Testo approvato dall'Assemblea il 17 luglio 2019. 
(Omissis). 
 
 
                               Art. 1. 
                     Insediamento del Consiglio 
 
    1. Il presidente convoca il Consiglio entro  venti  giorni  dalla
pubblicazione dei decreti di nomina dei  consiglieri  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
    2. I consiglieri esercitano i diritti previsti dalla legge e  dai
regolamenti e sono tenuti ai doveri del loro status dal giorno  della
prima riunione del Consiglio al giorno precedente la  prima  riunione
della successiva consiliatura. 
    3. Nella prima seduta del Consiglio, il presidente istituisce  un
seggio provvisorio formato da tre consiglieri da lui nominati per  lo
svolgimento  dell'elezione  dei  due  vice  presidenti   secondo   le
procedure dell'art. 4,  comma  2,  e  del  segretario  dell'assemblea
secondo le procedure dell'art. 2, comma 9. 
    4. Nella stessa seduta il presidente istituisce la giunta per  il
regolamento, comunicando i nomi dei consiglieri che ne  fanno  parte,
tenuto conto delle rappresentanze previste dalla legge. 
    5. Il presidente da' comunicazione dell'avvenuto insediamento del
Consiglio al Presidente della Repubblica,  ai  Presidenti  delle  due
Camere, al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e  ai  presidenti
delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.