Art. 12. Programma 1. Il programma dell'attivita' costituisce la sede di identificazione degli obiettivi primari dell'azione istituzionale ed amministrativa del CNEL e si colloca alla base del ciclo della performance e della sua valutazione. Esso e' predisposto dal presidente del CNEL, su proposta del Consiglio di Presidenza, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3, con la collaborazione del segretario generale. Il presidente illustra e sottopone il programma all'approvazione dell'assemblea. 2. Le commissioni o gli altri organismi possono proporre che un determinato argomento sia inserito nel programma, specificando il tipo di pronuncia o di iniziativa che ritengano doversi adottare. Il programma comprende: le attivita' connesse all'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 10 e 10-bis della legge n. 936 del 1986, nonche' da convenzioni con altri enti e istituzioni; le attivita' consultive e di iniziativa di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 936 del 1986; le attivita' della Commissione dell'informazione previste dall'art. 16 e le altre attivita' previste dall'art. 17 della legge n. 936 del 1986.