Art. 7 
 
     Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi 
 
  1. La tariffa di riferimento per gli impianti di nuova  costruzione
che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e': 
    a) la tariffa di cui all'allegato 1 del decreto 23  giugno  2016,
comprensiva delle eventuali riduzioni ivi previste, per gli  impianti
iscritti in posizione utile nelle procedure  di  registro  svolte  ai
sensi del presente decreto, che non si avvalgono o per i quali non si
applicano i criteri di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), d), e) ed
f), e che entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente  decreto,  ferma  restando  l'applicazione  della
decurtazione eventualmente  offerta  in  applicazione  dell'art.  10,
comma 3, lettera c), dello stesso decreto 23 giugno 2016; 
    b) le tariffe di cui all'allegato 1 al presente decreto per tutti
gli altri impianti, ivi inclusi gli impianti fotovoltaici che entrano
in esercizio entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  2. La tariffa offerta  e'  stabilita  applicando  alla  tariffa  di
riferimento una riduzione percentuale  pari  all'offerta  di  ribasso
formulata dal  produttore  nell'ambito  delle  procedure  di  asta  e
registro. 
  3. La tariffa spettante e' pari alla tariffa offerta  ulteriormente
ridotta nei seguenti casi: 
    a) dell'1% all'anno fino  alla  data  di  entrata  in  esercizio,
applicata  per  la  prima  volta  decorsi  15  mesi  dalla  data   di
comunicazione di esito positivo delle procedure di asta e registro; 
    b) mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio  di
cui all'art. 10, comma 2, e all'art. 17, comma 7; 
    c) nel caso di  ottenimento  di  contributi  in  conto  capitale,
secondo le modalita' di cui all'allegato 1; 
    d) impiego di componenti rigenerati di cui al comma 11, in misura
indicata allo stesso comma 11; 
    e) mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio  di
cui all'art. 10, comma 3; 
    f) del 50% nei casi di trasferimenti a terzi di cui  all'art.  9,
comma 5, e all'art. 14, comma 7. 
  4. La tariffa spettante stabilita ai sensi dei commi 2  e  3  resta
ferma per l'intero periodo di diritto agli incentivi. 
  5.  Per  gli   impianti   oggetto   di   integrale   ricostruzione,
riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti  ibridi,
alla tariffa spettante, determinata con le modalita' di cui ai  commi
1, 2 e 3, si applicano le  condizioni  e  le  modalita'  indicate  in
Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016. 
  6. Ferme  restando  le  determinazioni  dell'ARERA  in  materia  di
dispacciamento, per gli impianti di potenza non superiore  a  250  kW
che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, il  GSE
provvede,  ove  richiesto  da  produttore,  al  ritiro   dell'energia
elettrica, erogando, sulla  produzione  netta  immessa  in  rete,  la
tariffa spettante omnicomprensiva. 
  7. Per gli impianti diversi da quelli di cui al  comma  6,  il  GSE
calcola la  componente  incentivo  come  differenza  tra  la  tariffa
spettante e il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica
e, ove tale differenza sia positiva,  eroga  gli  importi  dovuti  in
riferimento  alla  produzione  netta  immessa  in  rete,  secondo  le
modalita' individuate all'art. 25 del decreto  23  giugno  2016.  Nel
caso  in  cui  la  predetta  differenza  risulti  negativa,  il   GSE
conguaglia o  provvede  a  richiedere  al  soggetto  responsabile  la
restituzione o corresponsione dei relativi importi. In tutti i  casi,
l'energia prodotta da questi impianti resta nella disponibilita'  del
produttore. 
  8. I produttori degli impianti di cui al comma 6, che hanno  scelto
di mantenere l'energia nella propria disponibilita', possono comunque
richiedere  al  GSE  di   cambiare   le   modalita'   di   erogazione
dell'incentivo optando per la tariffa omnicomprensiva.  Il  passaggio
da un sistema all'altro e' consentito  per  non  piu'  di  due  volte
durante l'intero periodo di incentivazione. 
  9. Fermi restando i commi 10 e 11 dell'art. 3, ai fini del presente
decreto, per la  determinazione  della  potenza  degli  impianti,  si
applica l'art. 5, comma 2, del decreto 23 giugno 2016,  tenuto  conto
delle definizioni richiamate all'art. 2. Per gli impianti  ibridi  si
fa riferimento alla potenza complessiva dell'impianto. 
  10. Gli impianti fotovoltaici di cui al  gruppo  A-2  dell'art.  8,
hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull'energia  elettrica,  a
un premio pari a 12 €/MWh, erogato su tutta  l'energia  prodotta.  Il
Gse rende nota la documentazione da fornire per attestare la corretta
rimozione e smaltimento dell'eternit e dell'amianto, per accedere  al
premio. 
  11. Per gli impianti che accedono agli incentivi mediante procedure
di registro e per la  cui  realizzazione  sono  impiegati  componenti
rigenerati, la tariffa offerta di cui al comma 2 e' ridotta del  20%.
A  tal  fine,  i  produttori  di  impianti  ammessi  agli   incentivi
presentano al GSE apposita dichiarazione circa l'utilizzo o  meno  di
componenti rigenerati. Resta fermo che i componenti rigenerati devono
rispettare i requisiti  precisati  dalle  procedure  GSE  applicative
dell'art. 30 del decreto ministeriale 23 giugno 2016. 
  12. Per gli impianti di potenza fino a 100  kW  su  edifici,  sulla
quota di produzione netta consumata in sito e' attribuito  un  premio
pari a 10 €/MWh, cumulabile con il premio di  cui  al  comma  10.  Il
premio e' riconosciuto a posteriori a condizione che, su base  annua,
l'energia autoconsumata sia superiore al 40% della  produzione  netta
dell'impianto.