Art. 4. Vice presidenti 1. I vice presidenti assistono il presidente e lo sostituiscono nei casi di assenza o di impedimento anche temporaneo, nonche' nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n. 936 del 1986. Esercitano, altresi', le funzioni loro delegate dal presidente. Essi presiedono le commissioni istruttorie come previsto dalla legge e secondo le attribuzioni deliberate dal Consiglio di Presidenza. 2. I due vice presidenti sono eletti dall'assemblea a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. La votazione non si considera valida se due consiglieri non raggiungono entrambi tale maggioranza in un primo scrutinio ed in un secondo scrutinio, quest'ultimo da tenersi nella stessa seduta. In caso di mancata elezione viene indetta una terza votazione nella quale ciascun consigliere scrive sulla scheda un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti purche', per entrambi, tali voti non siano inferiori ad un terzo dei consiglieri in carica. 3. Nel caso di vacanza di un posto di vice presidente si procede alla relativa elezione con la procedura prevista dal comma precedente, votando, fin dal primo scrutinio, un solo nome.