Art. 4 
 
                  Modalita' e tempi di svolgimento 
                 delle procedure di asta e registro 
 
  1. Fermo restando il limite di  applicazione  di  cui  all'art.  1,
comma 2, il GSE pubblica i bandi relativi alle procedure  di  asta  e
registro secondo le scadenze indicate  in  Tabella  1  e  secondo  le
seguenti modalita': 
    a) il periodo di presentazione delle domande di partecipazione e'
di trenta giorni decorrenti dalla data  di  pubblicazione  del  bando
indicata in Tabella 1; 
    b) la graduatoria e' formata e pubblicata sul sito  web  del  GSE
entro novanta giorni dalla data di chiusura dei bandi.  
    
              =========================================
              |                   |  Data di apertura |
              |    N. procedura   |     del bando     |
              +===================+===================+
              |         1         | 30 settembre 2019 |
              +-------------------+-------------------+
              |         2         |  31 gennaio 2020  |
              +-------------------+-------------------+
              |         3         |   31 maggio 2020  |
              +-------------------+-------------------+
              |         4         | 30 settembre 2020 |
              +-------------------+-------------------+
              |         5         |  31 gennaio 2021  |
              +-------------------+-------------------+
              |         6         |   31 maggio 2021  |
              +-------------------+-------------------+
              |         7         | 30 settembre 2021 |
              +-------------------+-------------------+
              |               Tabella 1               |
              +---------------------------------------+
    
  2. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui al  comma  1,
il produttore invia al GSE: 
    a) copia della documentazione necessaria a comprovare il rispetto
dei requisiti generali di cui all'art. 3; 
    b) documentazione  necessaria  a  comprovare  il  possesso  delle
caratteristiche  necessarie  per  l'applicazione   dei   criteri   di
priorita' di cui  ai  Titoli  II  e  III,  ivi  compresa  l'eventuale
richiesta di applicazione del criterio di cui all'art.  9,  comma  2,
lettera f); 
    c)  documentazione  necessaria  a  comprovare  il  rispetto   dei
requisiti specifici per la partecipazione alle procedure d'asta. 
  3. La richiesta di cui  al  comma  2  e'  presentata  in  forma  di
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 
  4. Entro la  data  di  pubblicazione  della  graduatoria,  il  GSE,
attraverso l'esame della documentazione presentata ai sensi del comma
2, accerta il possesso dei  requisiti  generali  e  specifici  ovvero
delle caratteristiche necessarie per l'applicazione  dei  criteri  di
priorita'. Restano fermi gli eventuali successivi  controlli  di  cui
all'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011.