Art. 15. 
                 Osservazioni e proposte, rapporti, 
                    relazioni, studi ed indagini 
 
    1. In materia di contributi all'elaborazione  della  legislazione
di cui all'art. 10, comma 1, lettera g), della legge n. 936 del 1986,
si applicano in quanto compatibili, le  procedure  previste  all'art.
14. I testi approvati sono inviati al Parlamento, al Governo  e  alle
regioni. 
    2.  Per  l'istruttoria  di  atti  di  particolare   rilievo,   la
commissione  istruttoria  puo'  convocare   in   audizione   soggetti
specifici ed  assicura  il  contraddittorio  con  le  amministrazioni
interessate,  ove  sia  prevista  un'attivita'  di  valutazione.   Le
amministrazioni pubbliche, gli enti, le societa', le  associazioni  e
organizzazioni  di  rappresentanza   conferiscono   al   CNEL -   ove
richiesti - i dati e le elaborazioni necessarie per l'attivita' degli
organi. Il Segretariato generale redige, di propria iniziativa  o  su
sollecitazione  degli  organi,  rassegne  giuridiche,   raccolte   di
dottrina, di studi e  documentazione  funzionale  all'istruttoria  di
temi di cui al programma di attivita'. Previo parere dell'Ufficio  di
Presidenza, puo' predisporre libri verdi e libri bianchi, a  supporto
degli organi.