Art. 5. Ufficio di Presidenza 1. L'Ufficio di Presidenza del CNEL e' composto dal presidente che lo presiede e dai due vice presidenti. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti del CNEL, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni. L'Ufficio di Presidenza puo' essere integrato con altri consiglieri sulla base dei temi da trattare. 2. Il segretario generale del CNEL partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza. I verbali dell'Ufficio di Presidenza sono conservati dal segretario generale e resi disponibili nella intranet del CNEL, salva la tutela della privacy.