Art. 7 bis Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 1. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati». 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 678 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dalla presente legge: «678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.».