Art. 9 
 
 
      Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili 
 
  1. I maggiori o  minori  valori  che  derivano  dall'attuazione  di
specifiche  previsioni  contrattuali  che  governano  gli   strumenti
finanziari,  diversi  da   azioni   e   titoli   similari,   con   le
caratteristiche indicate al comma 2 non  concorrono  alla  formazione
del reddito imponibile  degli  emittenti  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito delle societa' e del valore della produzione netta. 
  2. Ai fini del comma 1, gli strumenti finanziari devono  presentare
le seguenti caratteristiche: 
    a) gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo  e'  stato
integralmente versato; 
    b) gli strumenti non sono stati  sottoscritti  o  acquistati  ne'
dalla societa' emittente ne' da societa' da essa controllate o  nelle
quali essa detenga almeno il 20 per cento dei diritti di voto  o  del
capitale; 
    c) l'acquisto  degli  strumenti  non  e'  stato  finanziato,  ne'
direttamente ne' indirettamente, dalla societa' emittente; 
    d)  nell'ordine  di  distribuzione  delle  somme  ricavate  dalla
liquidazione dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso  rango,  o  un
rango  superiore,  rispetto  alle  azioni  e  sono  subordinati  alla
soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori; 
    e)  gli  strumenti  non  sono  oggetto  di  alcuna  disposizione,
contrattuale  o  di  altra  natura,  che  ne  migliori  il  grado  di
subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di  risoluzione,
assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione; 
    f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano
non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'emittente; 
    g) gli strumenti non possono  essere  rimborsati  o  riacquistati
dall'emittente prima di cinque anni dalla data di emissione; 
    h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o
piu' opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto,  l'opzione  puo'
essere esercitata unicamente dall'emittente; 
    i) le disposizioni che governano  gli  strumenti  non  contengono
indicazioni, ne' esplicite ne' implicite, che gli  strumenti  saranno
rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che  l'emittente
intende  rimborsarli,  anche  anticipatamente,  o  riacquistarli,  ad
eccezione dei seguenti casi: 
      1) liquidazione della societa'; 
      2) operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti; 
    l) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono  che  la
societa' emittente abbia  la  piena  discrezionalita',  in  qualsiasi
momento, di annullare le distribuzioni relative  agli  strumenti.  Le
distribuzioni annullate non sono cumulabili  e  l'annullamento  delle
distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza  da  parte  della
societa' emittente; 
    m) le  disposizioni  che  governano  gli  strumenti  prescrivono,
alternativamente,  che  al  verificarsi  di  un  determinato   evento
connesso al livello di patrimonializzazione della societa': 
      1) il valore nominale degli  strumenti  sia  svalutato  in  via
permanente o temporanea; 
      2) gli strumenti siano convertiti in azioni; 
      3) si attivi un meccanismo che produca  effetti  equivalenti  a
quelli di cui ai numeri 1) e 2). 
  3. Le disposizioni del comma 1 si applicano a  condizione  che  gli
emittenti indichino di aver emesso gli strumenti finanziari di cui al
comma 2 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
in cui e' avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza,  nella
relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori  che
ai sensi del comma 1  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito
imponibile degli emittenti ai fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa' e del valore della produzione netta al  fine  di  consentire
l'accertamento della conformita' dell'operazione con le  disposizioni
dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
  4. Il comma 22-bis dell'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  settembre
2011, n. 148 e' abrogato; per gli  strumenti  finanziari  di  cui  al
comma 22 del  citato  articolo  2,  emessi  nei  periodi  di  imposta
precedenti a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, gli obblighi di indicazione di cui al comma  3  del
presente articolo si  considerano  assolti  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente  dell'art.  10-bis  della
          citata legge n. 212 del 2000: 
                «Art. 10-bis (Disciplina  dell'abuso  del  diritto  o
          elusione fiscale). - 1. Configurano abuso del diritto una o
          piu' operazioni prive di sostanza economica  che,  pur  nel
          rispetto   formale   delle   norme   fiscali,    realizzano
          essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.  Tali  operazioni
          non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne
          disconosce i vantaggi determinando  i  tributi  sulla  base
          delle norme e dei principi elusi e tenuto conto  di  quanto
          versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. 
                2. Ai fini del comma 1 si considerano: 
                  a) operazioni prive di sostanza economica i  fatti,
          gli atti e i contratti, anche tra loro collegati,  inidonei
          a  produrre  effetti  significativi  diversi  dai  vantaggi
          fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica,  in
          particolare, la non  coerenza  della  qualificazione  delle
          singole operazioni con il  fondamento  giuridico  del  loro
          insieme e la non conformita' dell'utilizzo degli  strumenti
          giuridici a normali logiche di mercato; 
                  b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche  non
          immediati, realizzati in contrasto con le  finalita'  delle
          norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. 
                3. Non si  considerano  abusive,  in  ogni  caso,  le
          operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non
          marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale,  che
          rispondono  a  finalita'  di  miglioramento  strutturale  o
          funzionale dell'impresa ovvero dell'attivita' professionale
          del contribuente. 
                4. Resta ferma la liberta' di scelta del contribuente
          tra regimi opzionali diversi  offerti  dalla  legge  e  tra
          operazioni comportanti un diverso carico fiscale. 
                5. Il contribuente puo' proporre interpello ai  sensi
          dell'art. 11, comma 1, lettera  c),  per  conoscere  se  le
          operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto. 
                6.   Senza    pregiudizio    dell'ulteriore    azione
          accertatrice nei termini stabiliti per i  singoli  tributi,
          l'abuso  del  diritto  e'  accertato  con  apposito   atto,
          preceduto,  a  pena  di   nullita',   dalla   notifica   al
          contribuente di una richiesta  di  chiarimenti  da  fornire
          entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i
          motivi per i quali si ritiene configurabile  un  abuso  del
          diritto. 
                7.  La  richiesta  di   chiarimenti   e'   notificata
          dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 60  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e successive modificazioni,  entro  il  termine  di
          decadenza   previsto   per   la   notificazione   dell'atto
          impositivo. Tra la  data  di  ricevimento  dei  chiarimenti
          ovvero  di  inutile  decorso  del  termine   assegnato   al
          contribuente per rispondere  alla  richiesta  e  quella  di
          decadenza dell'amministrazione dal potere di  notificazione
          dell'atto impositivo  intercorrono  non  meno  di  sessanta
          giorni.  In  difetto,  il  termine  di  decadenza  per   la
          notificazione  dell'atto  impositivo   e'   automaticamente
          prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza
          dei sessanta giorni. 
                8. Fermo  quanto  disposto  per  i  singoli  tributi,
          l'atto impositivo e' specificamente  motivato,  a  pena  di
          nullita', in relazione alla condotta abusiva, alle norme  o
          ai  principi  elusi,   agli   indebiti   vantaggi   fiscali
          realizzati, nonche' ai chiarimenti forniti dal contribuente
          nel termine di cui al comma 6. 
                9.  L'amministrazione  finanziaria  ha   l'onere   di
          dimostrare  la  sussistenza  della  condotta  abusiva,  non
          rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui  ai
          commi 1 e 2.  Il  contribuente  ha  l'onere  di  dimostrare
          l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3. 
                10. In caso  di  ricorso,  i  tributi  o  i  maggiori
          tributi accertati, unitamente ai relativi  interessi,  sono
          posti in riscossione, ai sensi  dell'art.  68  del  decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  e,   successive
          modificazioni,  e  dell'art.  19,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
                11. I soggetti diversi da quelli cui  sono  applicate
          le disposizioni del presente articolo possono  chiedere  il
          rimborso delle imposte pagate a  seguito  delle  operazioni
          abusive i cui vantaggi  fiscali  sono  stati  disconosciuti
          dall'amministrazione finanziaria, inoltrando  a  tal  fine,
          entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e'  divenuto
          definitivo ovvero e' stato  definito  mediante  adesione  o
          conciliazione   giudiziale,   istanza   all'Agenzia   delle
          entrate, che  provvede  nei  limiti  dell'imposta  e  degli
          interessi  effettivamente  riscossi  a  seguito   di   tali
          procedure. 
                12. In sede di accertamento l'abuso del diritto  puo'
          essere configurato solo se i vantaggi fiscali  non  possono
          essere   disconosciuti   contestando   la   violazione   di
          specifiche disposizioni tributarie. 
                13. Le operazioni abusive non  danno  luogo  a  fatti
          punibili ai sensi  delle  leggi  penali  tributarie.  Resta
          ferma   l'applicazione   delle   sanzioni    amministrative
          tributarie.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 22 dell'art.  2
          del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148
          (Ulteriori   misure   urgenti   per   la    stabilizzazione
          finanziaria e per lo sviluppo): 
                «Art. 2  (Disposizioni  in  materia  di  entrate).  -
          (Omissis). 
                22. Ai proventi degli strumenti finanziari  rilevanti
          in materia  di  adeguatezza  patrimoniale  ai  sensi  della
          normativa  comunitaria  e  delle   discipline   prudenziali
          nazionali, emessi  da  intermediari  vigilati  dalla  Banca
          d'Italia o da soggetti vigilati  dall'ISVAP  e  diversi  da
          azioni e titoli similari, si applica il regime  fiscale  di
          cui al decreto legislativo  1°  aprile  1996,  n.  239.  Le
          remunerazioni dei predetti  strumenti  finanziari  sono  in
          ogni caso  deducibili  ai  fini  della  determinazione  del
          reddito del soggetto emittente; resta ferma  l'applicazione
          dell'art. 96 e dell'art. 109,  comma  9,  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917.  La  presente
          disposizione si  applica  con  riferimento  agli  strumenti
          finanziari emessi a decorrere dal 20 luglio 2011. 
                22-bis. [Abrogato]. 
                (Omissis).».