Art. 7 Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi 1. La tariffa di riferimento per gli impianti di nuova costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e': a) la tariffa di cui all'allegato 1 del decreto 23 giugno 2016, comprensiva delle eventuali riduzioni ivi previste, per gli impianti iscritti in posizione utile nelle procedure di registro svolte ai sensi del presente decreto, che non si avvalgono o per i quali non si applicano i criteri di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), d), e) ed f), e che entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione della decurtazione eventualmente offerta in applicazione dell'art. 10, comma 3, lettera c), dello stesso decreto 23 giugno 2016; b) le tariffe di cui all'allegato 1 al presente decreto per tutti gli altri impianti, ivi inclusi gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. La tariffa offerta e' stabilita applicando alla tariffa di riferimento una riduzione percentuale pari all'offerta di ribasso formulata dal produttore nell'ambito delle procedure di asta e registro. 3. La tariffa spettante e' pari alla tariffa offerta ulteriormente ridotta nei seguenti casi: a) dell'1% all'anno fino alla data di entrata in esercizio, applicata per la prima volta decorsi 15 mesi dalla data di comunicazione di esito positivo delle procedure di asta e registro; b) mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio di cui all'art. 10, comma 2, e all'art. 17, comma 7; c) nel caso di ottenimento di contributi in conto capitale, secondo le modalita' di cui all'allegato 1; d) impiego di componenti rigenerati di cui al comma 11, in misura indicata allo stesso comma 11; e) mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio di cui all'art. 10, comma 3; f) del 50% nei casi di trasferimenti a terzi di cui all'art. 9, comma 5, e all'art. 14, comma 7. 4. La tariffa spettante stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 resta ferma per l'intero periodo di diritto agli incentivi. 5. Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi, alla tariffa spettante, determinata con le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano le condizioni e le modalita' indicate in Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016. 6. Ferme restando le determinazioni dell'ARERA in materia di dispacciamento, per gli impianti di potenza non superiore a 250 kW che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, il GSE provvede, ove richiesto da produttore, al ritiro dell'energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante omnicomprensiva. 7. Per gli impianti diversi da quelli di cui al comma 6, il GSE calcola la componente incentivo come differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica e, ove tale differenza sia positiva, eroga gli importi dovuti in riferimento alla produzione netta immessa in rete, secondo le modalita' individuate all'art. 25 del decreto 23 giugno 2016. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al soggetto responsabile la restituzione o corresponsione dei relativi importi. In tutti i casi, l'energia prodotta da questi impianti resta nella disponibilita' del produttore. 8. I produttori degli impianti di cui al comma 6, che hanno scelto di mantenere l'energia nella propria disponibilita', possono comunque richiedere al GSE di cambiare le modalita' di erogazione dell'incentivo optando per la tariffa omnicomprensiva. Il passaggio da un sistema all'altro e' consentito per non piu' di due volte durante l'intero periodo di incentivazione. 9. Fermi restando i commi 10 e 11 dell'art. 3, ai fini del presente decreto, per la determinazione della potenza degli impianti, si applica l'art. 5, comma 2, del decreto 23 giugno 2016, tenuto conto delle definizioni richiamate all'art. 2. Per gli impianti ibridi si fa riferimento alla potenza complessiva dell'impianto. 10. Gli impianti fotovoltaici di cui al gruppo A-2 dell'art. 8, hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull'energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh, erogato su tutta l'energia prodotta. Il Gse rende nota la documentazione da fornire per attestare la corretta rimozione e smaltimento dell'eternit e dell'amianto, per accedere al premio. 11. Per gli impianti che accedono agli incentivi mediante procedure di registro e per la cui realizzazione sono impiegati componenti rigenerati, la tariffa offerta di cui al comma 2 e' ridotta del 20%. A tal fine, i produttori di impianti ammessi agli incentivi presentano al GSE apposita dichiarazione circa l'utilizzo o meno di componenti rigenerati. Resta fermo che i componenti rigenerati devono rispettare i requisiti precisati dalle procedure GSE applicative dell'art. 30 del decreto ministeriale 23 giugno 2016. 12. Per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito e' attribuito un premio pari a 10 €/MWh, cumulabile con il premio di cui al comma 10. Il premio e' riconosciuto a posteriori a condizione che, su base annua, l'energia autoconsumata sia superiore al 40% della produzione netta dell'impianto.