Art. 14. Iniziativa legislativa 1. L'iniziativa legislativa di cui al comma 1, lettera i), dell'art. 10 della legge n. 936 del 1986 viene attivata mediante la presentazione al presidente del CNEL, da parte di una commissione o di altro organo del CNEL, della proposta di uno schema di disegno di legge formulato in articoli, accompagnato da una apposita relazione illustrativa. 2. Il presidente o un relatore delegato illustra all'assemblea i contenuti dello schema di disegno di legge approvato dalla commissione o organo istruttorio e dal Consiglio di Presidenza. 3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Le eventuali posizioni discordanti sono riportate nella relazione illustrativa. 4. In assenza del voto favorevole di cui al comma precedente, l'assemblea a maggioranza dei presenti puo' deliberare che lo schema di disegno di legge venga presentato al Governo e alle Camere in forma di osservazioni e proposte ai sensi dell'art. 12 della legge n. 936 del 1986. 5. I disegni di legge di iniziativa del CNEL sono trasmessi dal suo presidente al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei ministri per il seguito di competenza. I disegni di legge sono formulati in uno o piu' articoli che possono dividersi in commi e sono corredati da una relazione tecnico-illustrativa che ne espone oggetto e finalita'.