Art. 5. 
                        Ufficio di Presidenza 
 
    1. L'Ufficio di Presidenza del CNEL e'  composto  dal  presidente
che lo presiede e dai  due  vice  presidenti.  Esercita  le  funzioni
attribuitegli dalla legge e dai regolamenti  del  CNEL,  coadiuva  il
presidente nell'esercizio delle sue funzioni. L'Ufficio di Presidenza
puo' essere integrato con altri consiglieri sulla base  dei  temi  da
trattare. 
    2. Il segretario generale del CNEL partecipa,  senza  diritto  di
voto, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza. I verbali  dell'Ufficio
di  Presidenza  sono  conservati  dal  segretario  generale  e   resi
disponibili nella intranet del CNEL, salva la tutela della privacy.