Art. 7 ter 
 
 
                     Estensione degli interventi 
                    agevolativi al settore edile 
 
  1. All'articolo 1 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio  2019,  n.12,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
      «6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile di cui ai  codici
ATECO F41 e F42, l'accesso alla garanzia della  sezione  speciale  di
cui al comma 1 e' consentito, altresi', qualora le  medesime  imprese
siano  titolari  di  finanziamenti  erogati   da   banche   e   altri
intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni
immobili  civili,  commerciali  e  industriali,  le   cui   posizioni
creditizie, non coperte  da  altra  garanzia  pubblica,  siano  state
classificate  come  "inadempienze  probabili"  (UTP)  entro  la  data
dell'11 febbraio 2019,  secondo  le  risultanze  della  centrale  dei
rischi della Banca d'Italia. 
      6-ter. Per i titolari dei finanziamenti di cui al comma  6-bis,
la garanzia della sezione speciale di cui  al  comma  1  e'  concessa
nella misura indicata dal decreto di cui al  comma  7,  comunque  non
superiore  all'80  per  cento  dell'esposizione  alla  data   dell'11
febbraio 2019 e fino a un importo massimo di euro 2.500.000. Ai  fini
della concessione della  garanzia  della  sezione  speciale,  che  ha
carattere sussidiario, il  piano  di  cui  al  comma  4  deve  essere
valutato e approvato dal consiglio di  gestione  del  Fondo,  di  cui
all'articolo 1, comma 48, let-tera a), della legge 27 dicembre  2013,
n. 147. Con il decreto di cui al comma 7 del presente  articolo  sono
stabilite le modalita' di attestazione dei crediti nonche' fornite le
indicazioni sulle modalita' di valutazione degli ulteriori  requisiti
previsti dal comma 6-bis e dal presente comma»; 
    b) al comma 7, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «revoca  della
stessa» sono aggiunte le seguenti:  «,  anche  con  riferimento  alle
imprese di cui al comma 6-bis»; 
    c) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Sostegno  alle
piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni  e
a quelle operanti nel settore edile». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  14
          dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 febbraio 2019,  n.  12  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di sostegno e semplificazione per le imprese e  per
          la  pubblica  amministrazione),   come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art.  1  (Sostegno  alle  piccole  e  medie  imprese
          creditrici  delle  pubbliche  amministrazioni  e  a  quelle
          operanti nel settore edile). - 1. Nell'ambito del Fondo  di
          garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art.  2,
          comma 100, lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.
          662, e' istituita, con una dotazione  finanziaria  iniziale
          di euro  50.000.000,  a  valere  sulle  disponibilita'  del
          medesimo Fondo, una sezione speciale dedicata a  interventi
          di garanzia, a  condizioni  di  mercato,  in  favore  delle
          piccole e medie imprese  (PMI)  che,  sono  in  difficolta'
          nella  restituzione  delle  rate  di   finanziamenti   gia'
          contratti con  banche  e  intermediari  finanziari  e  sono
          titolari  di  crediti   nei   confronti   delle   pubbliche
          Amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  certificati  ai  sensi
          dell'art. 9, comma 3-bis,  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge  28
          gennaio 2009, n. 2. 
                2. La garanzia della sezione speciale di cui al comma
          1 e' rilasciata su finanziamenti  gia'  concessi  alla  PMI
          beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario
          iscritto  all'albo  di  cui  all'art.   106   del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non gia' coperti  da
          garanzia pubblica  ed  anche  assistiti  da  ipoteca  sugli
          immobili  aziendali,  classificati  dalla  stessa  banca  o
          intermediario  finanziario  come  «inadempienze  probabili»
          alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  come
          risultante dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia. 
                3. La garanzia della sezione  speciale  copre,  nella
          misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non
          superiore all'80 per cento e  fino  a  un  importo  massimo
          garantito di euro 2.500.000, il minore tra: 
                  a) l'importo del finanziamento, di cui al comma  2,
          non  rimborsato  dalla  PMI  beneficiaria  alla   data   di
          presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli
          interessi, contrattuali  e  di  mora,  maturati  sino  alla
          predetta data e 
                  b)  l'ammontare  dei  crediti  certificati  vantati
          dalla PMI beneficiaria verso la  pubblica  amministrazione,
          risultanti dalla piattaforma elettronica  per  la  gestione
          telematica  del  rilascio  delle  certificazioni   di   cui
          all'art.  7  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.   35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64. 
                4. La garanzia della sezione speciale e'  subordinata
          alla  sottoscrizione  tra  la   banca   o   l'intermediario
          finanziario e la PMI beneficiaria di un  piano,  di  durata
          massima non  superiore  a  20  anni,  per  il  rientro  del
          finanziamento, di cui al comma 2, oggetto di garanzia. 
                5. La garanzia della  sezione  speciale  puo'  essere
          escussa dalla banca o  intermediario  finanziario  solo  in
          caso di mancato rispetto, da parte della PMI  beneficiaria,
          degli impegni previsti nel piano di rientro del  debito  di
          cui al comma 4.  La  garanzia  comporta  in  ogni  caso  un
          rimborso non  superiore  all'80  per  cento  della  perdita
          registrata dalla banca o  dall'intermediario.  La  garanzia
          della  sezione  speciale  cessa,  in  ogni  caso,  la   sua
          efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della  pubblica
          amministrazione dei crediti di  cui  alla  lettera  b)  del
          comma 3. 
                6. La garanzia della sezione speciale e'  concessa  a
          fronte del versamento alla medesima sezione, da parte della
          banca o intermediario, di un premio in linea con  i  valori
          di mercato. Il predetto  premio  di  garanzia  puo'  essere
          posto  a  carico  della  PMI  beneficiaria  in  misura  non
          superiore a un quarto del suo importo,  restando  a  carico
          della banca o intermediario la parte rimanente. 
                6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile  di  cui
          ai codici ATECO F41 e F42, l'accesso  alla  garanzia  della
          sezione speciale di cui al comma 1 e' consentito, altresi',
          qualora le medesime imprese siano titolari di finanziamenti
          erogati da banche e altri intermediari finanziari di cui al
          testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia,
          di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,
          assistiti da garanzia ipotecaria di  primo  grado  su  beni
          immobili  civili,  commerciali  e   industriali,   le   cui
          posizioni  creditizie,  non  coperte  da   altra   garanzia
          pubblica, siano  state  classificate  come  «  inadempienze
          probabili » (UTP) entro  la  data  dell'11  febbraio  2019,
          secondo le risultanze della centrale dei rischi della Banca
          d'Italia. 
                6-ter. Per i titolari dei  finanziamenti  di  cui  al
          comma 6-bis, la garanzia della sezione speciale di  cui  al
          comma 1 e' concessa nella misura indicata  dal  decreto  di
          cui al comma 7, comunque non  superiore  all'80  per  cento
          dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e  fino  a
          un  importo  massimo  di  euro  2.500.000.  Ai  fini  della
          concessione della garanzia della sezione speciale,  che  ha
          carattere sussidiario, il piano di  cui  al  comma  4  deve
          essere valutato e approvato dal consiglio di  gestione  del
          Fondo, di cui all'art. 1, comma 48, lettera a) della  legge
          27 dicembre 2013, n. 147. Con il decreto di cui al comma  7
          del  presente  articolo  sono  stabilite  le  modalita'  di
          attestazione dei crediti  nonche'  fornite  le  indicazioni
          sulle modalita' di valutazione  degli  ulteriori  requisiti
          previsti dal comma 6-bis e dal presente comma. 
                7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, anche in  deroga  alle
          vigenti condizioni  di  ammissibilita'  e  disposizioni  di
          carattere generale del Fondo di garanzia per le  piccole  e
          medie imprese, le modalita', la misura, le condizioni  e  i
          limiti per la concessione, escussione e liquidazione  della
          garanzia della sezione speciale, nonche' i casi  di  revoca
          della stessa, anche con riferimento alle imprese di cui  al
          comma 6-bis. Lo stesso  decreto  fissa  le  percentuali  di
          accantonamento  a  valere  sulle  risorse   della   sezione
          speciale e i parametri per definire il premio in linea  con
          i valori di mercato della garanzia. 
                8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi  da
          1 a 7 e' condizionata alla  preventiva  notificazione  alla
          Commissione europea, ai sensi dell'art.  108  del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea. 
                8-bis. All'art. 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
          145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le  seguenti
          parole: «e di quelli di cui  all'art.  6  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»; 
                  b) il comma 52 e' sostituito dai seguenti: 
                «52. La disposizione di cui al comma 51 si applica  a
          decorrere dal periodo d'imposta di prima  applicazione  del
          regime agevolativo di cui al comma 52-bis. 
                52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono
          individuate misure di favore, compatibili  con  il  diritto
          dell'Unione  europea,  nei  confronti  dei   soggetti   che
          svolgono  con  modalita'  non  commerciali  attivita'   che
          realizzano finalita' sociali nel rispetto dei  principi  di
          solidarieta' e sussidiarieta'. E' assicurato il  necessario
          coordinamento con le  disposizioni  del  codice  del  Terzo
          settore, di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
          117». 
                8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis,  pari
          a 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a  157,9  milioni
          di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:  quanto  a
          98,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 131 milioni di euro
          per l'anno 2020 e  a  77,9  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo
          per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
          all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,
          n. 282,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307; quanto a  20  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019 e a 16,9  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
          mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.
          1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;  quanto
          a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro
          a  decorrere  dall'anno   2021,   mediante   corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'art.  1,  comma  200,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190.».