Art. 7 bis 
 
 
           Esenzione dalla TASI per gli immobili costruiti 
         e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita 
 
  1. Al comma 678 dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2013,
n.147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1°
gennaio 2022,  sono  esenti  dalla  TASI  i  fabbricati  costruiti  e
destinati dall'impresa costruttrice alla  vendita,  finche'  permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  pari  a  15
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 678 dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «678. Per i fabbricati rurali ad uso  strumentale  di
          cui all'art. 13, comma  8,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,   e   successive   modificazioni,
          l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il
          limite di cui al comma 676 del  presente  articolo.  Per  i
          fabbricati costruiti e destinati dall'impresa  costruttrice
          alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
          siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta  allo  0,1
          per  cento.  I  comuni  possono  modificare   la   suddetta
          aliquota, in aumento,  sino  allo  0,25  per  cento  o,  in
          diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili  locati
          a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre  1998,  n.
          431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita
          dal comune ai sensi del comma 683, e'  ridotta  al  75  per
          cento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono  esenti  dalla
          TASI  i  fabbricati  costruiti  e  destinati   dall'impresa
          costruttrice   alla   vendita,   finche'   permanga    tale
          destinazione e non siano in ogni caso locati.».