Art. 6 Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti 1. Ai fini del presente decreto, il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti per gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o di potenziamento e' pari alla vita media utile convenzionale, i cui valori sono riportati in Allegato 1, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. 2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto. 3. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti e' considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorita', secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorita', per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE, nonche', per gli impianti sottoposti a rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della predetta autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente per cause non dipendenti da atti o comportamenti imputabili allo stesso produttore. A tal fine, al produttore e' concessa un'estensione del periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti, incluso il periodo ai sensi di precedenti provvedimenti di incentivazione, e' inoltre considerato al netto di eventuali fermate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati, riconosciuti come tali dal GSE. In tale ultimo caso, l'estensione del periodo nominale di diritto, non puo' essere comunque superiore a dodici mesi. 4. L'erogazione degli incentivi e' sospesa nelle ore in cui si registrano prezzi zonali orari pari a zero, per un periodo superiore a sei ore consecutive. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti e' conseguentemente calcolato al netto delle ore totali in cui si e' registrata tale sospensione. La stessa disposizione si riferisce al caso in cui si registrino prezzi negativi, quando saranno introdotti nel regolamento del mercato elettrico italiano.