Art. 12. 
                              Programma 
 
    1.  Il  programma   dell'attivita'   costituisce   la   sede   di
identificazione degli obiettivi primari dell'azione istituzionale  ed
amministrativa del CNEL e  si  colloca  alla  base  del  ciclo  della
performance  e  della  sua  valutazione.  Esso  e'  predisposto   dal
presidente del CNEL, su proposta del Consiglio di Presidenza, secondo
quanto disposto dall'art. 6,  comma  3,  con  la  collaborazione  del
segretario generale. Il presidente illustra e sottopone il  programma
all'approvazione dell'assemblea. 
    2. Le commissioni o gli altri organismi possono proporre  che  un
determinato argomento sia inserito  nel  programma,  specificando  il
tipo di pronuncia o di iniziativa che ritengano doversi adottare.  Il
programma comprende: 
    le attivita' connesse all'esercizio delle  attribuzioni  previste
dagli articoli 10 e 10-bis della legge n. 936 del  1986,  nonche'  da
convenzioni con altri enti e istituzioni; 
    le attivita' consultive e di iniziativa di cui agli articoli 11 e
12 della legge n. 936 del 1986; 
    le  attivita'  della   Commissione   dell'informazione   previste
dall'art. 16 e le altre attivita' previste dall'art. 17  della  legge
n. 936 del 1986.