Art. 4. 
                           Vice presidenti 
 
    1. I vice presidenti assistono il presidente e  lo  sostituiscono
nei casi di assenza o di impedimento anche  temporaneo,  nonche'  nei
casi previsti dall'art. 5, comma 3, della  legge  n.  936  del  1986.
Esercitano, altresi', le funzioni loro delegate dal presidente.  Essi
presiedono le commissioni istruttorie come  previsto  dalla  legge  e
secondo le attribuzioni deliberate dal Consiglio di Presidenza. 
    2. I due vice presidenti sono eletti dall'assemblea  a  scrutinio
segreto  a  maggioranza  assoluta  dei  consiglieri  in  carica.   La
votazione non si considera valida se due consiglieri non  raggiungono
entrambi tale maggioranza in un primo  scrutinio  ed  in  un  secondo
scrutinio, quest'ultimo da tenersi nella stessa seduta.  In  caso  di
mancata elezione  viene  indetta  una  terza  votazione  nella  quale
ciascun consigliere scrive  sulla  scheda  un  solo  nome.  Risultano
eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di  voti  purche',
per  entrambi,  tali  voti  non  siano  inferiori  ad  un  terzo  dei
consiglieri in carica. 
    3. Nel caso di vacanza di un posto di vice presidente si  procede
alla  relativa  elezione  con  la  procedura   prevista   dal   comma
precedente, votando, fin dal primo scrutinio, un solo nome.