Testo approvato dall'Assemblea il 17 luglio 2019. (Omissis). Art. 1. Insediamento del Consiglio 1. Il presidente convoca il Consiglio entro venti giorni dalla pubblicazione dei decreti di nomina dei consiglieri nella Gazzetta Ufficiale. 2. I consiglieri esercitano i diritti previsti dalla legge e dai regolamenti e sono tenuti ai doveri del loro status dal giorno della prima riunione del Consiglio al giorno precedente la prima riunione della successiva consiliatura. 3. Nella prima seduta del Consiglio, il presidente istituisce un seggio provvisorio formato da tre consiglieri da lui nominati per lo svolgimento dell'elezione dei due vice presidenti secondo le procedure dell'art. 4, comma 2, e del segretario dell'assemblea secondo le procedure dell'art. 2, comma 9. 4. Nella stessa seduta il presidente istituisce la giunta per il regolamento, comunicando i nomi dei consiglieri che ne fanno parte, tenuto conto delle rappresentanze previste dalla legge. 5. Il presidente da' comunicazione dell'avvenuto insediamento del Consiglio al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.