Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui
all'art. 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e le seguenti: 
    a) impianto fotovoltaico: e' un impianto di produzione di energia
elettrica  mediante  conversione  diretta  della  radiazione  solare,
tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un
insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli, uno  o
piu' gruppi  di  conversione  della  corrente  continua  in  corrente
alternata e altri componenti elettrici minori; 
    b) potenza di un impianto fotovoltaico: e' la  potenza  elettrica
dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali
di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del  medesimo  impianto,
misurate alle condizioni nominali,  come  definite  dalle  pertinenti
norme CEI; 
    c) impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra: impianto i
cui  moduli  non  sono  fisicamente  installati  su  edifici,  serre,
barriere acustiche o fabbricati rurali, ne'  su  pergole,  tettoie  e
pensiline; 
    d) aggregato di impianti: insieme costituito da piu' impianti  di
nuova costruzione, localizzati sull'intero territorio nazionale, che,
nel rispetto dei limiti di potenza unitaria di cui all'art. 3,  commi
10 e 11, partecipa come un unico impianto alle procedure di  registro
o di asta,  sulla  base  della  potenza  complessiva  dell'aggregato,
offrendo  una  unica   riduzione   percentuale   della   tariffa   di
riferimento. Resta fermo che i requisiti di  cui  all'art.  3  devono
essere rispettati da ciascun  impianto  dell'aggregato.  In  fase  di
ammissione  agli   incentivi,   ciascun   impianto,   facente   parte
dell'aggregato  e  risultato  in  posizione  utile   nella   relativa
graduatoria, presenta autonoma istanza al GSE.