione e al pregio ambientale e  paesaggistico  delle
          aree, qualifichino come interventi  di  nuova  costruzione,
          ovvero  che  comportino  la  realizzazione  di  un   volume
          superiore al 20% del volume dell'edificio principale; 
                  e.7) la realizzazione di depositi  di  merci  o  di
          materiali,  la  realizzazione  di  impianti  per  attivita'
          produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
          cui  consegua  la  trasformazione  permanente   del   suolo
          inedificato; 
                  f)    gli    "interventi    di     ristrutturazione
          urbanistica",  quelli  rivolti  a  sostituire   l'esistente
          tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso,  mediante
          un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con  la
          modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e  della
          rete stradale. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 333 del decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209   (Codice   delle
          assicurazioni private): 
                «Art. 333 (Imposte e tasse sulle iscrizioni  e  sulle
          annotazioni di vincolo delle attivita' patrimoniali). -  1.
          Le iscrizioni  ipotecarie  e  le  annotazioni  di  vincolo,
          previste dall'art. 224,  comma  1,  da  eseguire  sui  beni
          immobili  situati  nel  territorio  della  Repubblica  sono
          soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa. 
                2.   La   relativa   spesa   e'   posta   a    carico
          dell'impresa.». 
              - Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 188 del
          citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 188 (Poteri di intervento). - (Omissis). 
                3-bis. L'IVASS puo',  nell'esercizio  delle  funzioni
          indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a
          seguito  del  processo  di  controllo  prudenziale  di  cui
          all'art. 47-quinquies, ovvero, ai fini  della  salvaguardia
          della stabilita' del sistema finanziario nel suo  complesso
          e del contrasto di rischi sistemici,  ai  sensi  di  quanto
          previsto  dalle   disposizioni   dell'ordinamento   europeo
          relative  alla  vigilanza  macroprudenziale   del   sistema
          finanziario dell'Unione europea, adottare misure preventive
          o correttive nei confronti anche delle singole  imprese  di
          assicurazione   o   riassicurazione,    ivi    inclusi    i
          provvedimenti specifici riguardanti anche: 
                  a) la restrizione dell'attivita',  ivi  incluso  il
          potere  di  vietare  l'ulteriore  commercializzazione   dei
          prodotti assicurativi; 
                  b) il divieto di effettuare determinate  operazioni
          anche di natura  societaria  o  di  prevedere  limitazioni,
          restrizioni  temporanee  o  differimenti  per   determinate
          tipologie di operazioni  o  di  facolta'  esercitabili  dai
          contraenti; 
                  c) la distribuzione di utili o  di  altri  elementi
          del patrimonio; 
                  d)  il  rafforzamento  dei   sistemi   di   governo
          societario, ivi incluso il contenimento dei rischi; 
                  e) l'ordine di rimuovere i  soggetti  che  svolgono
          funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e i
          titolari di funzioni fondamentali, in caso di inerzia della
          societa'. 
                (Omissis).».