Art. 14. 
                       Iniziativa legislativa 
 
    1. L'iniziativa legislativa  di  cui  al  comma  1,  lettera  i),
dell'art. 10 della legge n. 936 del 1986 viene attivata  mediante  la
presentazione al presidente del CNEL, da parte di una  commissione  o
di altro organo del CNEL, della proposta di uno schema di disegno  di
legge formulato in articoli, accompagnato da una  apposita  relazione
illustrativa. 
    2. Il presidente o un relatore delegato illustra all'assemblea  i
contenuti  dello  schema  di  disegno  di   legge   approvato   dalla
commissione o organo istruttorio e dal Consiglio di Presidenza. 
    3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri in
carica. Le  eventuali  posizioni  discordanti  sono  riportate  nella
relazione illustrativa. 
    4. In assenza del voto favorevole di  cui  al  comma  precedente,
l'assemblea a maggioranza dei presenti puo' deliberare che lo  schema
di disegno di legge venga presentato al  Governo  e  alle  Camere  in
forma di osservazioni e proposte ai sensi dell'art. 12 della legge n.
936 del 1986. 
    5. I disegni di legge di iniziativa del CNEL sono  trasmessi  dal
suo  presidente  al  Presidente  del  Senato  della  Repubblica,   al
Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente  del  Consiglio
dei ministri per il seguito di competenza. I disegni  di  legge  sono
formulati in uno o piu' articoli che possono  dividersi  in  commi  e
sono corredati da una relazione tecnico-illustrativa  che  ne  espone
oggetto e finalita'.