Art. 15. Osservazioni e proposte, rapporti, relazioni, studi ed indagini 1. In materia di contributi all'elaborazione della legislazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera g), della legge n. 936 del 1986, si applicano in quanto compatibili, le procedure previste all'art. 14. I testi approvati sono inviati al Parlamento, al Governo e alle regioni. 2. Per l'istruttoria di atti di particolare rilievo, la commissione istruttoria puo' convocare in audizione soggetti specifici ed assicura il contraddittorio con le amministrazioni interessate, ove sia prevista un'attivita' di valutazione. Le amministrazioni pubbliche, gli enti, le societa', le associazioni e organizzazioni di rappresentanza conferiscono al CNEL - ove richiesti - i dati e le elaborazioni necessarie per l'attivita' degli organi. Il Segretariato generale redige, di propria iniziativa o su sollecitazione degli organi, rassegne giuridiche, raccolte di dottrina, di studi e documentazione funzionale all'istruttoria di temi di cui al programma di attivita'. Previo parere dell'Ufficio di Presidenza, puo' predisporre libri verdi e libri bianchi, a supporto degli organi.