Art. 2. 
                              Assemblea 
 
    1. L'assemblea e' l'organo che esprime la volonta' del Consiglio.
L'assemblea e' costituita validamente se sono presenti la meta'  piu'
uno  dei  consiglieri  in  carica  e  delibera,  salvo  che  non  sia
diversamente previsto dalla legge o  dai  regolamenti,  con  il  voto
della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti,  non  inferiore,
comunque, a un terzo dei componenti in carica. 
    2. L'assemblea, oltre ad esercitare le  funzioni  previste  dalla
legge  e  dai  regolamenti,  approva,  a  maggioranza  assoluta   dei
componenti in carica, in apposita sessione, il programma  annuale  di
lavoro e i documenti di bilancio. 
    3. L'assemblea e' convocata  e  presieduta  dal  presidente  che,
d'intesa con i vice presidenti, ne stabilisce  l'ordine  del  giorno,
che viene comunicato al Consiglio di Presidenza. 
    4. L'assemblea e' altresi' convocata su richiesta motivata di  un
quarto dei consiglieri in carica. In tal caso l'ordine del giorno  e'
quello indicato nella richiesta di convocazione e  la  riunione  deve
essere convocata entro tre giorni dalla richiesta. 
    5. L'ordine del giorno di ciascuna assemblea  e'  comunicato  con
avvisi telematici da inviarsi almeno sette giorni  prima  e,  in  via
eccezionale,  almeno  tre  giorni  prima   dell'adunanza.   Sono   da
considerare assemblee ordinarie, da convocarsi almeno  una  volta  al
mese, quelle convocate con avvisi inviati almeno sette giorni prima e
assemblee straordinarie quelle  convocate  almeno  tre  giorni  prima
dell'adunanza. 
    6. Unitamente all'avviso di  convocazione  per  l'assemblea  sono
inviati ai consiglieri i documenti riguardanti l'ordine  del  giorno.
Qualora,  su  una  pronuncia,   un   consigliere   intenda   proporre
emendamenti puo' farlo inviandoli,  di  regola  non  oltre  il  terzo
giorno che precede l'assemblea ordinaria, all'organismo incaricato di
predisporre   la   pronuncia,   il    quale    valuta    in    merito
all'accoglibilita' o meno dell'emendamento. In  caso  di  valutazione
negativa l'emendamento viene rimesso all'assemblea per una  pronuncia
definitiva. E' fatta salva la possibilita' di presentare  emendamenti
da parte di ciascun consigliere durante l'assemblea. 
    7. L'assemblea puo' deliberare di  iscrivere  un  dato  argomento
all'ordine del giorno della seduta successiva, su richiesta di almeno
un decimo dei consiglieri in carica. Se la  richiesta  e'  presentata
dalla maggioranza assoluta dei consiglieri  presenti  l'argomento  e'
discusso nella medesima seduta. 
    8. I lavori della assemblea sono diretti dal presidente il  quale
illustra l'ordine del giorno, concede la facolta' di  parola,  indice
le votazioni e ne proclama i risultati. 
    9.  Su  proposta  del  presidente,  l'assemblea  elegge   tra   i
consiglieri il segretario dell'assemblea a maggioranza  assoluta  dei
presenti. 
    10. Il consigliere segretario  procede  agli  accertamenti  delle
votazioni e annota - nominativamente su richiesta degli interessati -
gli eventuali contrari e il numero degli astenuti,  sovrintende  alla
redazione dei resoconti sommari delle sedute ed in generale ai lavori
dell'assemblea,  secondo  le  direttive  del  presidente.   Verifica,
all'inizio dei lavori dell'assemblea l'esistenza del  numero  legale,
comunica al presidente l'esito e  pone  in  approvazione  il  verbale
della seduta precedente salvo che,  in  caso  di  urgenza,  esso  sia
approvato a conclusione della seduta stessa. 
    11. La verifica del numero legale puo' essere richiesta  da  ogni
consigliere  durante  l'assemblea:  qualora  venisse  constatata   la
mancanza del numero legale, il presidente rinvia la seduta  ad  altra
ora dello stesso giorno o ai giorni successivi. 
    12. Le votazioni avvengono per  alzata  di  mano.  Si  adotta  la
votazione  per  appello  nominale  su  richiesta  di  un  decimo  dei
consiglieri in carica. Lo scrutinio segreto e' comunque adottato  per
le questioni personali e per le elezioni delle cariche o a  richiesta
di almeno un quarto dei consiglieri in carica. 
    13. Le sedute dell'assemblea del CNEL sono pubbliche. La forma  e
le modalita' di tale pubblicita' sono determinate dal presidente  del
CNEL, sentito il Consiglio di Presidenza. A maggioranza assoluta  dei
suoi componenti, il CNEL puo' deliberare di riunirsi  in  seduta  non
pubblica. I pareri  del  CNEL  relativi  al  semestre  europeo  e  ai
documenti di bilancio del  Governo  sono  deliberati  in  seduta  non
pubblica, in quanto la pubblicita'  e'  assicurata  dal  procedimento
parlamentare.  Alle  sedute  di  assemblea  assistono  il  segretario
generale e, su sua indicazione, i funzionari del CNEL che  assicurano
il necessario supporto in merito alla documentazione da esaminare. 
    14. Di ogni  seduta  si  redige  il  resoconto  sommario  da  cui
risultino lo svolgimento, le conclusioni dei  lavori  e  le  pronunce
approvate, col nome  degli  intervenuti.  Il  resoconto  sommario  e'
trasmesso ai consiglieri con le modalita' di cui al comma 6  e  viene
messo in approvazione  nella  seduta  successiva.  Nel  caso  in  cui
fossero  pervenute  richieste   di   integrazioni,   il   consigliere
segretario ne da' comunicazione all'assemblea. Sul resoconto sommario
non e' concessa la parola se non a chi  intenda  farvi  inserire  una
rettifica o parlare per fatto personale.  Il  resoconto  sommario  e'
firmato dal presidente  e  dal  consigliere  segretario  ed  e'  reso
disponibile nella intranet, salva la tutela della  privacy  ai  sensi
del decreto legislativo n. 196/2003  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nonche' del regolamento UE 679/2016 (GDPR, General Data
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